Sentenza del 14/05/2021 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione - cartella di pagamento - notificazione -formato file - ".pdf" - equiparazione -".p7m" - conseguenza - cartella notificata in formato ".pdf" - validitàdell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata via PEC in formato ".pdf" (priva di firma digitale .p7m): il ricorrente deduceva l'invalidità della notifica per mancanza di garanzia di provenienza/integrità e, in via subordinata, la decadenza dell'azione esecutiva per presunta violazione dei termini di notifica previsti per l'atto introduttivo dell'accertamento.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo valida la notificazione via PEC del file in formato ".pdf" in applicazione del principio delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. SU 10266/2018) che equipara, ai fini della trasmissione tramite PEC, il file PDF al file .p7m e riconosce l'idoneità del PDF a garantire l'autenticità del documento trasmesso. Ha inoltre respinto l'eccezione di decadenza: la cartella scaturiva da regolare comunicazione degli esiti del controllo formale del 03/08/2016 e la notifica del 30/11/2017 risultava entro i termini previsti dall'art. 25 DPR 600/73 per le liquidazioni ex art. 36-ter. Spese compensate.
Norme richiamate
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 10266/2018
Ha affermato che, ai fini della validità della trasmissione tramite PEC, il file in formato PDF è equiparabile al file .p7m e risulta idoneo a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
DPR 600/1973, art. 25
Stabilisce il termine entro il quale la cartella scaturente dalla liquidazione della dichiarazione (ex art. 36-ter) deve essere notificata; la Commissione ha ritenuto rispettati i termini per la notifica della cartella impugnata.
DPR 600/1973, art. 36-ter
Riguarda la liquidazione della dichiarazione e costituisce il fondamento dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella; la cartella impugnata era conseguente alla liquidazione ex art. 36-ter.
DPR 600/1973, art. 43, comma 1
art. 43 c. 1 DPR 600/73 (richiamato dall'attore)
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di impugnazione/decadenza; la Commissione ha ritenuto invece rilevante l'art. 25 per i termini di notifica della cartella derivante da liquidazione.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
La giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite fa riferimento alla normativa europea sulla trasmissione informatica (eIDAS) per sostenere che il sistema di trasmissione PEC e il formato PDF, nei casi concreti di ricezione effettiva, garantiscono adeguati livelli di affidabilità e autenticità.
Massime di principio
- La notificazione tramite PEC di un documento in formato .pdf può essere considerata valida e idonea a garantire autenticità e provenienza, alla luce dell'orientamento di Cass. SS.UU. 10266/2018; non è sempre necessaria la firma digitale .p7m quando il sistema di trasmissione (PEC) e le ricevute dimostrino effettiva consegna.
- Se il destinatario ha effettivamente ricevuto la PEC e ha poi partecipato al giudizio (difesa in giudizio), questo rafforza la validità della notificazione anche quando manca l'allegato .p7m.
- In contestazioni sulla decadenza dell'azione esecutiva occorre verificare il titolo formale da cui deriva la cartella (es. liquidazione ex art. 36-ter) e i termini specifici di notifica previsti (art. 25 DPR 600/73 per le liquidazioni): verificare sempre le date di formazione del ruolo, consegna al concessionario e notifica.
- Per il contribuente conviene conservare le ricevute PEC (mittente, destinatario, identificativi e data/ora di trasmissione) e contestare tempestivamente eventuali anomalie formali, specificando come l'irregolarità abbia effettivamente pregiudicato il diritto alla difesa.
- Per l'amministrazione pubblica è buona prassi continuare ad usare formati firmati (.p7m) quando possibile, ma l'assenza della firma digitale non rende automaticamente nulla la notifica se la consegna tramite PEC è documentata e il destinatario ha potuto esercitare i propri diritti.
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