Decreto dirigenziale n. 588 del 10/12/2024
Si pubblica il decreto direttoriale 588/2024 con il quale si dispone la pubblicazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto merci per conto di terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle tabelle dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, unitamente al documento metodologico allegato. Ribadisce la natura non cogente di tali valori, richiamando la normativa e la giurisprudenza in materia, e stabilisce che l’aggiornamento trimestrale delle tabelle avverrà tramite la dashboard allegata allo studio trasmesso dal Comitato Centrale dell’Albo autotrasportatori. Viene inoltre precisato che, per i veicoli fino a 3,5 tonnellate impiegati soprattutto nell’ultimo miglio urbano e su percorrenze inferiori a 100 km, la remunerazione del servizio può essere effettuata considerando il tempo impiegato anziché il parametro dei costi.
Pubblicazione delle tabelle dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’autotrasporto merci per conto terzi e aggiornamento trimestrale tramite dashboard
Pubblicazione delle tabelle dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio nell’autotrasporto merci
Il decreto dispone la pubblicazione, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle tabelle relative ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, unitamente al documento metodologico che ne illustra la determinazione. L’atto si colloca nell’ambito dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e richiama la giurisprudenza eurounitaria e costituzionale nonché i pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ribadendo espressamente la natura non cogente dei valori pubblicati.
Base normativa e percorso evolutivo
Le premesse ricostruiscono il superamento del sistema dei costi minimi dell’autotrasporto previsto dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Viene richiamata la soppressione, per effetto dell’articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95/2012, della Consulta generale per l’autotrasporto e della logistica e dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, con attribuzione delle funzioni alla Direzione generale competente.
Sono inoltre richiamati:
- la sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2014, causa C-162/13, che ha ritenuto non conforme al diritto dell’Unione la disciplina dei costi minimi determinati da un organismo composto principalmente da operatori interessati;
- il parere AGCM del 15 aprile 2015, contrario alla pubblicazione di tabelle di valori di riferimento in quel contesto;
- l’ordinanza della Corte di giustizia UE del 21 giugno 2016, che ha precisato la compatibilità di una normativa nazionale che non consenta prezzi inferiori ai costi minimi determinati da una amministrazione nazionale;
- il parere AGCM dell’8 febbraio 2017, che ha raccomandato l’adozione di forcelle ampie, con aggregazione delle voci omogenee e senza riferimenti al costo dell’organizzazione;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 7 febbraio 2018, che ha ritenuto l’articolo 83-bis compatibile con i principi costituzionali in ragione della tutela della sicurezza stradale.
Elaborazione tecnica dei valori di riferimento
Il decreto dà conto della richiesta del Capo di Gabinetto del MIT, con nota n. 3040 del 24 gennaio 2020, di un parere AGCM su uno schema metodologico per la definizione dei costi indicativi di riferimento. È richiamato il parere AGCM del 26 febbraio 2020, n. AS 1654, secondo cui i valori devono essere definiti in modo sufficientemente ampio, tramite forcelle con valore minimo e massimo, sulla base di valutazioni oggettive, da un soggetto terzo indipendente e professionalmente idoneo.
Successivamente, il decreto richiama il decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020, con cui erano state pubblicate le tabelle finali dello studio sulla rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto merci per conto di terzi. Viene ricordato che, fermo restando quanto previsto nello studio, per i veicoli fino a 3,5 tonnellate impiegati prevalentemente nell’ultimo miglio urbano e su percorrenze inferiori a 100 km, la remunerazione può essere impostata sul fattore tempo anziché sui costi.
Aggiornamento delle tabelle e studio trasmesso dal Comitato Centrale
Il provvedimento prende atto delle successive pubblicazioni effettuate dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, che hanno aggiornato periodicamente le tabelle iniziali in base all’inflazione mensile ISTAT e alla variazione del costo del carburante. Viene inoltre ricordata l’istituzione, con delibera n. 1 dell’8 marzo 2024 del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, di una Commissione permanente “Normativa”, cui partecipa la Direzione generale.
In tale contesto, il Comitato Centrale ha ritenuto necessario affidare a un soggetto terzo l’aggiornamento della metodologia di rilevazione dei valori indicativi di riferimento, al fine di disporre di un quadro chiaro, trasparente e rappresentativo. Lo studio è stato elaborato anche con il supporto di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato dirigenti e funzionari della segreteria del Comitato Centrale e rappresentanti della Direzione generale.
Con nota prot. n. 3359 del 23 ottobre 2024, il Presidente del Comitato Centrale ha trasmesso al MIT lo studio composto da due elaborati:
- un documento metodologico per la determinazione dei valori;
- una dashboard interattiva per determinare e aggiornare in modo trasparente i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per gli 11 criteri di costo individuati.
Dispositivo
L’articolo unico stabilisce che:
- le tabelle allegate e il documento metodologico siano pubblicati sul sito del Ministero, nella sezione dedicata all’autotrasporto di merci;
- i valori mantengano natura non cogente;
- per i veicoli fino a 3,5 tonnellate, impiegati per lo più nel trasporto di ultimo miglio urbano e con percorrenza inferiore ai 100 km, la remunerazione possa essere effettuata considerando il tempo impiegato e non il parametro costi;
- la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto provveda all’aggiornamento trimestrale delle tabelle tramite la dashboard allegata allo studio.
Implicazioni operative
Per gli operatori del settore, il decreto conferma che i valori pubblicati hanno funzione di riferimento tecnico e non di tariffa vincolante. Le imprese di autotrasporto, i committenti e i consulenti devono quindi considerarli come strumento di orientamento, aggiornato trimestralmente dall’Amministrazione, senza che essi assumano carattere imperativo nei rapporti contrattuali.
Punti principali
Pubblicazione dei valori indicativi di riferimento
Si dispone la pubblicazione nel sito web del MIT, nella pagina dedicata all’autotrasporto merci, delle tabelle allegate al decreto e del documento contenente la metodologia di determinazione dei valori, anch’esso allegato. I valori hanno natura non cogente, in coerenza con l’articolo 1, comma 250, della legge n. 190/2014 e con i pareri e la giurisprudenza richiamati.
Aggiornamento trimestrale tramite dashboard
La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto è incaricata dell’aggiornamento trimestrale delle tabelle, utilizzando la dashboard allegata allo studio trasmesso dal Presidente del Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Precisazione per i veicoli fino a 3,5 tonnellate
Per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, impiegati prevalentemente nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenza inferiore ai 100 km, il decreto dà atto che la remunerazione del servizio può essere effettuata tenendo conto del tempo impiegato, senza utilizzare il parametro costi.
Base normativa e contesto applicativo
Le premesse ricostruiscono l’evoluzione normativa dell’articolo 83-bis del d.l. n. 112/2008, la soppressione della Consulta generale e dell’Osservatorio sull’autotrasporto, gli interventi della Corte di giustizia UE, dell’AGCM e della Corte costituzionale, nonché il percorso tecnico avviato dal Comitato Centrale e culminato nello studio trasmesso con nota del 23 ottobre 2024.
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