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Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 57 del 25 settembre 2025 con il quale il Sindaco del Comune di L’Aquila ha conferito all’architetto Marco Marrocco l’incarico di Comandante ad interim del Settore Polizia Municipale; - del decreto n. 20 del 31 gennaio 2022 con il quale il Sindaco di L’Aquila ha conferito all’architetto Marco Marrocco incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL; - dei decreti n. 47 del 28 luglio 2023, n. 62 del 28 giugno 2024 e n. 112 del 30 dicembre 2024 con i quali il Sindaco di L’Aquila ha prorogato l’affidamento all’architetto Marco Marrocco di incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, con attuale scadenza al 31 dicembre 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in data 19 gennaio 2026: per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia: - dei decreti del Sindaco del Comune di L’Aquila n. 4 e n. 5 del 2 gennaio 2026 con i quali è stata disposta, rispettivamente, la proroga dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026 dell’incarico di dirigente del settore “Trasporto pubblico locale, Mobilità sostenibile, Politiche Europee, PNRR e PNC. Gestione del Mega Parcheggio Lorenzo Natali” e dell’incarico di Comandante ad interim della Polizia Locale precedentemente conferiti al predetto architetto Marrocco; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia il 30 gennaio 2026: per l’annullamento: - dei decreti adottati dal Sindaco del Comune di L’Aquila in data 2 gennaio 2026, n. 4 e n. 5, con i quali ha disposto, rispettivamente: (a) la proroga dal 01.01.2026 al 30.6.2026 dell’incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL dell’architetto comunale dott. Marrocco; (b) la parallela proroga, per il medesimo periodo, anche dell’incarico di Comandante ad interim della Polizia Locale, già conferito con il già impugnato decreto sindacale n. 57/2025;

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto sindacale n. 57 del 25 settembre 2025, con conferimento dell'incarico di Comandante ad interim della Polizia Municipale a un dirigente già responsabile di altro settore comunale, e decreto n. 5 del 2 gennaio 2026, di proroga del medesimo incarico; inoltre, decreto n. 4 del 2 gennaio 2026 e precedenti incarichi dirigenziali, nei limiti indicati in motivazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ufficiale di polizia locale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto cinque motivi contro il decreto n. 57/2025: violazione dell'art. 110 TUEL e del regolamento comunale sugli uffici e servizi; illegittimità derivata; elusione del giudicato e sviamento; violazione dell'art. 5 della legge regionale Abruzzo n. 42/2013, come modificato dalla legge regionale n. 24/2025; violazione dell'art. 11 della medesima legge regionale. Il ricorso presentava un duplice contenuto: ottemperanza, quanto alle censure relative alla violazione o elusione delle precedenti sentenze che imponevano al Comune di procedere alla corretta copertura del posto di Comandante della Polizia Municipale, e ordinaria impugnazione, quanto alle censure riferite alla disciplina generale degli incarichi dirigenziali. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato i decreti n. 4 e n. 5 del 2 gennaio 2026, deducendo vizio di derivazione e illegittimità della proroga disposta dopo la scadenza dell'incarico. ANVU, intervenuta ad adiuvandum, ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7-bis, della legge regionale n. 42/2013 e ha autonomamente proposto motivi aggiunti contro i decreti del 2 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha estromesso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di L'Aquila, ritenendo che tutti gli atti impugnati fossero stati adottati esclusivamente dal Comune. Esaminando prioritariamente le censure in sede di ottemperanza, ha ritenuto infondato il motivo secondo cui il Comune avrebbe dovuto nominare necessariamente il vice comandante, poiché il nuovo art. 5, comma 7-bis, della legge regionale n. 42/2013 consentiva, nei Comuni con dirigenza e in assenza di figure dirigenziali nel Corpo, di conferire l'incarico di Comandante anche ad altro dirigente dell'ente, eventualmente ad interim. Ha tuttavia accolto la censura relativa all'art. 11, comma 3, della stessa legge regionale: tale disposizione vieta non solo di collocare la Polizia Locale in un settore più ampio, ma anche di porla alle dipendenze del responsabile di un settore diverso. Poiché il dirigente nominato Comandante era già responsabile del settore Trasporto pubblico locale e mobilità, la nomina è stata ritenuta incompatibile con il divieto normativo e, al contempo, elusiva del giudicato. Il decreto n. 57/2025 è stato quindi dichiarato nullo. Il quarto motivo e la questione di costituzionalità prospettata da ANVU sono stati ritenuti non rilevanti, perché la decisione era già definita sulla base dell'art. 11, comma 3. Il decreto n. 4/2026, relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale presso il diverso settore del Trasporto pubblico locale, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Il decreto n. 5/2026, relativo alla proroga dell'incarico di Comandante, è stato dichiarato nullo per illegittimità derivata dal decreto n. 57/2025. I motivi relativi ai precedenti incarichi dirigenziali sono stati assorbiti, non riguardando direttamente l'ottemperanza al giudicato sulla nomina del Comandante. I motivi aggiunti proposti da ANVU sono stati dichiarati inammissibili, perché l'interveniente ad adiuvandum non può proporre motivi aggiunti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese in favore del ricorrente; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 5, 6 e 7-bis, l.r. Abruzzo n. 42/2013

    Nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento dello scavalco condiviso.

    La disposizione consente di nominare Comandante un altro dirigente dell'ente, anche ad interim, ma non elimina gli ulteriori limiti previsti dalla stessa legge regionale, in particolare il divieto posto dall'art. 11, comma 3.

  • art. 11, comma 3, l.r. Abruzzo n. 42/2013

    La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo dell'ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso.

    Il divieto riguarda sia l'inserimento strutturale della Polizia Locale in un settore più ampio, sia l'affidamento della Polizia Locale a una persona fisica già responsabile di un diverso settore comunale.

  • art. 110 TUEL

    È stato invocato dal ricorrente con riguardo alla legittimità degli incarichi dirigenziali, ma le relative censure sono state assorbite perché estranee al nucleo di ottemperanza deciso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di fissare direttamente l'udienza di merito, considerata la complessità della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune e il ricorrente; sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Massime di principio

  • La facoltà, prevista dalla normativa regionale, di conferire l'incarico di Comandante della Polizia Locale a un altro dirigente dell'ente, anche ad interim, deve essere coordinata con il divieto di porre la Polizia Locale alle dipendenze del responsabile di un settore diverso; pertanto, non può essere nominato Comandante il dirigente che mantenga contestualmente la responsabilità di altro settore comunale.
  • Una novella legislativa che modifica soltanto la disciplina del conferimento dell'incarico di Comandante non determina l'abrogazione o la disapplicazione delle ulteriori disposizioni della medesima legge regionale relative all'autonomia organizzativa della Polizia Locale, quando non vi sia incompatibilità tra le norme; le disposizioni devono essere interpretate congiuntamente.
  • L'atto amministrativo adottato in violazione del giudicato, mediante falsa applicazione della disciplina sopravvenuta e inosservanza dei limiti già individuati dal giudice, può essere dichiarato nullo dal giudice dell'ottemperanza per elusione del giudicato.
  • La proroga dell'incarico di Comandante è nulla per illegittimità derivata quando riproduce un incarico già conferito con un atto nullo per elusione del giudicato.
  • L'impugnazione di un atto riguardante un settore amministrativo distinto da quello in cui il ricorrente vanta la propria posizione non è ammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.
  • Il soggetto intervenuto ad adiuvandum non può proporre autonomi motivi aggiunti, poiché tale facoltà processuale spetta alla parte ricorrente che abbia introdotto il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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