Decreto dirigenziale n. 305 del 09/12/2024
Approvazione dell'accordo datato 29 novembre 2024 con il Lloyd’s Register Group LTD, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia soggette alla Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva e rende esecutivo l'accordo tra MIT e Lloyd's Register Group Ltd per la delega delle attività di ispezione, controllo e stazzatura propedeutiche al rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969) per le navi registrate in Italia. L'accordo disciplina oggetto della delega, condizioni operative, obblighi informativi, verifiche dell'Amministrazione, responsabilità, riservatezza, durata, sospensione e revoca. Sono allegati i modelli della dichiarazione di stazza e del quadro dei calcoli, nonché gli obblighi di informazione verso il Ministero.
Delega a Lloyd's Register Group Ltd dei servizi statutari per la determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia e approvazione del relativo accordo
Delega dei servizi statutari di stazzatura a Lloyd's Register Group Ltd
Il decreto dirigenziale approva la delega a Lloyd's Register Group Ltd dei servizi statutari relativi alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 23 giugno 1969. L'atto attua il quadro normativo internazionale e nazionale richiamato in premessa, tra cui la legge 22 ottobre 1973, n. 958, il DPR 2 febbraio 1984, n. 46, il Codice della navigazione e la disciplina sugli organismi riconosciuti/autorizzati ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
Base normativa e finalità
Il decreto si fonda, oltre che sulla Convenzione ITC69 e sui relativi emendamenti richiamati dall'IMO, anche sulle circolari IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 del 24 gennaio 2022, TM.5/Circ.6 del 19 maggio 2014 e TM.7/Circ.1 del 28 febbraio 2014. La finalità è assicurare che i servizi di ispezione, controllo e stazzatura siano svolti da un organismo riconosciuto in conformità agli obblighi internazionali e sotto la vigilanza dell'Amministrazione marittima.
Oggetto della delega
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto, al Lloyd's Register Group Ltd, con rappresentanza in Italia presso Lloyd's Register Italia s.r.l., è delegato lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia, inclusa la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della "Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969)".
Accordo integrativo e ambito operativo
L'articolo 2 rinvia all'accordo sottoscritto il 29 novembre 2024, che disciplina modalità e condizioni della delega ed è parte integrante del decreto. Nell'accordo si precisa che LR opera per le navi che ha in classe e per le quali ha emesso i certificati oggetto di autorizzazione e affidamento già previsti dal decreto dirigenziale 29 gennaio 2024, pubblicato in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024.
Servizi affidati, equivalenze e attività complementari
L'accordo attribuisce a LR l'esecuzione delle visite a bordo, dei controlli e delle operazioni strumentali di stazzatura per calcolare o verificare la stazza lorda e netta, nonché la compilazione e il rilascio della dichiarazione e del quadro dei calcoli. Include inoltre la validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici quando prevista dagli strumenti applicabili e dalle istruzioni dell'Amministrazione. L'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze e l'accettazione di sostituzioni dei requisiti restano comunque prerogativa dell'Amministrazione.
Obblighi di collaborazione e informazione
L'organismo deve cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo e riferire all'Amministrazione le criticità emerse, agevolando la rettifica delle deficienze. Sono previsti obblighi informativi particolarmente dettagliati nell'allegato 3, tra cui:
- trasmissione di copia di ogni dichiarazione con relativo quadro di calcolo;
- segnalazione di inadeguatezze e irregolarità;
- accesso ai piani, documenti e rapporti di ispezione;
- invio dell'elenco di piani, manuali e disegni entro 90 giorni dalla stipula;
- elenco degli ispettori autorizzati;
- aggiornamento costante di norme, regolamenti, modelli e metodologie;
- disponibilità di un collegamento telematico attivo 24 ore su 24.
Verifiche ministeriali e monitoraggio
L'Amministrazione può svolgere audit, ispezioni, indagini supplementari o altre attività di monitoraggio per verificare sia la qualità dei compiti affidati sia la permanenza dei requisiti dell'organismo. Le verifiche possono essere effettuate direttamente o tramite soggetti designati, con intervallo massimo tra una verifica e l'altra non superiore a due anni. LR deve mettere a disposizione tutta la documentazione e l'accesso ai sistemi informatici, mentre i costi del monitoraggio sono posti a suo carico.
Aspetti economici e assicurativi
I compensi per i servizi affidati sono addebitati dal LR direttamente ai soggetti richiedenti, restando l'Amministrazione estranea ai rapporti economici. LR deve inoltre disporre, entro 30 giorni dalla decorrenza dell'accordo, di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui all'articolo 9 e dell'attività affidata, mantenendola per tutta la durata dell'accordo e trasmettendone copia al Ministero.
Sospensione, revoca e durata
L'Amministrazione può sospendere l'affidamento con decreto, previa contestazione e assegnazione di 30 giorni per controdeduzioni, salvo i casi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In caso di persistente inadempimento o di perdita del riconoscimento/qualifica, l'affidamento è revocato. L'accordo dura cinque anni dalla stipula; ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno un anno. Modifiche o integrazioni possono essere concordate fino alla scadenza del quarto anno, con rinnovo su istanza di LR almeno 180 giorni prima della scadenza.
Allegati tecnici
Gli allegati approvati riportano il modello della dichiarazione internazionale di stazza, il quadro dei calcoli di stazza con le formule per gross tonnage e net tonnage e l'elenco degli obblighi di informazione verso l'Amministrazione. Tali allegati costituiscono parte integrante della disciplina operativa della delega e standardizzano la documentazione da utilizzare nei procedimenti di certificazione.
Punti principali
Delega dei servizi di stazzatura
Il MIT delega a Lloyd's Register Group Ltd, tramite la rappresentanza italiana Lloyd's Register Italia s.r.l. con sede a Genova, i compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, inclusa la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della dichiarazione necessaria al certificato internazionale di stazza.
Contenuto e allegati dell'accordo
L'accordo, sottoscritto il 29 novembre 2024, costituisce parte integrante del decreto ed è composto da 14 articoli e 3 allegati: modello della dichiarazione, modello del quadro dei calcoli di stazza e disciplina degli obblighi di informazione e dei rapporti con l'Amministrazione.
Obblighi informativi e controlli del Ministero
LR deve trasmettere copie delle dichiarazioni, informare su inadeguatezze e irregolarità, garantire accesso a piani e documenti, comunicare l'elenco di piani/manuali/disegni entro 90 giorni, fornire l'elenco degli ispettori autorizzati e un collegamento telematico h 24. Il Ministero può svolgere audit, ispezioni e verifiche almeno con cadenza non superiore a due anni.
Responsabilità, sospensione e durata
L'accordo impone al LR una polizza assicurativa entro 30 giorni dalla decorrenza e prevede indennizzo a favore dell'Amministrazione in caso di responsabilità per atti od omissioni del LR. Il MIT può sospendere o revocare l'affidamento per inefficacia, rischio grave, revoca del riconoscimento UE o perdita della qualifica di organismo autorizzato; la durata è quinquennale, con possibilità di recesso con preavviso di un anno e rinnovo su istanza del LR almeno 180 giorni prima della scadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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