Sentenza del 14/05/2021 n. 666 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione distribuzione maggiori utili ai soci - Prova contraria - Mancata realizzazione del maggiore utile o accantonamento - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito dell'accertamento di un maggior utile in capo alla società a ristretta base sociale, l'Amministrazione finanziaria ha applicato la presunzione di distribuzione per imputare ai soci un maggior reddito da partecipazione. Il socio ha impugnato l'accertamento contestando l'operato dell'AF.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto legittima l'applicazione della presunzione di distribuzione e ha stabilito che il socio, quale ricorrente, è onerato della prova contraria: non è sufficiente contestare l'esistenza di un accertamento definitivo nei confronti della società; il socio deve dimostrare specificamente che i maggiori utili non sono stati realizzati o, se realizzati, sono stati accantonati (es. iscritti a riserve e non distribuiti). In mancanza di tale prova la rettifica nei confronti del socio è confermata.
Norme richiamate
disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (regole sul reddito di partecipazione e principi della presunzione di distribuzione)
La norma sul reddito di partecipazione è stata interpretata in combinato disposto con la presunzione che, nelle società a ristretta base partecipativa, i maggiori utili accertati in capo alla società possano essere ritenuti distribuiti ai soci salvo prova contraria da parte di questi ultimi.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione in favore dell'Amministrazione sposta l'onere probatorio sul socio: tocca al socio dimostrare che i maggiori utili non sono stati distribuiti.
- La semplice contestazione dell'accertamento rivolto alla società non è sufficiente; la prova deve essere diretta a dimostrare la mancata realizzazione degli utili o il loro accantonamento effettivo.
- Prove utili per il socio: bilanci, registrazioni contabili, verbali di assemblea/consiglio che documentino l'accantonamento a riserve o decisioni di non distribuzione, evidenze bancarie e documentazione che dimostri l'impossibilità di distribuire gli utili.
- La difesa del socio deve essere temporaneamente e materialmente riferita all'esercizio oggetto dell'accertamento: occorrono documenti relativi a quell'anno/periodo.
- In assenza di documentazione probatoria adeguata, l'accertamento dell'Amministrazione è difficilmente superabile; pertanto la strategia preventiva di registrare e motivare formalmente gli accantonamenti è cruciale.
- In sede contenziosa conviene concentrare la produzione di prova su atti formali (delibere, scritture contabili vistate) e su perizie contabili che ricostruiscano la reale disponibilità e destinazione degli utili.
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