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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/625

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce condizioni supplementari, rispetto al regolamento (UE) 2017/625, per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Introduce criteri basati sul rischio per l’ammissione di paesi terzi, regioni, stabilimenti, zone di produzione e singole partite, con specifiche regole di certificazione. Disciplina inoltre in modo dettagliato prodotti sensibili come carni, prodotti della pesca, molluschi, germogli, insetti e prodotti composti. Le norme si applicano dal 14 dicembre 2019, salvo le disposizioni sui prodotti composti, applicabili dal 21 aprile 2021.

Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, integrative del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni e destinate al consumo umano, ai fini dell’ingresso nell’Unione e, in taluni casi, dell’immissione in commercio. Riguarda in particolare prodotti di origine animale, insetti, germogli, carni fresche e preparazioni affini, molluschi bivalvi e altri invertebrati marini vivi, prodotti della pesca e prodotti composti, nonché i relativi stabilimenti, zone di produzione e certificazioni. Restano esclusi gli animali e le merci non destinati al consumo umano e quelli destinati al solo transito nell’Unione senza immissione in commercio; per i prodotti composti le principali prescrizioni si applicano solo dal 21 aprile 2021.

Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 integra il regolamento (UE) 2017/625 introducendo condizioni specifiche e supplementari per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni. La disciplina mira a garantire che tali partite rispettino la normativa alimentare dell’Unione o prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, con approccio basato sul rischio e continuità rispetto al previgente quadro dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004.

Ambito di applicazione e struttura della disciplina

Il regolamento copre, in particolare, prodotti di origine animale, insetti, germogli, carni fresche e prodotti a base di carne, molluschi bivalvi e altri invertebrati marini vivi, prodotti della pesca e prodotti composti. Le regole si fondano su tre livelli di controllo: ammissibilità del paese terzo o della regione di origine, riconoscimento degli stabilimenti o delle zone di produzione e certificazione/documentazione della partita. Sono espressamente esclusi gli animali e le merci non destinati al consumo umano e quelli destinati al solo transito senza immissione in commercio.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia in larga parte alle definizioni già contenute nei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004. Tra le nozioni autonome assume rilievo quella di "attestato privato", definito come attestato firmato dall’operatore del settore alimentare importatore. Sono inoltre specificamente individuate le categorie di prodotti e le specie/merci interessate, incluse le carni di rettili, gli insetti, i germogli, i molluschi bivalvi, i prodotti della pesca e i prodotti composti.

Ammissibilità dei paesi terzi o delle regioni di origine

Per talune categorie di animali e merci, l’ingresso è consentito solo se il paese terzo o la regione di provenienza figurano negli elenchi predisposti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. La Commissione può includere un paese terzo o una sua regione solo se risultano soddisfatte condizioni almeno equivalenti alle prescrizioni UE, tra cui la normativa nazionale sulla produzione di alimenti di origine animale, l’uso di medicinali veterinari, l’alimentazione animale, le condizioni igieniche di produzione, l’esperienza commerciale, gli esiti dei controlli all’importazione e, ove pertinenti, i programmi di controllo delle zoonosi e i piani di sorveglianza dei residui approvati.

Requisiti relativi agli stabilimenti e alle liste pubbliche

Per numerose merci l’ingresso è subordinato al fatto che esse siano spedite da, ottenute o preparate in stabilimenti inseriti negli elenchi redatti e aggiornati ai sensi dell’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625. La Commissione pubblica tali elenchi sul proprio sito web, a garanzia di trasparenza per operatori e consumatori. Gli Stati membri possono ammettere le partite solo se i certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi.

Sono previste specifiche garanzie aggiuntive per l’inserimento negli elenchi, tra cui la possibilità per il paese terzo di sospendere le esportazioni in caso di non conformità. Alcune attività sono escluse dal regime degli stabilimenti: produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti non a temperatura controllata e produzione di determinati derivati altamente raffinati o prodotti di cartilagine idrolizzata.

Discipline speciali per categorie di prodotti

Per carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime per gelatina e collagene, il regolamento richiede che le materie prime provengano da macelli, stabilimenti per la selvaggina, laboratori di sezionamento e impianti di lavorazione dei prodotti della pesca inseriti negli elenchi UE.

Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, l’ingresso è consentito solo da zone di produzione elencate. Sono previste deroghe per pettinidi e per alcuni gasteropodi e oloturoidei non filtratori in assenza di classificazione formale, a determinate condizioni. Prima della creazione degli elenchi delle zone di produzione, la Commissione deve effettuare una visita di controllo in loco; tale visita non è invece necessaria per l’aggiunta di nuove zone a elenchi già esistenti se il paese terzo offre garanzie sufficienti.

Per i prodotti della pesca, l’ingresso è consentito solo se le merci sono state ottenute o preparate, in ogni fase della produzione, in stabilimenti a terra o a bordo di navi incluse negli elenchi pubblicati. L’articolo 11 disciplina inoltre l’inserimento delle navi negli elenchi sulla base di comunicazioni congiunte delle autorità competenti e prevede che, in alcune ipotesi, il certificato ufficiale possa essere firmato dal capitano.

Prodotti composti

La disciplina dei prodotti composti è tra le più articolate. In linea generale, ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto composto deve provenire da stabilimenti situati in paesi terzi o regioni autorizzati all’esportazione verso l’Unione, oppure da stabilimenti situati negli Stati membri. In assenza dell’elenco specifico della Commissione per i prodotti composti, si applicano regole transitorie differenziate in base alla necessità o meno di conservazione a temperatura controllata e alla natura degli ingredienti di origine animale, facendo riferimento alle liste già esistenti per prodotti a base di carne, lattiero-caseari, colostro, prodotti della pesca e ovoprodotti.

Dal 21 aprile 2021 l’ingresso dei prodotti composti è subordinato anche all’attestato privato dell’importatore, che deve garantire tracciabilità e contenere specifiche informazioni su origine, ingredienti, stabilimenti produttivi e trattamenti applicati.

Certificazione ufficiale e attestazione privata

L’articolo 13 prevede un certificato ufficiale per un ampio insieme di partite: prodotti di origine animale destinati al consumo umano, insetti vivi, germogli e semi destinati alla produzione di germogli. Il certificato deve attestare il rispetto sia della normativa alimentare generale dell’Unione sia delle prescrizioni specifiche del presente regolamento. Per germogli e semi è previsto che il documento accompagni la partita sino alla destinazione, con rilascio di copie in caso di frazionamento.

Per i prodotti composti assoggettati alla disciplina transitoria, l’articolo 14 impone invece un attestato privato dell’importatore, che integra la documentazione ufficiale e serve a dimostrare la conformità alla normativa applicabile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. Le disposizioni sui prodotti composti e sull’attestato privato si applicano però solo dal 21 aprile 2021, per garantire una transizione graduale rispetto alle misure transitorie richiamate nel testo.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e esclusioni

L’articolo 1 integra il regolamento (UE) 2017/625 fissando le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni. Le regole riguardano: provenienza da paesi terzi inseriti negli elenchi pertinenti; provenienza da stabilimenti elencati; obbligo di certificato ufficiale, attestato ufficiale o altra prova equivalente; requisiti specifici per talune merci; e prescrizioni aggiuntive per la certificazione. Il regolamento non si applica agli animali e alle merci non destinati al consumo umano né a quelli destinati al solo transito senza immissione in commercio.

Definizioni operative

L’articolo 2 rinvia alle definizioni di equivalenza, immissione sul mercato, stabilimento, operatore del settore alimentare e ai riferimenti del regolamento (CE) n. 853/2004 per categorie di prodotti come carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente, gelatina, collagene, molluschi bivalvi, prodotti della pesca, prodotti composti, rettili, carni di rettili, insetti, germogli, produzione primaria, macello, stabilimento per la lavorazione della selvaggina, laboratorio di sezionamento, zona di produzione, nave officina, nave congelatrice e nave reefer.

Paesi terzi o regioni autorizzati per specifiche partite

L’articolo 3 prevede che determinate partite entrino nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi o regioni inseriti negli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. La regola riguarda i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, inclusi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, identificati tramite specifici codici NC/SA, nonché gli insetti vivi classificati con codice NC 0106 49 00.

Criteri supplementari per l’inserimento nei listini dei paesi terzi

L’articolo 4 stabilisce che l’inclusione di un paese terzo o di una sua regione negli elenchi di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 presuppone il riconoscimento di garanzie almeno equivalenti alla normativa UE in materia di produzione di alimenti di origine animale, uso di medicinali veterinari, mangimi, condizioni igieniche di produzione, esperienza commerciale e risultati dei controlli, nonché, se del caso, programmi di controllo delle zoonosi e piani di sorveglianza dei residui approvati dalla Commissione.

Requisiti sugli stabilimenti per talune merci

L’articolo 5 impone che l’ingresso di talune merci sia consentito solo se spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625. Ciò vale per specifici prodotti di origine animale e per i germogli con determinati codici SA. L’inclusione negli elenchi richiede garanzie aggiuntive del paese terzo sulla conformità alle norme UE o equivalenti, sul fatto che le materie prime provengano da paesi con piano residui approvato, e sulla possibilità effettiva di bloccare le esportazioni in caso di non conformità. La Commissione pubblica gli elenchi e l’ingresso è subordinato al rilascio dei certificati ufficiali dopo tale pubblicazione.

Esenzioni per alcuni stabilimenti

L’articolo 6 esclude dalle prescrizioni sugli stabilimenti quelli che svolgono esclusivamente produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti non soggetti a temperatura controllata e la produzione di taluni prodotti altamente raffinati o derivati, tra cui solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati.

Carni fresche, prodotti di carne e materie prime per gelatina/collagene

L’articolo 7 consente l’ingresso delle partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime per gelatina e collagene solo se fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca inseriti negli elenchi UE.

Molluschi bivalvi e altri invertebrati marini vivi

L’articolo 8 prevede che molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possano entrare nell’Unione solo da zone di produzione di paesi terzi elencate e pubblicate dalla Commissione. Per alcune categorie non classificate dalle autorità del paese terzo sono previste deroghe: pettinidi, salvo classificazione risultante dai programmi di monitoraggio ufficiali, e gasteropodi marini non filtratori e oloturoidei non filtratori.

Formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone di produzione

L’articolo 9 richiede che, prima della redazione degli elenchi di zone di produzione, siano valutate le garanzie fornite dal paese terzo sulla conformità alle prescrizioni di classificazione e controllo previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e che la Commissione effettui una visita di controllo in loco. Dopo la prima redazione, una nuova visita non è necessaria per l’aggiunta di nuove zone a un elenco esistente, se il paese terzo fornisce garanzie sufficienti sulla gestione e sui controlli.

Prodotti della pesca

L’articolo 10 disciplina l’ingresso di prodotti della pesca con specifici codici NC/SA, consentendolo solo se ottenuti o preparati, in ogni fase della produzione, in stabilimenti a terra, navi officina, navi congelatrici, depositi frigoriferi o navi reefer inclusi negli elenchi pubblicati dalla Commissione.

Regole speciali per l’inclusione delle navi negli elenchi

L’articolo 11 prevede che una nave possa essere inclusa negli elenchi di stabilimenti sulla base di una comunicazione congiunta delle autorità competenti del paese terzo di bandiera e di un altro paese terzo o di uno Stato membro cui sia stata delegata l’ispezione, purché siano rispettate specifiche condizioni di ispezione, sbarco diretto dei prodotti e controlli periodici. Se le partite entrano direttamente da nave reefer, nave officina o nave congelatrice, il certificato ufficiale può essere firmato dal capitano.

Prodotti composti

L’articolo 12 disciplina i prodotti composti con specifici codici SA, prevedendo che possano entrare nell’Unione solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto proviene da stabilimenti situati in paesi terzi autorizzati all’esportazione verso l’Unione oppure da stabilimenti situati negli Stati membri. In via transitoria, fino alla redazione di un elenco specifico della Commissione, sono previste condizioni differenziate per prodotti a temperatura controllata e non, basate sulle liste di esportazione già esistenti e, per taluni prodotti, sul sistema dei piani residui approvati.

Certificato ufficiale

L’articolo 13 impone un certificato ufficiale per le partite di specifici prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli e semi destinati alla produzione di germogli. Il certificato deve attestare la conformità sia ai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004, o norme equivalenti, sia alle prescrizioni specifiche del presente regolamento. Per germogli e semi, il certificato accompagna la partita fino alla destinazione e, in caso di frazionamento, ogni frazione deve avere una copia.

Attestato privato per i prodotti composti

L’articolo 14 richiede un attestato privato, predisposto e firmato dall’importatore, per i prodotti composti soggetti alla disciplina transitoria. L’attestato serve a garantire tracciabilità e include informazioni su speditore e destinatario, elenco degli ingredienti di origine vegetale e animale in ordine decrescente di peso, e numeri di riconoscimento degli stabilimenti produttori degli ingredienti di origine animale. Deve inoltre certificare l’idoneità del paese terzo, l’equivalenza delle norme igieniche, l’assenza di necessità di temperatura controllata, l’origine autorizzata degli ingredienti e il trattamento subito dai prodotti di origine animale.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019, mentre le prescrizioni dell’articolo 12 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si applicano dal 21 aprile 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareigiene alimentarecontrolli ufficialiimportazioni da paesi terzisanità animale

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