Decreto dirigenziale n. 306 del 09/12/2024
Approvazione dell'accordo datato 4 dicembre 2024 con il Bureau Veritas SA, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia soggette alla Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto dirigenziale approva e rende esecutivo l’accordo tra MIT e Bureau Veritas SA per la delega dei servizi statutari di stazzatura delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale del 1969. L’atto disciplina compiti affidati, limiti della delega, obblighi informativi, controlli ministeriali, responsabilità, coperture assicurative, sospensione/revoca e durata quinquennale dell’accordo. Sono allegati i modelli della dichiarazione di stazza, del quadro dei calcoli e gli obblighi di reporting verso l’Amministrazione.
Delega a Bureau Veritas SA dei servizi statutari per la determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia ai fini del Certificato Internazionale di Stazza (1969)
Delega a Bureau Veritas SA dei servizi di stazzatura per il Certificato Internazionale di Stazza (1969)
Il decreto dirigenziale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne approva la delega a Bureau Veritas SA dei servizi statutari relativi alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969. L’atto recepisce e rende parte integrante l’accordo sottoscritto il 4 dicembre 2024 tra MIT e Bureau Veritas SA, in attuazione della normativa internazionale, nazionale ed europea richiamata in premessa.
Base normativa e presupposti dell’affidamento
Il decreto richiama, tra le altre fonti, il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186 sul regolamento di organizzazione del MIT, la Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra il 23 giugno 1969, la legge 22 ottobre 1973, n. 958 di ratifica ed esecuzione, il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 sulle disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali, oltre agli emendamenti IMO approvati con la risoluzione A.1084(28) del 4 dicembre 2013.
Sono inoltre richiamate le circolari IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 del 24 gennaio 2022, TM.5/Circ.6 del 19 maggio 2014 e TM.7/Circ.1 del 28 febbraio 2014, nonché il Codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione. In premessa si dà atto che Bureau Veritas SA è organismo autorizzato e affidato ai sensi del d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal d.lgs. 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE.
Oggetto della delega e soggetti coinvolti
L’articolo 1 delega a Bureau Veritas SA, con rappresentanza in Italia presso Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Monza n. 347, i compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi iscritte in Italia e ricadenti nell’ambito di applicazione della Convenzione ITC69, includendo la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969).
L’accordo allegato individua, per l’Amministrazione, la Direzione generale guidata dalla Dott.ssa Patrizia Scarchilli, e per l’Organismo Riconosciuto la società Bureau Veritas SA, con sede legale in Neuilly-sur-Seine, rappresentata dall’Ing. Alberto Moroncelli quale Marine Chief Executive Italy, in forza di delega del 7 ottobre 2024.
Contenuto operativo dell’accordo
L’accordo è composto da 14 articoli e 3 allegati. L’articolo 1 ne definisce l’oggetto: affidamento dei compiti di stazzatura, compilazione del quadro dei calcoli e rilascio della dichiarazione propedeutica al Certificato Internazionale di Stazza (1969), per le navi registrate in Italia.
L’ambito operativo è circoscritto alle navi che BV ha in classe e per le quali ha emesso i certificati oggetto di autorizzazione e affidamento, come già previsto nel decreto dirigenziale 12 maggio 2023 di approvazione di un precedente accordo di delega. L’accordo precisa inoltre che gli allegati riguardano:
- il modello della Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969);
- il modello del Quadro dei calcoli di stazza;
- gli obblighi di informazione e rapporto verso l’Amministrazione.
Condizioni generali e limiti dell’affidamento
Ai sensi dell’articolo 2, i servizi affidati comprendono visite a bordo, controlli e operazioni strumentali di stazzatura delle navi registrate in Italia e classificate con BV, per calcolare o verificare la stazza lorda e netta secondo la Convenzione ITC69, i successivi emendamenti, la normativa nazionale e le linee guida IMO.
L’accordo estende i compiti anche alla validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici quando gli strumenti applicabili ne prevedano l’approvazione da parte dell’Amministrazione; tale validazione deve risultare da atto formale. BV deve inoltre cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare la rettifica di deficienze o irregolarità rilevate e riferire al Ministero.
È previsto che:
- i servizi statutari resi da BV siano considerati servizi resi dall’Amministrazione, se svolti in conformità alla Convenzione ITC69 e al RO Code IMO (MSC.349(92)), con le esclusioni indicate;
- eventuali ulteriori affidamenti o nuove certificazioni obbligatorie siano introdotti solo mediante atto integrativo, previa valutazione caso per caso;
- BV non svolga attività in conflitto di interessi e mantenga la propria indipendenza;
- BV abbia una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio italiano;
- BV comunichi all’autorità marittima competente la necessità di una ristazzatura quando rilevata durante lavori di trasformazione o riparazione.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni
L’articolo 3 chiarisce che l’interpretazione della Convenzione ITC69, la determinazione delle equivalenze e l’eventuale accettazione di sostituzioni dei requisiti sono prerogativa dell’Amministrazione. BV si impegna a collaborare alla loro definizione quando necessario.
Flussi informativi e accesso ai documenti
L’articolo 4 disciplina i rapporti informativi tra BV e Ministero. BV deve riferire secondo le specifiche dell’Allegato 3 e comunicare il proprio indirizzo PEC. L’Amministrazione comunica a sua volta i propri punti di contatto.
Per le navi registrate in Italia e classificate con BV, l’Organismo deve garantire all’Amministrazione l’accesso, su richiesta, a tutti i piani, documenti e rapporti di ispezione utilizzati per il rilascio della dichiarazione di stazza. Per le navi non registrate in Italia, l’accesso alle informazioni è subordinato al consenso dello Stato di bandiera, dell’armatore e degli altri aventi diritto.
BV deve inoltre:
- inviare annualmente le proprie norme e regolamenti applicabili alle navi, oppure garantire accesso informatico agli stessi;
- trasmettere in lingua italiana e/o inglese norme tecniche, istruzioni e modelli di rapporto;
- aggiornare tempestivamente tutte le variazioni;
- consentire la partecipazione dell’Amministrazione allo sviluppo di nuove norme o modifiche regolamentari;
- ricevere e considerare eventuali osservazioni ministeriali;
- essere contattato via PEC per ogni modifica normativa applicabile alla delega.
Monitoraggio ministeriale e verifiche
L’articolo 5 attribuisce all’Amministrazione il potere di verificare che i compiti delegati siano svolti con propria soddisfazione e che permangano i requisiti dell’affidamento, mediante audit, ispezioni, indagini supplementari o altre attività di monitoraggio.
Le verifiche possono essere svolte direttamente dal Ministero o da ente da esso designato; la frequenza è correlata agli esiti dei controlli e, in ogni caso, l’intervallo tra due verifiche non può superare due anni. L’Amministrazione può effettuare controlli ulteriori in ogni momento, con preavviso scritto di 30 giorni, anche tramite ispezioni a campione delle navi certificate.
Il rapporto biennale sulle verifiche deve essere comunicato a BV, che può formulare osservazioni entro 60 giorni. Durante i controlli, BV deve mettere a disposizione istruzioni, norme, circolari interne, linee guida, documentazione e accesso ai sistemi informatici pertinenti. Le spese del monitoraggio sono a carico di BV sulla base dei costi sostenuti.
Compensi e rapporti economici
L’articolo 6 stabilisce che i compensi per le attività affidate sono addebitati da BV direttamente ai soggetti richiedenti i servizi. Il Ministero resta estraneo ai rapporti economici tra BV e gli utenti finali.
Riservatezza
L’articolo 7 impone obblighi di riservatezza a entrambe le parti. BV, il proprio personale e chi operi per suo conto non possono divulgare a terzi informazioni derivate dall’Amministrazione, salvo quanto necessario per eseguire i compiti affidati o quanto imposto da legge, convenzioni internazionali, rapporti con lo Stato di bandiera o con organizzazioni internazionali.
Analoghi vincoli gravano sull’Amministrazione rispetto alle informazioni ricevute da BV, con eccezione delle relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri e degli obblighi di legge o convenzionali.
Ispettori, conflitti di interesse e terze parti
L’articolo 8 richiede che BV incarichi ingegneri navali o altri periti stazzatori abilitati, alle proprie esclusive dipendenze, con rapporto di lavoro incompatibile con situazioni di conflitto di interessi e rispondente ai requisiti minimi dell’articolo 138 del Codice della navigazione e degli articoli 306 e 307 del regolamento di esecuzione.
In via eccezionale, il Ministero può autorizzare l’utilizzo di ispettori esclusivi di altri organismi autorizzati e affidati, su richiesta motivata di BV. In ogni caso, le prestazioni di ispettori non dipendenti esclusivi di BV restano vincolate al suo sistema qualità. BV può avvalersi di servizi o terze parti solo nei limiti compatibili con gli strumenti applicabili, ma non può ricorrere a terze parti per i servizi di certificazione statutaria di cui all’articolo 2.
Responsabilità, assicurazione e tutela dell’Amministrazione
L’articolo 9 disciplina la responsabilità del BV nei casi in cui l’Amministrazione sia chiamata a rispondere di un incidente per effetto di atti od omissioni volontarie, gravemente colpose o negligenti del BV, del suo personale, agenti o incaricati. In tal caso, ove il giudice o l’arbitro accerti il nesso causale, l’Amministrazione ha diritto all’indennizzo da parte di BV.
BV deve inoltre stipulare, entro 30 giorni dalla decorrenza dell’accordo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui sopra e dell’attività affidata, mantenendola valida per tutta la durata dell’accordo e trasmettendone copia al Ministero.
Sospensione, revoca e conseguenze del mancato adempimento
L’articolo 10 consente all’Amministrazione di sospendere l’affidamento con proprio decreto, previa contestazione e termine di 30 giorni per giustificazioni e controdeduzioni, quando ritenga che BV non possa più svolgere i compiti affidati. La sospensione può essere disposta immediatamente in caso di grave rischio per la sicurezza o per l’ambiente.
Se BV non rimuove le carenze contestate nei termini assegnati, l’Amministrazione revoca l’affidamento. La revoca è prevista anche se la Commissione europea revoca il riconoscimento dell’Organismo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 o se BV cessa di essere Organismo autorizzato e affidato ai sensi del d.lgs. n. 104/2011.
Spese e mancati pagamenti
L’articolo 11 pone a carico di BV i costi delle procedure di affidamento, del monitoraggio e delle verifiche, nonché quelli per il rilascio della dichiarazione di stazza. Fino all’entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, restano a carico di BV anche le spese di missione sostenute per le verifiche.
Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi entro 60 giorni dalla data del decreto tariffe comporta la revoca dell’accordo.
Durata, rinnovo e modifiche
L’articolo 12 stabilisce che l’accordo ha durata quinquennale dalla data di stipula. Alla scadenza, l’Amministrazione si riserva di valutare se confermare la delega in base alle esigenze della propria flotta.
È previsto che:
- ciascuna parte possa recedere con preavviso scritto di almeno un anno;
- fino alla scadenza del quarto anno ciascuna parte possa proporre modifiche o integrazioni;
- se entro il primo semestre del quinto anno si raggiunge un accordo scritto, il nuovo testo sostituisce o integra quello vigente dalla scadenza naturale del quinquennio;
- il rinnovo avvenga comunque su istanza di BV, presentata almeno 180 giorni prima della scadenza.
Interpretazione e foro competente
L’articolo 13 rinvia alla normativa vigente nello Stato italiano per l’interpretazione dell’accordo. L’articolo 14 attribuisce la competenza esclusiva al Foro di Roma per le controversie non risolte bonariamente tra le parti.
Allegati tecnici
Gli allegati contengono i modelli operativi della delega:
- Allegato 1: schema della Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969), con i dati identificativi della nave, le dimensioni principali, gli spazi inclusi/esclusi, il numero passeggeri, le date di prima stazzatura e dell’eventuale ristazzatura, e le osservazioni;
- Allegato 2: Quadro dei calcoli di stazza, con formule e campi per stazza lorda e netta, parametri dimensionali, volumi, coefficienti e numero passeggeri;
- Allegato 3: dettagli degli obblighi di informazione, accesso documentale, aggiornamento tecnico e collegamento telematico continuo fra BV e Amministrazione.
Effetti pratici per gli operatori
Per armatori, società di classe, cantieri e operatori della navigazione internazionale, il decreto conferma che le attività di stazzatura e rilascio della dichiarazione propedeutica al certificato internazionale possono essere svolte da BV entro il perimetro delegato, ma sotto rigoroso controllo ministeriale e con obblighi documentali e informativi molto estesi. Restano centrali la tracciabilità delle misurazioni, l’accesso ai documenti tecnici, la gestione delle non conformità e l’obbligo di immediata interlocuzione con l’Amministrazione in caso di irregolarità, rettifiche o possibili profili di rischio.
Punti principali
Oggetto della delega
All’Organismo Riconosciuto Bureau Veritas SA, tramite la rappresentanza italiana Bureau Veritas Italia S.p.A. di Milano, è delegato lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, compresa la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969).
Base normativa e presupposti
Il provvedimento richiama il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, la Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 23 giugno 1969, la legge 22 ottobre 1973, n. 958, il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46, le circolari IMO MSC-MEPC.5/Circ.16, TM.5/Circ.6 e TM.7/Circ.1, nonché il Codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione. Richiama inoltre il quadro sugli organismi riconosciuti e autorizzati ai sensi del d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104 e della normativa europea di settore.
Contenuto dell’accordo allegato
Il decreto approva un accordo tra MIT e Bureau Veritas SA composto da 14 articoli e 3 allegati. L’accordo definisce oggetto, condizioni, interpretazioni, flussi informativi, monitoraggio, compensi, riservatezza, disciplina degli ispettori, responsabilità, spese, durata, emendamenti, cessazione, interpretazione e foro competente.
Obblighi informativi e cooperazione
Bureau Veritas deve trasmettere all’Amministrazione copia di ogni dichiarazione di stazza con relativo quadro di calcolo, informare sulle inadeguatezze rilevate, consentire l’accesso a piani, documenti e rapporti di ispezione, fornire entro 90 giorni l’elenco dei piani/manuali/disegni correlati, garantire accesso alle proprie norme e regolamenti, comunicare l’elenco degli ispettori autorizzati e mantenere un collegamento telematico attivo 24 ore su 24. È prevista anche cooperazione tecnica continua con il Ministero.
Controlli, responsabilità e durata
L’Amministrazione può svolgere audit, ispezioni e verifiche almeno biennali, con ulteriori controlli straordinari e oneri a carico di BV. L’accordo dura cinque anni dalla stipula, è rinnovabile su istanza di BV almeno 180 giorni prima della scadenza e può essere sospeso o revocato nei casi previsti, inclusi gravi rischi per sicurezza/ambiente, perdita del riconoscimento o mancato pagamento dei costi dovuti.
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