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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/368

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32019R0368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga il precedente atto della Commissione che classificava un prodotto a base di soia nella sottovoce 2309 90 31 della nomenclatura combinata. La scelta è motivata dall'esigenza di garantire certezza del diritto e uniformità di applicazione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle modifiche intervenute sui metodi di analisi dell'amido per i prodotti della voce 2309. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per continuare a utilizzare le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate sulla base dell'atto abrogato, se non conformi al nuovo regolamento.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 sulla classificazione tariffaria di talune merci a base di soia nella nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione

Si applica in materia doganale e di classificazione tariffaria delle merci nell'Unione europea, con riguardo alle merci interessate dal previgente regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013, ossia prodotti a base di soia destinati all'alimentazione animale classificati nella voce 2309 della nomenclatura combinata. Rileva per le autorità doganali, gli operatori economici e i titolari di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) rilasciate sulla base del regolamento abrogato. Prevede una disciplina transitoria per le ITV già rilasciate e non conformi al nuovo assetto, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/368

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione interviene nel settore della classificazione doganale delle merci e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013. L'obiettivo dichiarato è garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell'Unione, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di prodotti a base di soia destinati all'alimentazione animale.

Contesto normativo e ragioni dell'abrogazione

I considerando richiamano il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell'Unione, in particolare gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, quale base giuridica dell'intervento. La Commissione ricorda che il regolamento n. 444/2013 aveva classificato un prodotto ottenuto da semi di soia sgrassati e successivamente trattati con acqua ed etanolo nella sottovoce 2309 90 31, come preparazione per l'alimentazione animale.

La motivazione dell'abrogazione si fonda su più elementi:

  • la necessità di assicurare certezza del diritto e uniformità di classificazione tariffaria nell'Unione;
  • la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-144/15, "Customs Support Holland BV", che ha affermato la classificazione alla voce 2309 di un concentrato di proteine di soia idoneo all'uso come mangime;
  • la similarità tra quel prodotto e il prodotto oggetto del regolamento abrogato, entrambi ottenuti da prodotti di soia tramite un processo di estrazione e trattamento che altera le caratteristiche essenziali del materiale vegetale originario;
  • l'aggiornamento dei metodi di analisi dell'amido per le preparazioni della voce 2309, anche per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2017/68, che ha incluso i "prodotti a base di soia" tra le materie prime per mangimi per le quali si applica il metodo di analisi enzimatico previsto dal regolamento (CE) n. 121/2008.

Ambito materiale: classificazione delle merci nella voce 2309

Il regolamento non introduce una nuova classificazione positiva, ma elimina il precedente atto che disciplinava specificamente la classificazione di taluni prodotti a base di soia nella nomenclatura combinata. Il contesto riguarda i prodotti rientranti nella voce 2309, ossia le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.

Nei considerando si chiarisce anche il quadro analitico relativo al tenore di amido nei prodotti della voce 2309:

  • la presenza di amido deve essere verificata con un criterio qualitativo, mediante reazione amido-iodio o analisi microscopica;
  • una volta verificata la presenza, il tenore di amido è determinato con il metodo polarimetrico (metodo Ewers) di cui all'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009;
  • se il metodo polarimetrico non può essere applicato, ad esempio per la presenza di quantità significative delle sostanze indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008, si utilizza il metodo di analisi enzimatico previsto dall'allegato di tale regolamento.

Effetti giuridici dell'abrogazione

L'articolo 1 dispone in modo secco l'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013. Per gli operatori ciò significa che viene meno la disciplina specifica che aveva orientato la classificazione del prodotto a base di soia nella sottovoce 2309 90 31.

Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L'articolo 2 introduce una tutela transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate sulla base del regolamento abrogato. Le ITV non conformi al nuovo regolamento possono essere ancora invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Questa previsione è rilevante per gli operatori economici che abbiano fondato la propria pianificazione doganale su ITV pregresse, poiché consente un periodo limitato di adattamento prima della piena disapplicazione pratica delle classificazioni non più coerenti con l'assetto vigente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese importatrici o operatori del settore mangimi, il regolamento segnala la necessità di verificare:

  • l'eventuale esistenza di ITV basate sul regolamento n. 444/2013;
  • la loro conformità al nuovo quadro normativo;
  • la decorrenza del termine transitorio di tre mesi per l'eventuale utilizzo residuo;
  • l'adeguamento della classificazione doganale dei prodotti a base di soia destinati all'alimentazione animale, alla luce dei principi richiamati dalla giurisprudenza e dei metodi di analisi applicabili alla voce 2309.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento n. 444/2013

L'articolo 1 dispone l'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 della Commissione, che aveva classificato talune merci a base di soia nella nomenclatura combinata.

Disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti

L'articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento abrogato per le merci interessate dal presente regolamento e non conformi ad esso possono continuare a essere invocate, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013, per tre mesi dalla data di entrata in vigore.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ragioni della modifica normativa

I considerando richiamano la necessità di applicazione uniforme della nomenclatura combinata, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-144/15 (Customs Support Holland BV), la similitudine tra il prodotto esaminato in quella causa e il prodotto interessato dal regolamento 444/2013, nonché l'evoluzione dei metodi di analisi dell'amido per i prodotti della voce 2309, incluse le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/68.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffariaalimentazione animalecertificazioni e informazioni tariffarie vincolanti

Testo integrale

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