Cassazione Penale, Sentenza n. 16436/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il diniego di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato perché emesso dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo corretta l'applicazione del principio per cui la definitività della sentenza di condanna apre la fase esecutiva e determina il venir meno della funzione della misura cautelare, rendendo incompatibile l'impugnazione cautelare diretta a ottenere la rimessione in libertà. Ha quindi confermato l'inammissibilità e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
menzionato nel testo della sentenza
La Corte interpreta che, anche in presenza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, la definitività della sentenza di condanna apre la fase esecutiva e impedisce la rimessione in libertà tramite impugnazione cautelare, perché la misura cautelare perde la sua funzione
art. 616 c.p.p.
menzionato nel testo della sentenza
Consente la condanna alle spese processuali e all'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente inammissibile; la Corte lo applica per sanzionare il ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 10786/2018; Sez. U, n. 20/1996) e Corte Costituzionale n. 186/2000
citazioni giurisprudenziali riportate nella decisione
Richiamate a supporto del principio consolidato secondo cui la definitività della condanna esclude la possibilità di ottenere la rimessione in libertà tramite procedure cautelari e giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, la funzione della misura cautelare custodiale viene meno e non è ammissibile un ricorso cautelare volto a ottenere la rimessione in libertà sostituendo la custodia con gli arresti domiciliari.
- La definitività del titolo esecutivo apre la fase esecutiva del procedimento penale: questioni relative alla libertà del condannato devono essere trattate nell'ambito dell'esecuzione (es. istanze esecutive), non tramite impugnazioni cautelari ordinarie.
- Un ricorso manifestamente inammissibile per motivi di ordine processuale può comportare la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); il difensore deve valutare la vulnerabilità dell'impugnazione per evitare conseguenze economiche.
- In presenza di sospensione dell'esecuzione, occorre verificare attentamente se permangono profili che consentono ancora una tutela cautelare; tuttavia la giurisprudenza tende a escludere la rimessione in libertà quando la condanna è definitiva.
- Per tutelare la libertà del condannato dopo la definitività, è preferibile proporre rimedi nell'ambito dell'esecuzione penale (es. istanze di detenzione domiciliare, misure alternative, revoca/trasformazione per ragioni sopravvenute) piuttosto che impugnazioni cautelari incompatibili con la fase esecutiva.
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