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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21801/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società titolare di laboratorio di analisi aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di un acconto pari al 70% del corrispettivo dovuto per prestazioni sanitarie rese nei mesi di novembre e dicembre 2007 in regime di accreditamento. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo mancante la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, richiesta a pena di nullità, rilevando altresì la tardiva produzione documentale. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione, disattendendo anche l'eccezione di giudicato esterno fondata sulla mancata opposizione a un diverso decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo delle medesime fatture. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto relativo al saldo, che avrebbe coperto anche la validità del medesimo rapporto e del titolo; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe frainteso i motivi di appello e omesso di esaminare la domanda di accertamento della non nullità del rapporto; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 101, 112, 115, 132 c.p.c., per avere la Corte ritenuto mancante la prova dell'accreditamento e del contratto valido tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione produce giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo e sulla validità del rapporto sottostante, nonché sull'inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori e non dedotti. Ha quindi affermato che la definitività del decreto relativo al saldo precludeva la rimessione in discussione della validità della fonte dell'obbligazione anche nel giudizio sull'acconto riferito alle medesime prestazioni. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese, con vincolo al rispetto del giudicato esterno sulla validità del rapporto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione il credito e il titolo già coperti da decisione definitiva, anche se formatosi su decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività del provvedimento monitorio non opposto è equiparata, quanto agli effetti preclusivi, al giudicato formale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione al giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza e per vizi di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita omessa pronuncia o alterazione dell'oggetto del giudizio da parte del giudice d'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione e la struttura della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla prova dell'accreditamento e del contratto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme processuali, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione o per estinzione del giudizio di opposizione produce un giudicato sostanziale assimilabile a quello della sentenza, che copre non solo l'esistenza del credito azionato ma anche il titolo e il rapporto giuridico posti a fondamento della pretesa.
  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto preclude di rimettere in discussione, in altro giudizio tra le stesse parti, i fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori al ricorso monitorio e non dedotti con l'opposizione.
  • L'eccezione di giudicato esterno non può essere fondata su circostanze di fatto nuove e non acquisite al giudizio di merito, poiché tali allegazioni non sono proponibili per la prima volta in cassazione.
  • Quando una questione di giudicato esterno è assorbente, restano assorbiti i motivi di ricorso che attengono alla prova del rapporto o alla motivazione della sentenza di merito, se la validità del rapporto risulta già coperta da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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