Regolamento (UE) 2019/366
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione, del 5 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sulle importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, includendo il Giappone nell’elenco dei paesi terzi autorizzati. La modifica si fonda sulle garanzie sanitarie riscontrate dalla Commissione e sulla situazione favorevole del Paese rispetto all’afta epizootica. L’inclusione non incide sugli ulteriori requisiti europei applicabili agli importatori e agli stabilimenti di origine.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 inserendo il Giappone tra i paesi terzi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro con determinato trattamento termico.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi o da parti di essi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. La modifica riguarda specificamente l’inclusione del Giappone nell’elenco dei paesi autorizzati e, quindi, l’export verso l’UE di tali prodotti secondo le condizioni sanitarie e di certificazione previste dalla normativa UE. Restano fermi gli altri requisiti dell’Unione applicabili alle importazioni e all’immissione sul mercato di prodotti di origine animale, inclusi gli obblighi relativi all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione di latte, colostro e derivati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. L’atto ha carattere puntuale: aggiorna l’allegato I, cioè l’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati all’esportazione verso l’UE di tali partite.
Finalità e presupposti dell’intervento
La Commissione richiama la direttiva 2002/99/CE e il regolamento (CE) n. 854/2004 come basi normative del controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale. Dai considerando emerge che il Giappone ha chiesto l’autorizzazione a esportare nell’Unione latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro sottoposti a trattamento generico. La Commissione ha effettuato controlli veterinari nel Paese e ha ritenuto che l’autorità competente giapponese offra garanzie adeguate sul rispetto dei requisiti sanitari dell’Unione.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010
L’articolo 1 inserisce il Giappone, identificato con la sigla JP, subito dopo l’Islanda nella tabella dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. L’inserimento comporta che il Giappone diviene paese autorizzato per l’introduzione nell’Unione delle partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro nei limiti e secondo i trattamenti termici previsti dalla tabella stessa.
Garanzie sanitarie e condizioni di autorizzazione
Il provvedimento valorizza la situazione sanitaria del Giappone rispetto all’afta epizootica. Il Paese è indicato come indenne da afta epizootica, senza pratica di vaccinazione, e per questo compatibile con i requisiti di polizia sanitaria dell’Unione applicabili all’importazione. La decisione si fonda quindi su una valutazione tecnica e veterinaria favorevole, oltre che sulle garanzie fornite dall’autorità competente giapponese.
Limiti e coordinamento con la normativa UE vigente
La Commissione precisa che l’aggiornamento dell’elenco non esonera gli operatori dall’osservanza delle altre disposizioni UE applicabili alle importazioni e alla commercializzazione di prodotti di origine animale. In particolare, restano fermi gli obblighi relativi all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi previsti dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi autorizzati
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 inserendo, dopo l’Islanda, la voce relativa al Giappone (JP). Nell’elenco compare il trattamento indicato con i simboli "+ + +", che segnala le categorie di prodotti e/o trattamenti termici per i quali l’introduzione nell’Unione è autorizzata secondo la tabella dell’allegato I.
Base sanitaria e motivazione dell’aggiornamento
Il provvedimento si fonda sulle verifiche veterinarie effettuate dalla Commissione in Giappone e sulle garanzie ritenute adeguate dall’autorità competente giapponese quanto ai requisiti di polizia sanitaria applicabili all’importazione. È richiamata inoltre la situazione sanitaria favorevole del Giappone rispetto all’afta epizootica, con assenza di vaccinazione, considerata coerente con i requisiti UE.
Rapporto con altre norme UE sulle importazioni
Il regolamento precisa che l’inclusione del Giappone nell’allegato I non pregiudica gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell’Unione relative alle importazioni e all’immissione sul mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelli concernenti l’inserimento degli stabilimenti negli elenchi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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