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Sentenza

Sentenza del 14/05/2021 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Asti

Sussiste la presunzione di distribuzione ai soci di utili extra contabili di una s.r.l. a base ristretta con il rinvio per relationem all'avviso di accertamento in capo alla società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha ritenuto che la s.r.l. avesse utili extracontabili non distribuiti e, stante la ristretta base partecipativa e il controllo integrale esercitato dal socio, ha ravvisato la presunzione di distribuzione di tali utili ai soci imputando al socio, possessore del 95% delle quote, redditi da capitale. Il socio ha impugnato l'accertamento contestando l'attribuzione a proprio carico di tali redditi

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Amministrazione. In presenza di una base societaria ristretta e di un socio con partecipazione prevalente (95%), opera la presunzione che utili extracontabili siano stati effettivamente 'distribuiti' ai soci, salvo prova contraria fornita dal contribuente. La ristretta compagine sociale è stata considerata indice di conoscenza e consapevolezza degli utili extracontabili, nonché di un vincolo di solidarietà e controllo reciproco previsto dall'art. 2476 c.c.; l'accertamento dei redditi da capitale in capo al socio è quindi stato confermato

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    La norma è stata interpretata come elemento che rafforza la presunzione: la forma societaria a responsabilità limitata con compagine ristretta comporta poteri dei soci di controllo e consultazione della documentazione societaria, nonché una più stretta compartecipazione e conoscenza della gestione e degli utili, giustificando la presunzione di distribuzione agli stessi degli utili extracontabili

Massime di principio

  • In società a ristretta base partecipativa (poche persone e quote rilevanti concentrate) si può presumere la distribuzione di utili extracontabili ai soci, con conseguente imputazione di redditi da capitale, salvo prova contraria del contribuente
  • La partecipazione elevata e il controllo di fatto da parte di un socio (es. >50%, e ancora più se >90%) rafforzano la presunzione di conoscenza e approvazione di operazioni extracontabili che producono utili
  • Spetta al contribuente l'onere di fornire elementi probatori idonei a confutare la presunzione: documentazione contabile coerente, verbali assembleari che dimostrino l'assenza di distribuzione, destinazione degli utili a riserve o reinvestimenti effettivi, flussi finanziari che escludano trasferimenti ai soci
  • La forma societaria non impedisce l'accertamento fiscale nei confronti dei soci quando la struttura e i rapporti di controllo rendono verosimile che gli utili siano stati fruiti dai soci; la separazione giuridica può quindi essere attenuata in sede fiscale tramite presunzioni riconosciute dalla giurisprudenza
  • Per evitare contestazioni in situazioni analoghe è opportuno che le società con compagine ristretta mantengano documentazione chiara su decisioni relative a utili (deliberazioni, contratti, movimentazioni bancarie) e giustifichino contabilmente la mancata distribuzione degli utili

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