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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/366

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione, del 5 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sulle importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, includendo il Giappone nell’elenco dei paesi terzi autorizzati. La modifica si fonda sulle garanzie sanitarie riscontrate dalla Commissione e sulla situazione favorevole del Paese rispetto all’afta epizootica. L’inclusione non incide sugli ulteriori requisiti europei applicabili agli importatori e agli stabilimenti di origine.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 inserendo il Giappone tra i paesi terzi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro con determinato trattamento termico.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi o da parti di essi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. La modifica riguarda specificamente l’inclusione del Giappone nell’elenco dei paesi autorizzati e, quindi, l’export verso l’UE di tali prodotti secondo le condizioni sanitarie e di certificazione previste dalla normativa UE. Restano fermi gli altri requisiti dell’Unione applicabili alle importazioni e all’immissione sul mercato di prodotti di origine animale, inclusi gli obblighi relativi all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione di latte, colostro e derivati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. L’atto ha carattere puntuale: aggiorna l’allegato I, cioè l’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati all’esportazione verso l’UE di tali partite.

Finalità e presupposti dell’intervento

La Commissione richiama la direttiva 2002/99/CE e il regolamento (CE) n. 854/2004 come basi normative del controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale. Dai considerando emerge che il Giappone ha chiesto l’autorizzazione a esportare nell’Unione latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro sottoposti a trattamento generico. La Commissione ha effettuato controlli veterinari nel Paese e ha ritenuto che l’autorità competente giapponese offra garanzie adeguate sul rispetto dei requisiti sanitari dell’Unione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010

L’articolo 1 inserisce il Giappone, identificato con la sigla JP, subito dopo l’Islanda nella tabella dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. L’inserimento comporta che il Giappone diviene paese autorizzato per l’introduzione nell’Unione delle partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro nei limiti e secondo i trattamenti termici previsti dalla tabella stessa.

Garanzie sanitarie e condizioni di autorizzazione

Il provvedimento valorizza la situazione sanitaria del Giappone rispetto all’afta epizootica. Il Paese è indicato come indenne da afta epizootica, senza pratica di vaccinazione, e per questo compatibile con i requisiti di polizia sanitaria dell’Unione applicabili all’importazione. La decisione si fonda quindi su una valutazione tecnica e veterinaria favorevole, oltre che sulle garanzie fornite dall’autorità competente giapponese.

Limiti e coordinamento con la normativa UE vigente

La Commissione precisa che l’aggiornamento dell’elenco non esonera gli operatori dall’osservanza delle altre disposizioni UE applicabili alle importazioni e alla commercializzazione di prodotti di origine animale. In particolare, restano fermi gli obblighi relativi all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi previsti dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi autorizzati

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 inserendo, dopo l’Islanda, la voce relativa al Giappone (JP). Nell’elenco compare il trattamento indicato con i simboli "+ + +", che segnala le categorie di prodotti e/o trattamenti termici per i quali l’introduzione nell’Unione è autorizzata secondo la tabella dell’allegato I.

Base sanitaria e motivazione dell’aggiornamento

Il provvedimento si fonda sulle verifiche veterinarie effettuate dalla Commissione in Giappone e sulle garanzie ritenute adeguate dall’autorità competente giapponese quanto ai requisiti di polizia sanitaria applicabili all’importazione. È richiamata inoltre la situazione sanitaria favorevole del Giappone rispetto all’afta epizootica, con assenza di vaccinazione, considerata coerente con i requisiti UE.

Rapporto con altre norme UE sulle importazioni

Il regolamento precisa che l’inclusione del Giappone nell’allegato I non pregiudica gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell’Unione relative alle importazioni e all’immissione sul mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelli concernenti l’inserimento degli stabilimenti negli elenchi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareimportazionicontrolli ufficialicommercio estero

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