Sentenza n. 789/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento previa adozione di misura cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze nei confronti della richiesta del 10 novembre 2025 volta al riesame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 10 ottobre 2023 (con assicurata postale n. 055982176822 e protocollata al n. 24FI024345) oppure di rinnovo del titolo medesimo, con conseguente emissione di ordine di provvedere ex art. 117 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Firenze sull'istanza di riesame o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, con domanda cautelare, un ricorso ex art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sull'istanza del 10 novembre 2025, volta al riesame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 10 ottobre 2023 oppure al rinnovo del titolo. Il ricorso è stato notificato il 4 marzo 2026 e depositato il 3 aprile 2026. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del deposito, dando avviso alle parti e riservandosi la definizione con sentenza in forma semplificata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha ritenuto che, nel rito avverso il silenzio, il ricorso debba essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione e che il deposito effettuato il 3 aprile 2026, a fronte della notificazione del 4 marzo 2026, fosse tardivo. Il giudizio è stato quindi definito senza esaminare nel merito la sussistenza del silenzio-inadempimento né la domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessiva fattispecie.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
entro il termine (previsto per il rito del silenzio) di 15 giorni dalla notificazione del gravame
Il ricorso contro il silenzio deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver dato avviso in camera di consiglio della possibile definizione immediata.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione; il deposito oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva in camera di consiglio la possibile tardività del deposito e ne dà avviso alle parti, può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza esaminare il merito della domanda contro il silenzio.
Come è indicizzato
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