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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/626

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento centralizza e aggiorna gli elenchi di paesi terzi o loro regioni dai quali l’Unione ammette l’ingresso di determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano, in sostituzione di precedenti atti frammentati. La disciplina è collegata al nuovo quadro dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625 e coordina le esigenze di sicurezza alimentare con rinvii agli elenchi settoriali già esistenti per specifiche categorie di prodotti. Il testo abroga la decisione 2006/766/CE, sopprime dall’ordinamento le disposizioni corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e prevede alcune regole transitorie, in particolare per i budelli. L’applicazione sostanziale decorre dal 14 dicembre 2019.

Definisce gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano, connessi alla sicurezza alimentare, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759.

Ambito di applicazione

Si applica agli ingressi nell’Unione europea di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, limitatamente ai profili di sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda, tra l’altro, carni fresche, preparazioni di carni, pollame, selvaggina, prodotti della pesca, molluschi, latte e derivati, uova, prodotti apicoli, gelatina e collagene, grassi animali fusi, budelli, insetti, carni di rettili e altri prodotti di origine animale. Restano rilevanti le esclusioni e limitazioni di specie, forme di trasformazione, territori e condizioni specifiche indicate negli allegati; per i budelli opera una disciplina transitoria fino al 20 aprile 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626: elenchi di paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano

Il regolamento si inserisce nel nuovo quadro dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 e ha la funzione di consolidare in un atto unico gli elenchi dei paesi terzi, o delle loro regioni, da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale o di altri prodotti destinati al consumo umano. Il legislatore della Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di evitare duplicazioni tra elenchi esistenti, di preservare la continuità degli scambi e di coordinare il regime con le regole di sanità animale e con le disposizioni transitorie già previste per alcuni prodotti.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Tale quadro consente l’ingresso nell’Unione soltanto da paesi terzi o regioni inseriti in appositi elenchi redatti dalla Commissione, in funzione della sicurezza alimentare. Nei considerando si sottolinea inoltre che, per alcune categorie, la disciplina si coordina con il regolamento (UE) 2019/625, con il regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale, con il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e con vari atti settoriali già esistenti in materia veterinaria e di certificazione.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il campo ai soli profili di sicurezza alimentare. Il regolamento non costruisce un sistema autonomo per tutte le ragioni sanitarie possibili, ma disciplina gli elenchi di paesi terzi o regioni da cui possono entrare nell’Unione determinate categorie di partite destinate al consumo umano. I prodotti coperti comprendono, tra gli altri:

  • carni fresche e preparazioni di carni di ungulati;
  • carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, uova e ovoprodotti;
  • carni di leporidi selvatici, mammiferi terrestri selvatici e conigli d’allevamento;
  • prodotti a base di carne, budelli e altri visceri trattati;
  • molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca;
  • latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e derivati;
  • cosce di rana, lumache, grassi animali fusi, ciccioli, gelatina, collagene, miele e prodotti apicoli;
  • carni di rettili, insetti, prodotti altamente raffinati e altri prodotti di origine animale non espressamente ricompresi nelle categorie precedenti.

Definizioni

L’articolo 2 rinvia a definizioni già consolidate in altri regolamenti, in particolare al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (UE) n. 1308/2013. Per gli insetti e le carni di rettili il regolamento rinvia invece alle definizioni del regolamento (UE) 2019/625. Si tratta di un meccanismo di coordinamento che evita duplicazioni definitorie e assicura che gli elenchi operino con categorie tecniche uniformi nel diritto alimentare dell’Unione.

Struttura degli elenchi e rinvii ad atti settoriali

Gran parte del regolamento opera tramite rinvio a elenchi già contenuti in altri atti dell’Unione. Questo vale, in particolare, per:

  • il regolamento (UE) n. 206/2010 per le carni fresche di ungulati e per varie categorie di prodotti derivati;
  • il regolamento (CE) n. 798/2008 per pollame, prodotti a base di pollame, uova e ovoprodotti;
  • il regolamento (CE) n. 119/2009 per carni di leporidi selvatici e di altri mammiferi terrestri selvatici, nonché per alcuni derivati;
  • la decisione 2007/777/CE per prodotti a base di carne e per stomachi, vesciche e intestini trattati;
  • la decisione 2003/779/CE per i budelli;
  • il regolamento (UE) n. 605/2010 per latte crudo, colostro e prodotti lattiero-caseari.

Molluschi, prodotti della pesca e relative specificità

Per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l’ingresso è consentito solo se i paesi terzi o le regioni figurano nell’allegato I. Sono previste condizioni particolari per alcune origini e specie: ad esempio, il Marocco richiede un attestato sanitario supplementare e l’esito analitico che dimostri l’assenza di tossina PSP; il Perù è limitato ai pettinidi eviscerati d’acquacoltura; per alcuni paesi l’autorizzazione è limitata ai prodotti congelati o trasformati. L’articolo 8 consente inoltre, anche fuori elenco, l’ingresso dei muscoli adduttori dei pettinidi non d’acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi.

Per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui all’articolo 8, l’articolo 9 rinvia all’allegato II, che contiene un elenco ampio di paesi terzi e, in diversi casi, restrizioni specifiche per singole merci o modalità di lavorazione, come caviale, astici vivi, prodotti dell’acquacoltura o prodotti catturati e congelati in mare.

Latte, colostro e derivati

L’articolo 10 consente l’ingresso di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro solo se provenienti da paesi terzi o regioni autorizzati conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 605/2010. Il rinvio mantiene in vita la logica autorizzatoria già vigente per questi prodotti, senza introdurre un elenco autonomo nel presente atto.

Cosce di rana e lumache

Le cosce di rana sono disciplinate dall’articolo 11 e possono entrare nell’Unione solo dai paesi terzi o regioni indicati nell’allegato III. L’articolo 12 si riferisce invece alle lumache preparate conformemente all’allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004, e le ammette solo se provenienti dai medesimi paesi/regioni dell’allegato III. In allegato compaiono anche alcune restrizioni puntuali, come per la Repubblica di Moldova e la Siria.

Grassi animali fusi, ciccioli, gelatina e collagene

L’articolo 13 disciplina grassi animali fusi e ciccioli, ammettendoli solo dai paesi autorizzati per i prodotti a base di carne ai sensi della decisione 2007/777/CE. Gli articoli 14, 15 e 16 costruiscono un sistema articolato per gelatina, collagene e relative materie prime, differenziando:

  • prodotti finiti di gelatina e collagene;
  • materie prime per la loro produzione;
  • materie prime trattate.

La disciplina varia secondo l’origine delle materie prime. Per i prodotti derivati da ungulati è centrale il rinvio agli elenchi del regolamento (UE) n. 206/2010, con l’aggiunta espressa di Corea del Sud, Malaysia, Pakistan e Taiwan in alcune ipotesi. Per i prodotti di origine avicola si rinvia al regolamento (CE) n. 798/2008 e, in talune ipotesi, a Taiwan. Per le origini ittiche si fa riferimento all’allegato II; per le origini da leporidi e mammiferi terrestri selvatici, al regolamento (CE) n. 119/2009.

Miele e prodotti apicoli

L’articolo 17 ammette miele e altri prodotti apicoli solo da paesi terzi inseriti nella colonna “Paese” dell’allegato della decisione 2011/163/UE e contrassegnati con una “X” nella colonna “Miele”. La disposizione si fonda dunque sull’approvazione dei piani presentati dai paesi terzi ai sensi della direttiva 96/23/CE.

Prodotti altamente raffinati, carni di rettili e insetti

L’articolo 18 riguarda solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati. Per queste categorie, l’autorizzazione dipende dall’origine delle materie prime e richiama gli elenchi per ungulati, prodotti della pesca e pollame.

L’articolo 19 consente l’ingresso delle carni di rettili soltanto da Svizzera, Botswana, Vietnam, Sud Africa e Zimbabwe. L’articolo 20, invece, collega l’ingresso degli insetti all’autorizzazione come nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e all’inclusione nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Altri prodotti di origine animale

L’articolo 21 contiene una clausola residuale per i prodotti di origine animale non coperti dagli articoli da 3 a 20. Anche in questo caso la logica è quella dell’origine e della specie di provenienza: ungulati, pollame, prodotti della pesca, leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, oppure specie diverse, con rinvio ai medesimi sistemi di elenchi settoriali.

Coordinamento con il diritto previgente e abrogazioni

L’articolo 22 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 sopprimendone l’articolo 1 e l’allegato I. L’articolo 23 abroga la decisione 2006/766/CE, precisando che i riferimenti a tale decisione devono ora intendersi fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. In questo modo viene realizzato il passaggio da un sistema di atti frammentati a un testo unico di riferimento per i prodotti coperti.

Disposizioni transitorie

L’articolo 24 introduce una proroga fino al 20 aprile 2021 per l’ingresso delle partite di budelli ai sensi dell’articolo 7, purché provenienti da paesi terzi o regioni già autorizzati dalla decisione 2003/779/CE. Nei considerando si spiega che il rinvio è necessario perché l’elenco specifico per i budelli, in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/429, sarà redatto solo dal 21 aprile 2021.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 14 dicembre 2019. Tale differimento è coerente con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/625. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e criterio generale di ammissione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Definizioni rinviate al regolamento (CE) n. 853/2004 e ad altri atti

L’articolo 2 rinvia alle definizioni di numerose categorie di prodotti: carni fresche, preparazioni di carni, carne, pollame, selvaggina selvatica, uova, ovoprodotti, prodotti a base di carne, stomachi/vesciche/intestini trattati, molluschi bivalvi, prodotti della pesca, latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e derivati, cosce di rana, lumache, grasso animale fuso, ciccioli, gelatina, collagene, miele, prodotti apicoli, carni di rettili e insetti.

Elenchi settoriali per le principali categorie di prodotti animali

Gli articoli da 3 a 21 disciplinano, per ciascuna categoria, i paesi terzi o le regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione. Per numerosi prodotti il regolamento rinvia agli elenchi già previsti da altri atti: regolamento (UE) n. 206/2010 per carni fresche di ungulati e taluni prodotti, regolamento (CE) n. 798/2008 per pollame e derivati, regolamento (CE) n. 119/2009 per carni di leporidi e selvaggina, decisione 2007/777/CE per prodotti a base di carne e alcuni trattamenti, decisione 2003/779/CE per i budelli, regolamento (UE) n. 605/2010 per latte e prodotti lattiero-caseari.

Molluschi bivalvi e prodotti della pesca

L’articolo 8 ammette molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati solo se provenienti dai paesi/regioni dell’allegato I; è comunque consentito l’ingresso dei muscoli adduttori dei pettinidi non d’acquacoltura, completamente separati da visceri e gonadi, anche da paesi non inclusi. L’articolo 9 prevede l’allegato II per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui all’articolo 8.

Gelatina, collagene e relative materie prime

Gli articoli 14, 15 e 16 distinguono tra gelatina/collagene finiti, materie prime per la loro produzione e materie prime trattate, con elenchi diversi a seconda dell’origine (ungulati, pollame, prodotti della pesca, leporidi e mammiferi terrestri selvatici). Per alcune origini sono espressamente ammessi anche Corea del Sud, Malaysia, Pakistan e Taiwan; per talune categorie è richiesto il richiamo agli elenchi del regolamento (UE) n. 206/2010, del regolamento (CE) n. 798/2008, del regolamento (CE) n. 119/2009 e all’allegato II del presente regolamento.

Prodotti apicoli, prodotti altamente raffinati, rettili e insetti

L’articolo 17 consente miele e altri prodotti apicoli solo dai paesi terzi indicati nella decisione 2011/163/UE con apposita marcatura per il miele. L’articolo 18 disciplina prodotti altamente raffinati (solfato di condroitina, acido ialuronico, cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce, amminoacidi altamente raffinati) in funzione dell’origine delle materie prime. L’articolo 19 elenca i paesi autorizzati per le carni di rettili. L’articolo 20 subordina l’ingresso degli insetti all’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e alla presenza nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Altri prodotti di origine animale

L’articolo 21 stabilisce un regime residuale per i prodotti di origine animale non ricompresi negli articoli da 3 a 20, distinguendo tra prodotti ottenuti da ungulati, pollame, prodotti della pesca, leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, e specie diverse, con rinvio ai medesimi elenchi settoriali già richiamati dal regolamento.

Modifiche, abrogazione e tavola di concordanza

L’articolo 22 sopprime l’articolo 1 e l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759. L’articolo 23 abroga la decisione 2006/766/CE e dispone che i riferimenti a tale decisione si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Disposizioni transitorie per i budelli

L’articolo 24 prevede che fino al 20 aprile 2021 gli Stati membri continuino a consentire l’ingresso nel loro territorio di partite di budelli ai sensi dell’articolo 7, se provenienti da paesi terzi o regioni già autorizzati dalla decisione 2003/779/CE. Il considerando 16 spiega che ciò si giustifica perché l’elenco specifico per i budelli sarà redatto solo a decorrere dal 21 aprile 2021.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 25 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 14 dicembre 2019. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiigiene dei prodotti alimentaricommercio esternosanità animale

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