Sentenza del 14/05/2021 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - IRPEF - reddito di impresa - costi indeducibili - art.109 TUIR inerenza - necessità di un controllo della sussistenza del requisito alla luce dei principi della capacità contributiva art.53 Cost. e dell'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione art.97 Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha parzialmente accolto il ricorso: ha riconosciuto la deducibilità dei costi relativi a "lavori eseguiti da terzi" nella misura del 26,43% (percentuale desunta dall'analisi dei prospetti di parte e confermata dallo studio di settore), rideterminando le imposte, l'IVA e le sanzioni conseguenti. Per il resto le rettifiche dell'Ufficio sono state confermate. Le spese di lite sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA anno 2014 che ha disconosciuto costi dedotti per complessivi €109.407,57 (rettifica del reddito di impresa ai sensi dell'art.39 DPR 600/73) ritenendoli indeducibili per carenza dei requisiti di precisione, determinazione e inerenza ex art.109 TUIR. L'accertamento si fondava su verbale GdF che rilevava fatture passive generiche per lavori edili svolti da terzi, irregolarità nelle descrizioni, pagamenti non univocamente riconducibili alle fatture e applicazione del reverse charge; il contribuente ha prodotto documentazione integrativa (dichiarazioni sostitutive, schede di cantiere, prospetti di riconciliazione, estratti conto/bonifici) sostenendo l'effettività delle prestazioni e la possibilità di integrare le fatture.
Norme richiamate
art.109 TUIR (D.P.R. 917/1986)
Le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito...
La deducibilità richiede precisione, certezza e determinazione del costo; il principio di inerenza va interpretato alla luce dell'art.53 Cost. (capacità contributiva) e dell'art.97 Cost.; non è un mero nesso quantitativo con i ricavi ma un giudizio di natura qualitativa e di coerenza economica.
art.39 DPR 600/1973
Norma procedurale sul potere d'accertamento; l'atto si fonda sul riscontro dei costi indeducibili emerso dal controllo.
art.21 DPR 633/1972 (disciplinante la fattura e le sue indicazioni)
il documento deve rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni
La giurisprudenza ha ritenuto che fatture che non rivelano natura/quantità qualità delle prestazioni pongono difficoltà di prova della deducibilità; tuttavia la normativa IVA non obbliga espressamente l'indicazione della 'qualità' per tutte le operazioni, perciò è opportuno valutare anche documenti integrativi.
art.17 DPR 633/1972 (reverse charge)
L'applicazione del reverse charge nel settore edile ha rilevanza probatoria: l'IVA dovuta sarebbe stata a carico del committente; la presenza di molte fatture in reverse charge e l'assenza di versamenti coerenti hanno costituito elemento indiziario di anomalia.
art.53 Cost.
Principio di capacità contributiva che impone misurazione della deducibilità dei costi compatibile con la prevedibilità delle norme e con la corretta determinazione della base imponibile; il giudizio di inerenza va bilanciato con tale principio.
art.97 Cost.
Principio di efficienza e imparzialità dell'amministrazione: l'amministrazione tributaria deve condurre attività accertativa in modo proporzionato e motivato, valutando anche eventuale documentazione integrativa prodotta dal contribuente.
art.10 L.212/2000 (Statuto del contribuente)
Principi di correttezza e buona fede reciproca tra Fisco e contribuente, richiamati per sostenere l'obbligo di valutare documentazione integrativa.
art.7, comma 4 D.Lgs. 546/1992
Vieta il giuramento come mezzo di prova nel processo tributario; le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dopo i fatti possono valere solo come meri indizi e non prove definitive.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati)
Cass. sez. 5, sent. 13/04/2016 n.7231; Cass. 28/10/2015 n.21890; Cass. 27777/2017; Cass. ord. 450/2018; ord. 3170/2018; ord. 13882/2018; ord. 10274/2020; sent. 30366/2019
La giurisprudenza stabilisce che l'onere della prova circa inerenza, sussistenza ed entità del costo è del contribuente; fatture generiche possono rendere indeducibile il costo se non integrate da documentazione probatoria efficace; tuttavia orientamenti recenti richiedono che l'accertamento sia proporzionato e che si valuti la documentazione integrativa alla luce dei principi costituzionali.
Direttiva 2006/112/CE (ordinamento comunitario IVA)
Richiami ai principi comunitari di prevedibilità e certezza del diritto; posti a sostegno dell'argomentazione che la normativa nazionale non può rendere incerta la deducibilità dei costi.
Massime di principio
- Il requisito di inerenza dei costi (art.109 TUIR) va valutato con un giudizio qualitativo, alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva (art.53 Cost.) e di efficienza/imparzialità dell'amministrazione (art.97 Cost.): l'Amministrazione non può limitarsi a respingere costi sulla sola base di descrizioni generiche se il contribuente fornisce documentazione integrativa idonea.
- L'onere probatorio circa l'esistenza, la natura e l'ammontare del costo è del contribuente; fatture generiche devono essere supportate da prove autonome e contemporanee (contratti/appalti, schede di cantiere datate, ordini, documenti di trasporto, pagamenti chiaramente riconducibili alla fattura).
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai fornitori o dalle parti coinvolte, specialmente se rese dopo l'avvio del controllo, hanno valore indiziario ma non possono di per sé sostituire prove documentali idonee; giuramenti o mezzi equivalenti sono vietati nel processo tributario.
- L'Amministrazione può, in presenza di documentazione insufficiente o contraddittoria, determinare forfettariamente la parte deducibile basandosi su elementi oggettivi (es. mediana di incidenza costi da prospetti, studi di settore, prassi di mercato), e il giudice può confermare tale quantificazione se adeguatamente motivata.
- La frequente applicazione del reverse charge e l'assenza di riscontri sull'IVA e sui versamenti possono costituire indizio di anomalia e rafforzare l'accertamento, ma non esonerano l'Ufficio dall'obbligo di valutare la documentazione integrativa fornita.
- Per evitare contestazioni: emettere fatture con descrizioni dettagliate (natura, quantità, luogo e data dei lavori), conservare contratti o accordi (anche scritti o per facta concludentia ma documentati), registrazioni contabili coerenti (libro giornale, schede di cantiere datate), e prove di pagamento univoche (bonifici con causale chiara, assegni con beneficiario indicato).
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