Sentenza del 11/11/2022 n. 33285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte n. 18963/2020 che aveva rigettato il ricorso di A.A. avverso la sentenza della CTR Campania n. 10457/2017 relativa a una cartella di pagamento per l'anno 2011. Il ricorrente deduce errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4: sostiene che la cartella impugnata fosse priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto tale indicazione sussistente; se ciò fosse stato correttamente percepito la cartella sarebbe nulla ai sensi del D.L. 31/12/2007 n. 248, art. 36, comma 4‑ter (conv. L. 28/2/2008 n.31).
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista errore revocatorio: la sentenza di legittimità aveva correttamente preso in considerazione il motivo denunciato e, sulla base di consolidata giurisprudenza (tra cui SS.UU. 11722/2010 e Cass. 11856/2017), ha valutato che per cartelle emesse dopo il 31/5/2008 è sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento (indicazione presente nella fattispecie). La Corte ha qualificato l'impugnazione come un dissenso su valutazione di diritto e non come errore meramente percettivo degli atti. Condanna A.A. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia per complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito; riconosce gli obblighi di pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter
Norma richiamata in relazione ai recuperi disposti con la cartella di pagamento; contestazione riguardava l'applicazione di tali recuperi in relazione a deduzioni/detrazioni ritenute non spettanti.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4‑ter (conv. L. 28 febbraio 2008, n. 31)
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4‑ter, conv. L. 28/2/2008 n. 31
Prevede che la cartella di pagamento indichi il responsabile del procedimento a pena di nullità; il ricorrente invocava la nullità per mancata indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (oneri contributo unificato)
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato dal ricorrente qualora dovuto.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 14/05/2010 n. 11722
Interpretazione consolidata secondo cui, per cartelle emesse dopo il 31/5/2008, è sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento (in senso generale) per la validità della cartella, senza richiedere una specifica indicazione distinta del responsabile dell'iscrizione a ruolo.
Giurisprudenza: Cass. n. 11856/2017
Conferma l'orientamento secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento è sufficiente per le cartelle emesse dall'entrata in vigore delle modifiche normative richiamate.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per sentenze della Corte di cassazione è ammesso solo per errori meramente percettivi degli atti di legittimità (errore di fatto) chiaramente desumibili dal fascicolo di causa; non è strumento per riesaminare valutazioni di diritto o di merito.
- Per contestare efficacemente la validità di una cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento occorre dimostrare, negli atti della fase di legittimità, la reale omissione e che la Corte abbia percepito erroneamente tale omissione (contrasto tra quanto scritto nella sentenza e quanto documentato negli atti).
- Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, per le cartelle emesse dopo il 31/05/2008 è sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento in termini generali; la sola mancata indicazione di un diverso o ulteriore nominativo (es. responsabile specifico dell'iscrizione a ruolo) non determina automaticamente la nullità se è presente l'indicazione del responsabile del procedimento.
- La revocazione non può essere usata come un terzo grado di giudizio: un giudizio di diritto, anche errato o discutibile, non costituisce di per sé errore revocatorio.
- In prospettive difensive future, verificare sempre la data di emissione della cartella, la dicitura esatta relativa al responsabile del procedimento e allegare estratti degli atti di cassazione che provino la discrepanza fra documenti e motivazione della sentenza quando si intenda proporre revocazione.
- Se la nullità formale della cartella sembra sussistere, valutare il corretto rimedio: se la questione è di fatto la mancanza materiale dell'indicazione, impugnare con mezzi ordinari (ricorso in sede tributaria) e, in cassazione, assicurarsi che il fascicolo contenga prova incontrovertibile della omissione per poter tentare la revocazione in caso di risultato negativo.
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