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Sentenza

Sentenza del 14/05/2021 n. 121 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Calcolo interessi IVA - Criterio di determinazione "ex lege".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento per IVA, IRES, interessi e sanzioni (importo euro 132.646,12) derivante da controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2013 relativo al periodo d'imposta 2012 e iscrizione a ruolo per decadenza della rateazione dopo l'omesso versamento dell'ottava rata. La ricorrente aveva dedotto nullità per omessa specificazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni, duplicazione delle somme, assenza di dettaglio dell'aggio e violazione dell'obbligo di motivazione; chiedeva annullamento della cartella e, in subordine, riduzione degli interessi al tasso legale e trattazione in pubblica udienza.

La decisione

Appello rigettato. Il giudice ha ritenuto che la cartella fosse congruamente motivata quanto al calcolo degli interessi mediante richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito e al periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione predeterminato ex lege e l'operazione meramente matematica. La ricorrente non ha fornito calcoli alternativi specifici né indicato errori di calcolo tali da alterare il risultato. Si è rilevato inoltre che l'iscrizione a ruolo è conseguenza della decadenza della rateazione, e che l'invito bonario (esito del controllo ex art. 36-bis) aveva già indicato modalità e termini rilevanti per gli interessi; l'aggio è regolato da decreto ministeriale biennale. Per la particolarità della questione e il comportamento delle parti le spese per il grado d'appello sono compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis DPR 600/1973 (controllo automatizzato)

    L'invito bonario emesso a seguito del controllo ex art. 36-bis ha indicato le modalità e i termini relativi al calcolo degli interessi; pertanto la successiva iscrizione a ruolo può richiamare tali elementi

  • Decreto ministeriale (aggio di riscossione)

    L'aggio di riscossione è stabilito mediante decreto ministeriale biennale; la cartella non deve riepilogare nuovamente la disciplina se prevista da norma

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Cass., 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., 8 marzo 2019, n. 6812

    Principio secondo cui tasso e tempo sono elementi conoscibili e il calcolo degli interessi può essere adeguatamente motivato anche tramite richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza, trattandosi di una semplice operazione matematica

Massime di principio

  • Quando il tasso e il periodo di maturazione degli interessi sono desumibili dalla dichiarazione e dalla competenza, il richiamo a tali elementi nella cartella può soddisfare l'obbligo motivazionale (criterio ex lege).
  • Il contribuente che intende contestare il calcolo degli interessi deve fornire calcoli alternativi specifici e indicare in modo puntuale gli errori di computo o la diversa modalità applicativa; rilievi generici non sono sufficienti.
  • L'iscrizione a ruolo per decadenza della rateazione è conseguenza automatica del mancato pagamento delle rate oltre il termine previsto; la cartella può rimandare alle comunicazioni/avvisi precedenti che già contenevano le modalità di calcolo.
  • L'aggio di riscossione è disciplinato da decreto ministeriale e la sua applicazione non richiede sempre un dettaglio ulteriore nella cartella se la norma di riferimento è richiamabile.
  • Per ottenere la riduzione degli interessi al tasso legale occorre dimostrare concretamente che il tasso applicato non corrisponde a quello previsto o che il periodo/tempo considerato è errato.
  • I giudici, in presenza di particolarità della controversia e del comportamento delle parti, possono compensare le spese processuali anche in deroga al principio generale di soccombenza.

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