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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/520

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina e alla Bosnia-Erzegovina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

Normativa europea32026R0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione per alcune categorie di prodotti avicoli, a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Argentina e Bosnia-Erzegovina. In particolare, elimina o restringe l’autorizzazione per carni fresche di pollame e selvaggina da penna e introduce, per i prodotti a base di carne di pollame, un trattamento di riduzione dei rischi di tipo D. La misura modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed è immediatamente applicabile.

Modifica degli elenchi UE di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione per carni fresche di pollame e selvaggina da penna e per prodotti a base di carne di pollame, con conseguente restrizione per Argentina e Bosnia-Erzegovina.

Ambito di applicazione

Si applica ai traffici verso l’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. Riguarda specificamente gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone contenuti negli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti per Argentina e Bosnia-Erzegovina. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Argentina e Bosnia-Erzegovina

Il regolamento interviene sul sistema europeo degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate partite di prodotti di origine animale. La Commissione adotta la misura in risposta a recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Argentina e Bosnia-Erzegovina, ritenendo necessario un aggiornamento immediato delle condizioni di accesso al mercato UE.

Contesto normativo

La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce il principio secondo cui gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che le partite devono rispettare per l’ingresso nell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate.

Ambito materiale: prodotti interessati

Il regolamento riguarda due categorie di prodotti disciplinate dagli allegati XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404:

  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna;
  • prodotti a base di carne ottenuti da pollame.

Le modifiche incidono quindi sulle condizioni di importazione nell’Unione di tali merci provenienti da Argentina e Bosnia-Erzegovina.

Motivazione delle modifiche

La Commissione richiama due notifiche ufficiali di focolai di HPAI:

  • Argentina: notifica del 23 febbraio 2026, con conferma mediante RT-PCR nello stesso giorno;
  • Bosnia-Erzegovina: notifica del 26 febbraio 2026, con conferma mediante RT-PCR il 25 febbraio 2026.

Poiché gli elenchi vigenti autorizzavano ancora l’ingresso nell’Unione da tali paesi per le categorie interessate, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione, la Commissione ritiene opportuno restringere o vietare l’accesso per prevenire il rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione.

Misure adottate per l’Argentina

Per l’Argentina, la voce contenuta nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, è sostituita in modo da non autorizzare più l’ingresso di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Parallelamente, nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all’Argentina viene aggiornata per imporre, per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame, il trattamento di riduzione dei rischi D di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Misure adottate per la Bosnia-Erzegovina

Per la Bosnia-Erzegovina, la voce dell’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene sostituita per escludere l’autorizzazione all’ingresso di carni fresche di pollame. Anche l’allegato XV, parte 1, sezione A, è modificato per prevedere, per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame, l’applicazione del trattamento di riduzione dei rischi D.

Effetti sulle voci degli allegati

L’allegato del regolamento sostituisce le voci relative ai due paesi negli elenchi interessati. In sostanza:

  • per l’allegato XIV, parte 1, sezione B, le partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna non sono più autorizzate da Argentina e Bosnia-Erzegovina;
  • per l’allegato XV, parte 1, sezione A, i prodotti a base di carne di pollame sono ammessi solo alle condizioni aggiornate, con applicazione del trattamento D nei casi previsti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza delle modifiche, giustificata dalla situazione epidemiologica recente.

Disposizioni principali

Base giuridica e coordinamento con la normativa veterinaria UE

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano rispettivamente i requisiti sanitari per l’ingresso e gli elenchi dei paesi/zone autorizzati.

Restrizioni per l’Argentina

A seguito del focolaio di HPAI notificato il 23 febbraio 2026 nella provincia di Buenos Aires, l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dall’Argentina non è più autorizzato. Inoltre, per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame provenienti dall’Argentina viene imposto il trattamento di riduzione dei rischi D, ai sensi dell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Restrizioni per la Bosnia-Erzegovina

A seguito del focolaio di HPAI notificato il 26 febbraio 2026 nel comune di Petrovo, Republika Srpska, l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame dalla Bosnia-Erzegovina non è più autorizzato. Per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame provenienti da tale paese è imposto il trattamento di riduzione dei rischi D.

Modifica degli allegati XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, e l’allegato XV, parte 1, sezione A, sono aggiornati mediante sostituzione delle voci relative ad Argentina e Bosnia-Erzegovina. Le nuove voci riflettono le limitazioni per le partite avicole e, per i prodotti trasformati, le condizioni di ingresso con trattamento D ove previsto.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il legislatore evidenzia l’urgenza delle modifiche, giustificata dai recenti focolai di HPAI nei due paesi terzi.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio dei prodotti di origine animaleimportazionigestione del rischio epidemiologico

Testo integrale

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