Ordinanza n. 3522/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 settembre 2024, trasmesso con nota prot. 49652 del 22 ottobre 2024, con il quale il ricorrente è stato confermato in posizione di fuori ruolo sino al 15 giugno 2026, in qualità di AD8 Senior Coordinating Officer in European Center for return Division, Return and Volontary return Unit, da svolgersi presso la sede di Varsavia; - della citata nota prot. 49652 del 22 ottobre 2024 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Funzionari; - della nota prot. 20932 del 6 maggio 2024 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Funzionari, recante preavviso al ricorrente dell’adozione del citato decreto e invito a presentare memorie scritte e documenti entro il successivo termine di 15 giorni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di conferma del collocamento fuori ruolo sino al 15 giugno 2026 presso un'agenzia europea con sede a Varsavia, unitamente agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Capo della Polizia che lo ha confermato in posizione di fuori ruolo fino al 15 giugno 2026, quale AD8 Senior Coordinating Officer presso un'unità dell'Agenzia Frontex a Varsavia, nonché la nota di trasmissione e il precedente preavviso di adozione del provvedimento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che le questioni controverse devono essere approfondite nel giudizio di merito e non sono prive di possibili profili di fondatezza, anche alla luce di precedenti del medesimo Tribunale relativi alla stessa materia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando la misura già concessa in via monocratica, e ha disposto che il ricorrente possa permanere fuori ruolo, quale AD8 Senior Coordinating Officer presso l'Agenzia Frontex a Varsavia, fino alla definizione del giudizio di merito. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella non manifesta infondatezza delle questioni dedotte e nella necessità di un loro approfondimento in sede di merito, anche in considerazione di precedenti del TAR sulla medesima materia. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente a conservare la res adhuc integra, bilanciandolo con gli interessi contrapposti. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 16 febbraio 2027. È stato inoltre disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, che dovrà depositare entro il 30 ottobre 2026 una relazione documentata sulla vicenda, completa degli atti posti a base del provvedimento e degli eventuali atti successivi rilevanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non manifesta infondatezza delle questioni dedotte, unitamente alla necessità di un loro approfondimento nel merito, può integrare il fumus boni iuris quando la controversia presenta profili già esaminati dal giudice amministrativo in precedenti relativi alla medesima materia.
- Il periculum in mora può essere riconosciuto nell'interesse del dipendente a conservare la situazione giuridica e professionale esistente, mantenendo il collocamento fuori ruolo presso un'organizzazione internazionale, fino alla definizione del giudizio di merito, quando tale misura consenta di conservare la res adhuc integra.
- La tutela cautelare può essere confermata con efficacia fino alla decisione di merito, accompagnandola alla fissazione dell'udienza pubblica e a un ordine istruttorio rivolto all'amministrazione per acquisire una relazione documentata e gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
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