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Decreto dirigenziale n. 307 del 09/12/2024

Approvazione dell'accordo datato 29 novembre 2024 con il RINA Services Spa, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia soggette alla Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva l’Accordo tra MIT e RINA Services S.p.A. per delegare all’Organismo Riconosciuto i compiti di ispezione, controllo, stazzatura e rilascio della dichiarazione propedeutica al Certificato Internazionale di Stazza (1969) per le navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione ITC69. L’atto disciplina durata, obblighi informativi, monitoraggio, responsabilità, riservatezza, compensi, cause di sospensione/revoca e allega i modelli operativi e gli obblighi di reporting.

Delega a RINA Services S.p.A. dei servizi statutari per la determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia

Delega a RINA Services S.p.A. dei servizi statutari per la stazzatura delle navi

Il decreto dirigenziale approva la delega a RINA Services S.p.A. dei compiti di ispezione, controllo e certificazione connessi alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969. L’atto recepisce e rende efficace l’Accordo sottoscritto tra MIT e RINA il 29 novembre 2024, in continuità con il quadro normativo internazionale, unionale e nazionale richiamato in premessa.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama, tra gli altri, il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186 sull’organizzazione del MIT, la Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 23 giugno 1969, la legge 22 ottobre 1973, n. 958 di ratifica ed esecuzione, il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46, il Codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione, nonché le circolari IMO MSC-MEPC.5/Circ.16, TM.5/Circ.6 e TM.7/Circ.1. Viene inoltre richiamato il ruolo di RINA come organismo riconosciuto e già autorizzato/affidato ai sensi del d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal d.lgs. 12 novembre 2015, n. 190.

Oggetto della delega

L’articolo 1 affida a RINA Services S.p.A., con sede in Genova, via Corsica n. 12, lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi italiane soggette alla Convenzione ITC69, inclusa la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della "Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969)".

Contenuto dell’Accordo e documentazione allegata

L’articolo 2 del decreto stabilisce che modalità e condizioni della delega sono quelle contenute nell’Accordo del 29 novembre 2024, che costituisce parte integrante dell’atto. L’Accordo è articolato in 14 articoli e 3 allegati:

  • Allegato 1: modello della dichiarazione per il rilascio del certificato internazionale di stazza;
  • Allegato 2: modello del quadro dei calcoli di stazza;
  • Allegato 3: obblighi di informazione e rapporti tra RINA e Amministrazione.

Ambito dei servizi affidati

RINA deve svolgere, per le navi che ricadono nel campo della Convenzione ITC69 e che sono registrate in Italia e classificate con l’Organismo, le visite a bordo, i controlli e le operazioni strumentali di stazzatura finalizzate al calcolo o alla verifica della stazza lorda e netta. I servizi comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici, quando gli strumenti applicabili ne prevedano l’approvazione da parte dell’Amministrazione, con atto formale e nel rispetto degli obblighi informativi previsti.

Rapporti con l’Amministrazione e gestione delle irregolarità

L’Accordo disciplina una fitta cooperazione informativa: RINA deve trasmettere copie delle dichiarazioni e dei relativi calcoli, informare sulle inadeguatezze riscontrate, garantire l’accesso ai piani, ai documenti e ai rapporti d’ispezione, trasmettere l’elenco dei piani/manuali/disegni correlati entro 90 giorni dalla stipula e aggiornarlo in caso di modifiche, comunicare l’elenco degli ispettori autorizzati e garantire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24.

Se una nave presenta deficienze o irregolarità tali da rendere non corrispondenti i dati del certificato o i requisiti applicabili, RINA deve informare l’Amministrazione e, se necessario, consultarla prima di invalidare la dichiarazione; ulteriori irregolarità non rettificate entro un mese devono essere segnalate con rapporto esplicativo anche all’Autorità marittima e alla Capitaneria di porto competente. Resta comunque fermo che l’armatore conserva la responsabilità di eseguire tempestivamente le visite e di comunicare le modifiche intervenute sulla nave.

Interpretazioni, equivalenze ed eventuali nuove certificazioni

L’Accordo ribadisce che interpretazione della Convenzione ITC69, determinazione delle equivalenze e accettazione di sostituzioni dei requisiti sono prerogativa dell’Amministrazione, con collaborazione tecnica di RINA ove necessario. Eventuali nuovi affidamenti o nuove certificazioni rese obbligatorie dagli strumenti applicabili potranno essere introdotti solo mediante atto integrativo dell’Accordo, caso per caso.

Monitoraggio, verifiche e accessi ispettivi

L’Amministrazione conserva il potere di verificare la corretta esecuzione dei compiti affidati mediante audit, ispezioni, indagini supplementari o altre attività di monitoraggio, direttamente o tramite ente designato. La frequenza delle verifiche non può superare il biennio; sono possibili verifiche ulteriori con preavviso di 30 giorni, anche a campione sulle navi certificate. RINA deve mettere a disposizione tutta la documentazione e consentire l’accesso ai sistemi informatici e documentali rilevanti. Le spese del monitoraggio e delle verifiche sono a carico di RINA.

Compensi, responsabilità e copertura assicurativa

I compensi per i servizi affidati sono addebitati da RINA direttamente ai soggetti richiedenti, mentre l’Amministrazione resta estranea ai relativi rapporti economici. In materia di responsabilità, l’Accordo prevede un obbligo di indennizzo in capo a RINA nei casi in cui perdite, danni, lesioni o decessi derivino, secondo accertamento giurisdizionale o arbitrale, da atti od omissioni volontarie, colpa grave, negligenza o imprudenza dell’Organismo o del suo personale. Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’Accordo RINA deve inoltre dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità e all’attività affidata, trasmettendone copia all’Amministrazione.

Riservatezza e conflitti di interesse

Il decreto richiama specifici obblighi di riservatezza sia per RINA sia per l’Amministrazione, con esclusioni per gli adempimenti verso Stati di bandiera, Commissione europea, altri Stati membri, organizzazioni internazionali e obblighi di legge o convenzionali. RINA e il suo personale devono inoltre evitare situazioni di conflitto di interessi; gli ispettori devono essere ingegneri navali o periti stazzatori abilitati alle dipendenze esclusive dell’Organismo, salvo eccezionali autorizzazioni per ispettori di altri organismi riconosciuti e affidati.

Durata, sospensione, revoca e cessazione

L’Accordo ha durata quinquennale dalla data di stipula. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di almeno un anno. Le modifiche o integrazioni possono essere concordate fino al quarto anno e, se formalizzate entro il primo semestre del quinto anno, sostituiscono o integrano il testo alla scadenza naturale. Il rinnovo avviene su istanza di RINA almeno 180 giorni prima della scadenza.

L’Amministrazione può sospendere l’affidamento previa contestazione e termine di 30 giorni per le controdeduzioni, salvo casi di grave rischio per sicurezza o ambiente. Se le carenze non sono rimosse, può intervenire la revoca. La revoca è prevista anche in caso di perdita del riconoscimento da parte della Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 o qualora RINA non sia più organismo autorizzato e affidato ai sensi del d.lgs. n. 104/2011.

Spese e allegati operativi

I costi delle procedure di affidamento, del monitoraggio, delle verifiche e del rilascio della dichiarazione sono posti a carico di RINA. Fino all’entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, restano a suo carico anche le spese di missione per le verifiche. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi entro 60 giorni dalla data del decreto tariffe comporta la revoca dell’Accordo.

Gli allegati riportano i modelli standard della dichiarazione e del quadro dei calcoli di stazza, con formule e dati tecnici per stazza lorda e netta, nonché l’elenco dettagliato degli obblighi informativi verso il MIT, inclusi accesso documentale, elenco ispettori, aggiornamenti normativi e collegamento telematico continuativo.

Punti principali

Delega dei servizi statutari di stazzatura

A RINA Services S.p.A., già organismo riconosciuto, autorizzato e affidato, è delegato lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia ricadenti nella Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, compresa la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della dichiarazione necessaria al Certificato Internazionale di Stazza (1969).

Disciplina dell’Accordo e allegati tecnici

L’Accordo, sottoscritto il 29 novembre 2024, costituisce parte integrante del decreto ed è composto da 14 articoli e 3 allegati: modello della dichiarazione, quadro dei calcoli di stazza e obblighi di informazione/rapporti verso l’Amministrazione.

Obblighi operativi, informativi e di cooperazione

RINA deve eseguire visite, controlli, validazioni tecniche e trasmettere all’Amministrazione copia delle dichiarazioni, dei calcoli, degli elenchi di piani e manuali, degli ispettori autorizzati e degli aggiornamenti normativi. È previsto anche accesso telematico h24 e cooperazione con l’Amministrazione e, ove necessario, con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo.

Verifiche, responsabilità e clausole economiche

L’Amministrazione mantiene il potere di monitorare l’affidamento con audit e ispezioni almeno biennali, con facoltà di verifiche straordinarie. RINA sostiene i costi di affidamento, monitoraggio e verifiche; i compensi per i servizi sono addebitati direttamente ai richiedenti. L’Accordo prevede anche polizza assicurativa obbligatoria, disciplina della riservatezza e cause di sospensione o revoca dell’affidamento.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimonavigazionesicurezza marittimaorganismi riconosciutifinanziamenti e contributi

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