Cassazione Civile, Ordinanza n. 20151/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un odontoiatra libero professionista, sanzionato con la sospensione per un mese dall’esercizio della professione per avere rifiutato a una paziente la consegna della documentazione clinica richiesta e per non essersi presentato alle convocazioni davanti alla commissione disciplinare. Il professionista ha impugnato la decisione dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che ha respinto il gravame. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame, per mancata pronuncia sulla nullità del provvedimento disciplinare dedotta per asserita incompatibilità tra la data della decisione e quella del parere federativo richiamato; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità del provvedimento perché fondato su un parere acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione illogica e intrinsecamente contraddittoria sulla questione del parere acquisito dopo il dibattimento e utilizzato in difetto di contraddittorio; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità del provvedimento per difetto di contraddittorio in ordine alla contestazione dell’art. 24 del codice deontologico; 5) falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico, assumendo che tali norme non sarebbero applicabili all’odontoiatra libero professionista e che, comunque, non vi sarebbe stata alcuna documentazione clinica da conservare e consegnare, non avendo eseguito esami diagnostici o radiografici sulla paziente; 6) falsa applicazione dell’art. 64 del codice deontologico, ritenuto erroneamente applicabile anche al procedimento disciplinare e alla mancata presentazione dell’incolpato alle convocazioni dell’Ordine. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, fondato il terzo, assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rilevando un vizio di motivazione per intrinseca e insanabile contraddittorietà nella risposta della Commissione Centrale sul dedotto difetto di contraddittorio relativo all’utilizzo di un secondo parere federativo acquisito dopo la chiusura della fase dibattimentale. Ha invece rigettato il primo e il secondo motivo, osservando che la Commissione non aveva omesso di pronunciarsi sulle relative doglianze e che aveva dato conto dell’esistenza di un primo parere, acquisito prima, e di un secondo parere richiesto dopo la chiusura del dibattimento, spiegando che la censura non era idonea a fondare la nullità dedotta. Restano assorbiti gli altri motivi. La decisione impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione. I controricorrenti sono stati condannati a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione è esclusa quando la decisione affronti il tema in modo espresso o comunque incompatibile con la dedotta omissione.
art. 132 c.p.c.
la motivazione deve essere logicamente coerente e consentire di comprendere il percorso decisorio; una motivazione intrinsecamente contraddittoria è censurabile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è richiamato come veicolo della denuncia di falsa applicazione di norme sostanziali o processuali.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato come veicolo della denuncia di nullità della decisione per omissione di pronuncia o motivazione apparente/contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 111 Cost.
la decisione del giudice disciplinare è soggetta all’obbligo di motivazione.
art. 385, terzo comma, prima ipotesi, c.p.c.
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico dei controricorrenti soccombenti.
artt. 1, 2, 24, 25, 26 e 64 del codice deontologico
sono le norme deontologiche invocate nel procedimento disciplinare; la Corte non ne afferma in questa sede la corretta o scorretta applicazione nel merito, poiché i relativi motivi restano assorbiti.
art. 39 del d.P.R. 221/1950
richiamato nel contesto della mancata presentazione dell’incolpato alle convocazioni davanti all’Ordine.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata affronta la questione, anche sinteticamente, in modo idoneo a escludere la mancata trattazione del motivo.
- Quando il giudice disciplinare fonda il rigetto dell’eccezione di difetto di contraddittorio su una ricostruzione fattuale logicamente inconciliabile con gli atti richiamati, la motivazione è viziata per intrinseca contraddittorietà ed è cassabile.
- Un parere tecnico o consultivo acquisito dopo la chiusura della fase dibattimentale non può essere considerato coperto dal contraddittorio solo perché su una questione affine le parti abbiano discusso in precedenza: occorre che la parte abbia potuto interloquire sul contenuto effettivo di quel parere.
- Nel giudizio di cassazione contro decisioni disciplinari, la motivazione del giudice di merito deve rendere comprensibile il percorso logico seguito nell’apprezzamento delle eccezioni processuali, specie quando si invochi la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio.
- L’accoglimento di un motivo che incide sulla tenuta motivazionale della decisione impugnata può determinare la cassazione con rinvio, con assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati nel merito.
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