Sentenza del 14/05/2021 n. 685 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - Prescrizione - Pagamento parziale - Effetto interruttivo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela corte ha ritenuto che il parziale pagamento, se provato unicamente con documenti dell'agente della riscossione e senza indicazione che sia stato effettuato a titolo di acconto né alcun riconoscimento del contribuente, non integra riconoscimento di debito e non ha effetto interruttivo della prescrizione; di conseguenza il termine di prescrizione non è stato interrotto
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si discute se un pagamento parziale attestato soltanto da documentazione dell'agente della riscossione possa costituire riconoscimento del debito e quindi interrompere il termine di prescrizione del credito tributario; il pagamento non era documentato come effettuato a titolo di acconto su un maggior debito e mancava qualsiasi dichiarazione o documento proveniente dal contribuente che ne attestasse la volontà di riconoscere il debito
Norme richiamate
art. 2942 cod. civ.
la norma sull'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debitore è stata interpretata nel senso che serve un atto o comportamento riconducibile al debitore stesso; la sola attestazione dell'agente della riscossione non è sufficiente a configurare tale riconoscimento
Massime di principio
- Il pagamento parziale interrompe la prescrizione soltanto se costituisce un riconoscimento del debito da parte del debitore; la prova deve essere riconducibile al contribuente (es. ricevuta firmata, dichiarazione, disposizione bancaria con causale esplicita).
- Documenti prodotti solo dall'agente della riscossione, senza indicazione che il versamento sia un acconto su un debito maggiore e senza manifestazione di volontà del contribuente, non possono essere considerati come riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione.
- Per evitare contestazioni, il contribuente che intende interrompere o sospendere il contenzioso tramite pagamenti dovrebbe ottenere e conservare documentazione chiara (ricevute, quietanze, causali esplicite) che specifichi la natura del versamento (acconto, salvezza, transazione).
- Se si contesta la cartella per prescrizione, rileva produrre prove autonome del pagamento o del riconoscimento (estratti conto, ricevute firmate, comunicazioni del contribuente) e non affidarsi solo alla contabilità dell'agente della riscossione.
- In caso di dubbio sul carattere interruttivo di un pagamento, conviene proporre opposizione o altra azione in via cautelare prima della scadenza del termine di prescrizione per tutelare il proprio diritto.
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