Regolamento (UE) 2019/353
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 della Commissione, del 4 marzo 2019, recante duecentonovantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell'Unione misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La modifica consiste nell'inserimento di una nuova persona fisica nell'allegato I, con conseguente applicazione del congelamento di fondi e risorse economiche. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo una nuova persona associata ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e operatori nell'Unione che devono dare esecuzione alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare al congelamento di fondi e risorse economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato I. L'intervento normativo è limitato all'aggiornamento dell'elenco nominativo e produce effetti in tutti gli Stati membri; non disciplina autonomamente esclusioni o deroghe, ma opera nel quadro delle misure restrittive già previste dal regolamento di base.
Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 è un atto di aggiornamento puntuale delle misure restrittive dell’Unione contro persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Esso dà attuazione a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 28 febbraio 2019, inserendo una nuova persona fisica nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con conseguente congelamento di fondi e risorse economiche.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento di base, il regolamento (CE) n. 881/2002, contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità assoggettati alle misure restrittive dell’Unione. Il presente atto interviene esclusivamente su tale allegato, senza modificare l’impianto generale delle sanzioni, per recepire l’aggiornamento della lista deciso a livello ONU.
Ambito di applicazione
L’effetto del regolamento riguarda tutti i soggetti che, nell’Unione, sono tenuti a rispettare e dare esecuzione al congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. L’applicazione è uniforme in tutti gli Stati membri, in quanto l’atto è direttamente applicabile. Non emergono nel testo deroghe o esclusioni autonome: la modifica opera unicamente sull’elenco nominativo.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato viene aggiunta una voce alla sezione "Persone fisiche":
- Hamza Usama Muhammad bin Laden;
- data di nascita: 9.5.1989;
- luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita;
- cittadinanza: saudita;
- ulteriori informazioni: figlio di Osama bin Laden (deceduto); indicato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda; autore di incitamenti a commettere attentati terroristici; considerato il successore più probabile di al-Zawahiri;
- data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 viene modificato per aggiungere una nuova voce nell'elenco delle "Persone fisiche" soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica recepisce una decisione adottata il 28 febbraio 2019 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Nuova iscrizione nell'elenco sanzionatorio
Viene inserito Hamza Usama Muhammad bin Laden, nato il 9 maggio 1989 a Gedda (Arabia Saudita), cittadino saudita. Tra le altre informazioni rilevanti: figlio di Osama bin Laden (deceduto), annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda, incitatore di attentati terroristici e considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. La data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), è il 28 febbraio 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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