Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/352

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

Normativa europea32019R0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, che istituisce misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi con riferimento alla situazione in Ucraina. La modifica principale consiste nella soppressione della voce relativa a una persona e nell’integrazione dell’elenco con informazioni sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel contesto dei procedimenti penali ucraini richiamati dal Consiglio. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sulle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in relazione alla situazione in Ucraina, espungendo una persona e aggiornando le motivazioni e le informazioni sui diritti di difesa.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito del regime sanzionatorio dell'Unione europea istituito dal regolamento (UE) n. 208/2014, con effetti su persone fisiche, entità e organismi inclusi nell'elenco dell'allegato I relativo alle misure restrittive per la situazione in Ucraina. Il regolamento ha portata generale ma opera in concreto sull'elenco nominativo e sulle relative giustificazioni; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina esclusioni soggettive generali, ma dispone la soppressione di una specifica voce dall'elenco e l'aggiornamento delle informazioni per le persone ancora inserite.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio: modifica dell'elenco di misure restrittive per la situazione in Ucraina

Il regolamento di esecuzione interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 208/2014 relativo a talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. L'atto dà seguito a un riesame del Consiglio e aggiorna l'allegato I, sia sotto il profilo nominativo sia sotto il profilo delle motivazioni e delle informazioni connesse ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Finalità e contesto normativo

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 208/2014, adottato il 5 marzo 2014, che prevede misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi. Il regolamento di esecuzione n. 2019/352 è adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di quel regolamento, con l'obiettivo di adeguare l'elenco allegato alle risultanze del riesame periodico svolto dal Consiglio.

I considerando indicano due elementi essenziali:

  • la soppressione della voce relativa a una persona;
  • l'integrazione dell'allegato con informazioni più ampie sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel quadro dei procedimenti penali ucraini considerati rilevanti ai fini delle sanzioni.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica un allegato del regolamento (UE) n. 208/2014. L'intervento riguarda quindi esclusivamente l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina.

L'allegato I viene ristrutturato in due sezioni:

  • sezione A, elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2;
  • sezione B, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La modifica ha effetti diretti sull'elenco nominativo e sulla relativa documentazione di supporto, con eliminazione di un nominativo e aggiornamento delle basi informative per gli altri soggetti interessati.

Modifiche all'elenco: espunzione di un nominativo

L'allegato dispone che la voce relativa ad Andrii Petrovych Kliuiev sia espunta dall'elenco. Si tratta della modifica più immediata e operativa del regolamento, poiché incide sul perimetro soggettivo delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 208/2014.

Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva

La nuova sezione B dell'allegato contiene una ricostruzione del quadro processuale ucraino richiamato dal Consiglio. In particolare, viene affermato che l'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina riconosce a chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale:

  • il diritto a essere informato del reato contestato;
  • il diritto a essere informato espressamente e immediatamente dei propri diritti;
  • il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta;
  • il diritto a presentare istanze di atti procedurali;
  • il diritto a contestare decisioni, azioni e omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

Sono inoltre richiamati:

  • l'articolo 306, secondo cui i ricorsi contro decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore devono essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale in presenza del ricorrente o del suo difensore o rappresentante legale;
  • l'articolo 309, che individua le decisioni dei giudici istruttori impugnabili e prevede il controllo giurisdizionale di altre decisioni nella fase preprocessuale;
  • la possibilità che alcuni atti procedurali nella fase d'indagine siano compiuti solo previa decisione del giudice istruttore o del tribunale, come il sequestro di beni ai sensi dell'articolo 164 e i provvedimenti di detenzione ai sensi dell'articolo 176.

Valutazione dei singoli nominativi

Per ciascuna delle persone ancora elencate, la sezione B afferma che, sulla base del fascicolo del Consiglio, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento penale posto a fondamento delle misure restrittive. Il testo richiama, a supporto, specifiche decisioni giudiziarie o atti processuali, tra cui:

  • autorizzazioni al trattenimento per comparire in tribunale e partecipare a udienze sulla detenzione preventiva;
  • decisioni che autorizzano indagini speciali in contumacia;
  • decisioni relative a sequestri di beni e loro annullamento;
  • decisioni che respingono richieste della procura o della difesa;
  • trasmissione dell'atto di accusa al tribunale competente.

Tra i nominativi espressamente menzionati figurano, tra gli altri: Viktor Fedorovych Yanukovych, Vitalli Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Pavlovych Pshonka, Viktor Ivanovych Ratushniak, Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Artem Viktorovych Pshonka, Mykola Yanovych Azarov, Serhiy Vitalyovych Kurchenko, Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk, Serhiy Hennadiyovych Arbuzov, Oleksandr Viktorovych Klymenko ed Edward Stavytskyi.

Il regolamento riporta anche un passaggio specifico per Edward Stavytskyi, precisando che non risulta una valida decisione preventiva di non avviare un'indagine penale e che, pertanto, il procedimento non avrebbe violato il principio del ne bis in idem.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 5 marzo 2019. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per gli operatori legali e fiscali, il regolamento rileva come aggiornamento del perimetro soggettivo delle sanzioni UE connesse alla situazione in Ucraina. La verifica operativa deve concentrarsi sull'eliminazione del nominativo espunto, sull'eventuale permanenza o aggiornamento dei nominativi residui e sulla coerenza delle procedure interne di screening sanzionatorio rispetto all'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, come modificato.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, il titolo della sezione è riformulato in "A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2", viene espunta la voce relativa ad Andrii Petrovych Kliuiev e viene aggiunta la sezione "B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva" con note esplicative sui procedimenti penali ucraini e sull'applicazione di tali diritti alle singole persone elencate.

Aggiornamento delle informazioni sui diritti di difesa e tutela giurisdizionale

L'allegato descrive i diritti riconosciuti dall'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina a chiunque sia sospettato o accusato in un procedimento penale, includendo il diritto a essere informato del reato contestato, dei propri diritti, ad avvalersi di un avvocato sin dalla prima richiesta, a presentare istanze e a contestare decisioni, atti e omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. Sono richiamati anche gli articoli 306 e 309 del codice, nonché la necessità, per alcuni atti procedurali, di una decisione del giudice istruttore o del tribunale (ad esempio sequestro di beni e provvedimenti di detenzione).

Valutazione individuale delle persone inserite nell'elenco

Per una serie di persone nominalmente elencate, l'allegato afferma che, sulla base del fascicolo del Consiglio, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nei procedimenti penali posti a fondamento delle misure restrittive. Per ciascun nominativo vengono richiamate decisioni giudiziarie specifiche, tra cui autorizzazioni al trattenimento, arresto e comparizione dinanzi al tribunale, rigetti di richieste di indagine preliminare speciale in contumacia, decisioni relative a sequestri di beni e atti di controllo giurisdizionale su provvedimenti della procura.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti della difesastato di diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.