Sentenza del 14/05/2021 n. 121 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Calcolo interessi IVA - Criterio di determinazione "ex lege".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento per IVA, IRES, interessi e sanzioni (importo euro 132.646,12) derivante da controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2013 relativo al periodo d'imposta 2012 e iscrizione a ruolo per decadenza della rateazione dopo l'omesso versamento dell'ottava rata. La ricorrente aveva dedotto nullità per omessa specificazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni, duplicazione delle somme, assenza di dettaglio dell'aggio e violazione dell'obbligo di motivazione; chiedeva annullamento della cartella e, in subordine, riduzione degli interessi al tasso legale e trattazione in pubblica udienza.
La decisione
Appello rigettato. Il giudice ha ritenuto che la cartella fosse congruamente motivata quanto al calcolo degli interessi mediante richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito e al periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione predeterminato ex lege e l'operazione meramente matematica. La ricorrente non ha fornito calcoli alternativi specifici né indicato errori di calcolo tali da alterare il risultato. Si è rilevato inoltre che l'iscrizione a ruolo è conseguenza della decadenza della rateazione, e che l'invito bonario (esito del controllo ex art. 36-bis) aveva già indicato modalità e termini rilevanti per gli interessi; l'aggio è regolato da decreto ministeriale biennale. Per la particolarità della questione e il comportamento delle parti le spese per il grado d'appello sono compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis DPR 600/1973 (controllo automatizzato)
L'invito bonario emesso a seguito del controllo ex art. 36-bis ha indicato le modalità e i termini relativi al calcolo degli interessi; pertanto la successiva iscrizione a ruolo può richiamare tali elementi
Decreto ministeriale (aggio di riscossione)
L'aggio di riscossione è stabilito mediante decreto ministeriale biennale; la cartella non deve riepilogare nuovamente la disciplina se prevista da norma
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Cass., 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., 8 marzo 2019, n. 6812
Principio secondo cui tasso e tempo sono elementi conoscibili e il calcolo degli interessi può essere adeguatamente motivato anche tramite richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza, trattandosi di una semplice operazione matematica
Massime di principio
- Quando il tasso e il periodo di maturazione degli interessi sono desumibili dalla dichiarazione e dalla competenza, il richiamo a tali elementi nella cartella può soddisfare l'obbligo motivazionale (criterio ex lege).
- Il contribuente che intende contestare il calcolo degli interessi deve fornire calcoli alternativi specifici e indicare in modo puntuale gli errori di computo o la diversa modalità applicativa; rilievi generici non sono sufficienti.
- L'iscrizione a ruolo per decadenza della rateazione è conseguenza automatica del mancato pagamento delle rate oltre il termine previsto; la cartella può rimandare alle comunicazioni/avvisi precedenti che già contenevano le modalità di calcolo.
- L'aggio di riscossione è disciplinato da decreto ministeriale e la sua applicazione non richiede sempre un dettaglio ulteriore nella cartella se la norma di riferimento è richiamabile.
- Per ottenere la riduzione degli interessi al tasso legale occorre dimostrare concretamente che il tasso applicato non corrisponde a quello previsto o che il periodo/tempo considerato è errato.
- I giudici, in presenza di particolarità della controversia e del comportamento delle parti, possono compensare le spese processuali anche in deroga al principio generale di soccombenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mag 2021Sentenza del 14/05/2021 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 14 mag 2021Sentenza del 14/05/2021 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 14 mag 2021Sentenza del 14/05/2021 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 14 mag 2021Sentenza del 14/05/2021 n. 666 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 mag 2021Sentenza del 14/05/2021 n. 684 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 mag 2021Sentenza del 14/05/2021 n. 685 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →