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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36695/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia trae origine da una condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti di una società agricola, ritenuta responsabile di avere percepito indebitamente contributi e incentivi pubblici per serre fotovoltaiche che, secondo i giudici contabili, erano state realizzate e utilizzate fin dall’origine per la produzione e vendita di energia elettrica, senza la necessaria effettiva funzionalità all’attività agricola. La Corte dei conti d’appello ha confermato la decisione di primo grado, respingendo i motivi con cui la società aveva contestato l’istruttoria, l’interpretazione del quadro normativo, la legittimità dei titoli abilitativi e il rischio di duplicazione delle pretese restitutorie, anche alla luce di paralleli procedimenti amministrativi e penali. In cassazione, la società ha proposto un unico motivo, formulato come error in procedendo e violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la materia degli incentivi alla produzione di energia rinnovabile rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha inoltre dedotto la violazione del principio del ne bis in idem e il rischio di conflitto di giudicati, poiché era pendente un giudizio amministrativo sul recupero delle somme e un procedimento penale in cui il Gestore dei servizi energetici si era costituito parte civile e aveva chiesto la restituzione delle medesime somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sulla giurisdizione fosse preclusa per formazione del giudicato implicito: la società, nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado della Corte dei conti, aveva contestato solo il merito della pretesa risarcitoria e non aveva impugnato specificamente la statuizione, anche implicita, sulla giurisdizione contabile. Dall’altro lato, ha dichiarato inammissibile anche la doglianza relativa al ne bis in idem e al conflitto tra giudizi paralleli, osservando che l’eventuale interferenza tra il procedimento amministrativo di recupero degli incentivi e l’azione di responsabilità erariale incide sui presupposti dell’azione e sui limiti interni della giurisdizione, non sui limiti esterni denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c. La Corte ha quindi confermato l’esito sfavorevole per la società e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    richiamato come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione dedotto come errore in procedendo e vizio di giurisdizione

  • art. 362, primo comma, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    invocato dalla ricorrente quale norma attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo nella materia degli incentivi alla produzione di energia

  • allegato 1, art. 1, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina del codice di giustizia contabile

  • art. 69 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la Corte dei conti avrebbe dovuto disporre l'archiviazione in presenza del giudizio amministrativo pendente

  • art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre disposizioni sulla disciplina degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

  • artt. 23 e 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla regolazione degli incentivi energetici

  • d.m. 31 gennaio 2014

    richiamato dalla ricorrente come fonte secondaria rilevante per gli incentivi contestati

  • d.m. 5 maggio 2011

    richiamato dalla ricorrente come fonte secondaria rilevante per gli incentivi contestati

  • art. 20 d.m. 6 agosto 2010

    richiamato dalla ricorrente come fonte secondaria rilevante per gli incentivi contestati

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare la giurisdizione deve proporre uno specifico motivo di appello; in difetto, sulla giurisdizione si forma giudicato implicito e la questione non è più deducibile in cassazione.
  • L'impugnazione per motivi di giurisdizione non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni che attengono al merito della pretesa o ai presupposti dell'azione.
  • La pendenza di un procedimento amministrativo di recupero di somme o di un diverso giudizio relativo agli stessi fatti non determina di per sé un difetto di giurisdizione del giudice contabile; l'eventuale interferenza tra giudizi paralleli incide, al più, sulla proponibilità o proseguibilità dell'azione.
  • Il rischio di ne bis in idem o di duplicazione delle pretese, quando si traduce in una questione sui presupposti dell'azione e sui limiti interni della giurisdizione, non è deducibile come vizio di giurisdizione ex art. 362 c.p.c.
  • La Corte di cassazione, nel controllo sulle decisioni della Corte dei conti, distingue nettamente tra limiti esterni della giurisdizione e questioni di merito o di ammissibilità della domanda, che restano sottratte al sindacato per motivi di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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