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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1162/2024 pubblicata il 19 giugno 2024, RG n. 327/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1162/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1162/2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 settembre 2025, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed erano decorsi 120 giorni dalla notificazione. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha provato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha precisato che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento, gli ha ordinato di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 2.000,00 oltre interessi legali. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o un suo delegato quale commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'integrale esecuzione e ponendo a carico dell'Amministrazione il compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice.

  • d.lgs. 149/2022

    A seguito della modifica normativa in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria la formula esecutiva; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza passata in giudicato, è sufficiente dimostrare la definitività del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • A seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022, la proposizione del giudizio di ottemperanza non richiede l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo anche se privo di tale formula.
  • Una volta provati il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione debitrice, ove deduca l'avvenuto adempimento, deve fornire la prova del pagamento; in mancanza, l'inerzia giustifica l'adozione dei provvedimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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