Sentenza del 14/05/2021 n. 684 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Giudizio di primo grado telematico - Obbligo di mantenere la stessa modalità in sede di impugnazione - Sussiste - Appello proposto in modalità cartacea - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento (anno 2011) con i quali l'Ufficio aveva rideterminato in diminuzione il costo dedotto per agevolazione "Tremonti ambiente" (art.6, comma 13, L. n. 388/2000) e conseguentemente rettificato il reddito dei soci ex art.5 TUIR. Il Tribunale di primo grado ha annullato gli avvisi accogliendo i conteggi dei contribuenti. L'Ufficio ha quindi proposto appello, ma ha introdotto e seguito il primo grado in modalità telematica e il gravame in modalità cartacea (notifica con raccomandata e deposito cartolare), violando la regola di continuità del mezzo processuale. La questione principale è dunque di rito: l'inammissibilità dell'appello per violazione delle norme sul processo tributario telematico (in particolare art.2 comma 3 D.M. n.163/2013, e il regime transitorio disciplinato dall'art.16 comma 2 D.L. n.119/2018).
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile per aver l'Ufficio introdotto in primo grado il giudizio con modalità telematiche e aver invece proposto e iscritto l'appello in modalità cartacea. La CTR ha ritenuto applicabile l'obbligatorietà di utilizzare le stesse modalità telematiche per l'intero grado di giudizio ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.M. n.163/2013, e ha interpretato l'art.16 comma 2 D.L. n.119/2018 come consentente solo il passaggio dal cartaceo al telematico ma non viceversa. Per mancata iscrizione telematica (SIGIT) l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.22 e 53 comma 2 D.Lgs. n.546/1992; la sentenza di primo grado è stata confermata per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione e le questioni di merito sono state assorbite. L'Agenzia delle Entrate è condannata a rimborsare le spese di lite del grado pari a euro 2.100 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Norme richiamate
D.M. 23/12/2013 n.163 (Regolamento processo tributario telematico), art.2 comma 3
Obbligatorietà per la parte che ha utilizzato le modalità telematiche in primo grado di utilizzare le medesime modalità per l'intero grado e per l'appello; la CTR ha ritenuto che questa disposizione impedisca la retrocessione dal rito telematico al cartaceo.
D.L. n.119/2018, art.16 comma 2
Consente, nel periodo di coesistenza dei due riti, alle parti di utilizzare in ogni grado la modalità telematica anche se il primo grado è stato cartaceo; la norma è stata interpretata come non autorizzante invece il passaggio inverso (dal telematico al cartaceo).
D.Lgs. n.546/1992, art.22
Norma processuale tributaria generale richiamata per dedurre l'inammissibilità del gravame per difetto di rituale costituzione in secondo grado mediante iscrizione telematica quando necessaria.
D.Lgs. n.546/1992, art.53 comma 2
Predisposizione che disciplina l'inammissibilità per difetti procedurali; la CTR l'ha richiamata per dichiarare inammissibile l'appello non telematico originato da un primo grado telematico.
L. n.388/2000, art.6 comma 13 (Finanziaria 2001)
Norma sostanziale invocata nella controversia (agevolazione "Tremonti ambiente") e oggetto di disconoscimento parziale da parte dell'Ufficio; la CTR non è entrata nel merito avendo dichiarato inammissibile l'appello, ma la norma costituisce la base del contenzioso tributario di primo grado.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art.5
Richiamato per la determinazione del reddito dei soci in relazione alla rettifica del costo operata dall'Ufficio; norma sostanziale pertinente al merito, che però è stato assorbito dalla decisione di rito.
D.L. n.137/2020, art.27 comma 2
Richiamato in relazione alla decisione sulla base degli atti (giudizio deciso 'sulla base degli atti'), norma utilizzata per le modalità decisorie in periodo emergenziale; non incide sul principio processuale sulla modalità di impugnazione.
D.M. n.55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite in base ai parametri indicati; utilizzato per quantificare le spese a carico dell'Ufficio appellante.
Massime di principio
- Se il giudizio di primo grado è stato introdotto e condotto con modalità telematiche, la parte che ha utilizzato il rito telematico è tenuta a mantenere la stessa modalità anche in appello; la mancata iscrizione telematica e la proposizione dell'appello in modalità cartacea determina l'inammissibilità del gravame.
- L'art.16 comma 2 del D.L. n.119/2018 ha introdotto la possibilità, nel periodo di coesistenza, di passare dal cartaceo al telematico in grado d'appello, ma non autorizza la retrocessione dal telematico al cartaceo: la regola di continuità del mezzo resta in vigore per chi ha scelto il telematico in primo grado.
- I vizi formali connessi alla modalità di introduzione/iscrizione dell'appello (es. mancato utilizzo di SIGIT per l'iscrizione telematica) sono rilevanti in via preliminare e possono comportare la declaratoria di inammissibilità anche se il gravame è fondato sul piano del merito.
- In presenza di controversie tributarie decise in rito per inammissibilità dell'impugnazione, il giudizio di merito del primo grado resta confermato e le questioni sostanziali vengono assorbite; il soccombente può essere condannato alle spese del grado di appello.
- In pratica procedurale: verificare sempre la modalità utilizzata in primo grado prima di proporre appello; se il primo grado è stato telematico, procedere con iscrizione telematica e notifiche conformi (utilizzo SIGIT), anche nel periodo di transizione verso l'obbligatorietà telematica.
- Controllare le date di entrata in vigore delle disposizioni sull'obbligatorietà del processo telematico (es. decorrenza 1/7/2019 per alcune norme) per valutare correttamente l'applicabilità delle regole transitorie.
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