Regolamento (UE) 2019/350
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria. L’intervento aggiorna l’elenco dei soggetti designati, aggiungendo sette persone e sostituendo le voci di otto persone già inserite. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco di persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, mediante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti già inclusi o da includere nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 relativo alle misure restrittive per la Siria, con effetti per gli operatori e le autorità degli Stati membri dell’UE chiamati ad attuare il regime sanzionatorio. Il regolamento incide esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive, aggiungendo sette persone e aggiornando le informazioni relative a otto persone già iscritte. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dell’elenco di persone soggette a misure restrittive in relazione alla Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 36/2012. Alla luce della gravità della situazione in Siria e dei recenti cambiamenti ministeriali e a livello di governatori, il Consiglio procede ad aggiornare l’allegato II relativo alle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Contesto e finalità
Il regolamento si fonda sull’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 e mira a mantenere attuale l’elenco dei soggetti designati. I considerando indicano espressamente che sette persone devono essere aggiunte all’elenco e che le informazioni relative ad altre otto persone devono essere aggiornate. L’obiettivo è assicurare l’efficacia e la coerenza del regime restrittivo rispetto all’evoluzione delle cariche pubbliche e delle responsabilità attribuite in Siria.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione A («Persone») dell’allegato II, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Nuove iscrizioni nell’elenco
Il regolamento aggiunge sette persone, tutte qualificate in relazione a incarichi governativi o ministeriali, con data di inserimento nell’elenco fissata al 4 marzo 2019:
- Maggiore Generale Mohammad Khaled al-Rahmoun, Ministro dell’interno;
- Mohammad Rami Radwan Martini, Ministro del turismo;
- Imad Muwaffaq al-Azab, Ministro dell’istruzione;
- Bassam Bashir Ibrahim, Ministro dell’istruzione superiore;
- Suhail Mohammad Abdullatif, Ministro dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa;
- Iyad Mohammad al-Khatib, ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia;
- Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba, Ministro dell’industria.
Per ciascuno sono riportati dati anagrafici essenziali e la motivazione sintetica dell’inclusione, legata alla nomina ministeriale intervenuta nel novembre 2018.
Aggiornamento di voci già presenti
L’allegato sostituisce anche otto voci preesistenti, aggiornando le informazioni identificative e i motivi di iscrizione. In diversi casi il motivo richiama la qualifica di ex ministro o di funzionario del governo e la corresponsabilità nella repressione violenta del regime contro la popolazione civile. Per Bishr al-Sabban è specificato anche il sostegno al regime e il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite nella capitale.
Le voci aggiornate riguardano:
- Mohammad Walid Ghazal;
- Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar;
- Ali Hadar;
- Bishr Riyad Yazigi;
- Hussein Arnous;
- Bishr al-Sabban;
- Atef Naddaf;
- Ali Al-Zafir.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque il 4 marzo 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione A («Persone») dell’allegato II.
Nuove iscrizioni nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive
Sono aggiunte sette persone alla sezione A dell’allegato II: Mohammad Khaled al-Rahmoun, Mohammad Rami Radwan Martini, Imad Muwaffaq al-Azab, Bassam Bashir Ibrahim, Suhail Mohammad Abdullatif, Iyad Mohammad al-Khatib e Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba. Per ciascuna voce sono indicati dati identificativi, ruolo ministeriale e data di inserimento nell’elenco, fissata al 4 marzo 2019.
Aggiornamento di voci già esistenti
Sono sostituite otto voci della sezione A dell’allegato II, aggiornando i dati identificativi e/o i motivi dell’inclusione per Mohammad Walid Ghazal, Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar, Ali Hadar, Bishr Riyad Yazigi, Hussein Arnous, Bishr al-Sabban, Atef Naddaf e Ali Al-Zafir. I motivi richiamano, a seconda dei casi, la corresponsabilità nella repressione violenta del regime contro la popolazione civile o il sostegno al regime e pratiche discriminatorie.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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