Decreto dirigenziale n. 297 del 06/12/2024
Approvazione dell'accordo datato 27 novembre 2024 con l'American Bureau of Shipping, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia soggette alla Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva l’accordo tra MIT e American Bureau of Shipping per delegare all’Organismo Riconosciuto lo svolgimento dei compiti di ispezione, controllo e calcolo necessari alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia rientranti nella Convenzione internazionale del 1969. L’accordo disciplina ambito della delega, obblighi informativi, verifiche ministeriali, responsabilità, riservatezza, durata, sospensione/revoca e allega i modelli di dichiarazione e quadro dei calcoli. La delega opera per le navi in classe ABS e si inserisce nel quadro della normativa internazionale, nazionale ed europea richiamata nel provvedimento.
Approvazione dell’accordo di delega ad American Bureau of Shipping dei servizi di stazzatura delle navi registrate in Italia
Approvazione dell’accordo di delega dei servizi di stazzatura ad American Bureau of Shipping
Il decreto dirigenziale approva l’accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e American Bureau of Shipping per la delega di servizi statutari relativi alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia. L’atto si colloca nel quadro della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, della legge n. 958/1973, del DPR n. 46/1984 e della disciplina europea e nazionale sugli organismi riconosciuti e affidati.
Base normativa e finalità dell’atto
Il provvedimento richiama il DPCM 30 ottobre 2023, n. 186, quale fonte organizzativa del Ministero, la Convenzione ITC69, gli emendamenti IMO entrati in vigore con la risoluzione A.1084(28), le circolari IMO MSC-MEPC.5/Circ.16, TM.5/Circ.6 e TM.7/Circ.1, il Codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione. Viene inoltre richiamato il fatto che ABS è organismo già autorizzato e affidato ai sensi del d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal d.lgs. 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE.
Oggetto della delega
L’articolo 1 del decreto delega ad American Bureau of Shipping, con rappresentanza in Italia presso ABS ITALY S.R.L., lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione. La delega comprende anche la compilazione del quadro dei calcoli e il rilascio della "Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato Internazionale di Stazza (1969)".
Contenuto e struttura dell’Accordo
L’articolo 2 del decreto stabilisce che modalità e condizioni di svolgimento dei compiti delegati sono definite nell’Accordo sottoscritto il 27 novembre 2024, che costituisce parte integrante del decreto. L’Accordo è composto da 14 articoli e 3 allegati:
- allegato 1: modello della dichiarazione ai fini del rilascio del certificato internazionale di stazza;
- allegato 2: modello del quadro dei calcoli di stazza;
- allegato 3: obblighi di informazione e rapporti tra ABS e Amministrazione.
Ambito operativo dei servizi affidati
L’Accordo prevede che ABS svolga, per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, visite a bordo, controlli e operazioni strumentali di stazzatura per calcolare o verificare la stazza lorda e netta in conformità alla Convenzione ITC69, agli emendamenti successivi, alle disposizioni nazionali e alle linee guida IMO. ABS rilascia la dichiarazione e il quadro dei calcoli finalizzati all’emissione del certificato internazionale di stazza da parte dell’Autorità marittima competente.
L’affidamento comprende anche la validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici, quando gli strumenti applicabili ne prevedano l’approvazione da parte dell’Amministrazione, con obbligo di formalizzare tale attività. Restano inoltre previste la cooperazione con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo, la gestione di eventuali deficienze o irregolarità e la ristazzatura nei casi previsti dalla normativa.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni
ABS riconosce che l’interpretazione della Convenzione ITC69, la determinazione delle equivalenze e l’accettazione di requisiti sostitutivi spettano all’Amministrazione, alla quale l’organismo collabora ove necessario. Rimane quindi in capo al MIT il ruolo di indirizzo e interpretazione delle regole applicabili.
Obblighi informativi verso il Ministero
L’articolo 4 e l’allegato 3 disciplinano un sistema informativo molto dettagliato. ABS deve comunicare all’Amministrazione, tra l’altro:
- copia di ogni dichiarazione rilasciata con relativo quadro dei calcoli;
- inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
- accesso, su richiesta, a piani, documenti e rapporti di ispezione;
- entro 90 giorni dalla stipula, l’elenco di piani, manuali, disegni e documenti correlati alle attività affidate, con aggiornamento tempestivo;
- accesso alle norme e regolamenti pubblicati da ABS e applicabili alle navi;
- elenco degli ispettori autorizzati dipendenti esclusivi di ABS;
- modelli, check list e metodologie di calcolo aggiornati;
- collegamento telematico attivo 24 ore su 24 per l’afflusso dei dati e per ricerche statistiche.
Il mancato rispetto degli obblighi informativi può giustificare l’attivazione della procedura di sospensione della delega.
Monitoraggio ministeriale e verifiche
Il Ministero conserva poteri di controllo mediante audit, ispezioni, indagini supplementari e altre attività di monitoraggio, anche tramite ente designato. La frequenza delle verifiche non può superare due anni; ulteriori verifiche possono essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di 30 giorni, comprese ispezioni a campione sulle navi certificate da ABS.
ABS deve mettere a disposizione degli ispettori tutti i documenti, le istruzioni, le circolari interne, le linee guida e l’accesso ai sistemi di documentazione e informatici. Le spese di monitoraggio e verifica sono a carico di ABS, in base ai costi sostenuti.
Compensi, spese e responsabilità economica
I compensi per le attività affidate sono addebitati direttamente da ABS ai soggetti richiedenti i servizi; il Ministero resta estraneo ai rapporti economici tra organismo e utenti. I costi per le procedure di affidamento, il monitoraggio, le verifiche e il rilascio della dichiarazione sono posti a carico di ABS. Fino all’entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, anche le spese di missione sostenute per le verifiche restano a carico dell’organismo. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi entro 60 giorni dal decreto tariffe comporta la revoca dell’Accordo.
Riservatezza e ispettori
Le parti sono vincolate ad obblighi di riservatezza reciproci, con esclusioni per obblighi derivanti da norme di legge, convenzioni internazionali e, per l’Amministrazione, rapporti con Commissione europea e altri Stati membri. ABS deve impiegare ingegneri navali o periti stazzatori abilitati alle proprie esclusive dipendenze, con requisiti minimi del Codice della navigazione e del regolamento di esecuzione, evitando conflitti di interesse. In via eccezionale il Ministero può autorizzare l’utilizzo di ispettori di altri organismi autorizzati e affidati; in ogni caso, eventuali prestazioni di soggetti non esclusivi restano soggette al sistema di qualità di ABS.
Responsabilità, assicurazione e sospensione/revoca
ABS risponde verso l’Amministrazione nei limiti in cui perdite, danni, lesioni personali o morte siano conseguenza di atti od omissioni volontarie, gravemente colpose, negligenti o imprudenti dell’organismo o del suo personale. Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’Accordo ABS deve avere una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità e all’attività affidata, trasmettendone copia al Ministero.
L’Amministrazione può sospendere l’affidamento con proprio decreto previa contestazione e termine di 30 giorni per le controdeduzioni, salvo il caso di grave rischio per sicurezza o ambiente. Decorso inutilmente il termine fissato, la delega è revocata. La revoca opera anche se la Commissione europea revoca il riconoscimento o se ABS perde lo status di organismo autorizzato e affidato.
Durata, recesso e rinnovo
L’Accordo dura cinque anni dalla data di stipula. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di almeno un anno. Entro il quarto anno ciascuna parte può proporre modifiche o integrazioni, che, se concordate per iscritto entro il primo semestre del quinto anno, sostituiscono o integrano l’Accordo alla scadenza naturale. Il rinnovo avviene su istanza di ABS presentata almeno 180 giorni prima della scadenza.
Foro competente
Le controversie non risolte bonariamente sono devolute al Foro di Roma. L’Amministrazione elegge domicilio presso la sede del Ministero; ABS presso la propria rappresentanza in Italia in Genova, Via Al Porto Antico 23, Edificio Millo.
Allegati tecnici
Gli allegati 1 e 2 riportano i modelli bilingui della dichiarazione e del quadro dei calcoli di stazza, con i dati identificativi della nave, le dimensioni principali, gli spazi inclusi ed esclusi, il numero passeggeri, i valori di stazza lorda e netta e le osservazioni tecniche. L’allegato 3 dettaglia gli obblighi informativi periodici e puntuali di ABS, compreso l’accesso telematico continuo, la segnalazione di deficienze, la rettifica delle irregolarità e la comunicazione immediata all’Amministrazione e all’Autorità marittima competente in caso di errori o non conformità.
Punti principali
Approvazione della delega ad ABS
Il direttore generale approva l’accordo con American Bureau of Shipping, tramite ABS Italy S.r.l. in Italia, per la delega dei servizi statutari relativi alla determinazione della stazza lorda e netta delle navi registrate in Italia soggette alla Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969. L’oggetto comprende ispezioni, controlli, compilazione del quadro dei calcoli e rilascio della dichiarazione necessaria al successivo Certificato Internazionale di Stazza (1969).
Base normativa e perimetro dell’affidamento
L’atto richiama la Convenzione ITC69, la legge 22 ottobre 1973, n. 958, il DPR 2 febbraio 1984, n. 46, il Codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione, nonché i riferimenti IMO e la disciplina sugli organismi riconosciuti/autorizzati e affidati. La delega riguarda le navi registrate in Italia classificate con ABS e rientranti nell’ambito applicativo della Convenzione.
Obblighi di informazione, verifiche e controlli
L’accordo impone ad ABS un articolato flusso informativo verso l’Amministrazione, inclusa la trasmissione delle dichiarazioni emesse, dei quadri di calcolo, degli elenchi di ispettori, delle norme e dei modelli tecnici applicati, oltre all’accesso telematico ai dati. Il MIT conserva poteri di monitoraggio, audit, ispezione e verifica almeno biennale, con possibilità di controlli ulteriori con preavviso di 30 giorni e accesso ai documenti e ai sistemi informatici dell’organismo.
Durata, responsabilità, spese e regime di sospensione
L’accordo dura cinque anni, con possibilità di recesso con preavviso di un anno e rinnovo su istanza di ABS almeno 180 giorni prima della scadenza. ABS deve stipulare una polizza assicurativa entro 30 giorni dalla decorrenza, sopporta i costi di affidamento, monitoraggio e verifiche e incassa direttamente i compensi dai richiedenti. Sono previste sospensione e revoca della delega in caso di inadempimento, grave rischio per sicurezza o ambiente, revoca del riconoscimento UE o venir meno dello status di organismo autorizzato e affidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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