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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/486

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/486 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini

Normativa europea32026R0486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di partite di equini, modificando la posizione della Malaysia nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La modifica si fonda sul fatto che, dopo il focolaio di peste equina (African horse sickness, AHS) del 2020, la Malaysia non ha più segnalato focolai dal giugno 2021 e la WOAH ha ripristinato il suo status di paese indenne. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il paese disponga di controlli e misure sanitarie adeguati per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati.

Modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare la voce relativa alla Malaysia e ripristinare l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di equini, limitatamente ai cavalli registrati provenienti dalla Malaysia. L’intervento riguarda l’aggiornamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati ai fini dell’importazione sanitaria, e incide direttamente sugli operatori del settore equino e sulle autorità competenti degli Stati membri. Non disciplina altre specie, altri prodotti di origine animale o il regime generale di sanità animale oltre a quanto necessario per la modifica dell’elenco. È applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco UE per l’ingresso di cavalli registrati dalla Malaysia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/486 della Commissione interviene sull’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di animali e prodotti di origine animale. La misura riguarda esclusivamente la Malaysia e, in particolare, la categoria dei cavalli registrati.

Contesto normativo

La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito solo se provenienti da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le prescrizioni sanitarie da rispettare per l’ingresso nell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 definisce gli elenchi applicabili.

Ragioni della modifica

Secondo i considerando, la Malaysia era già inserita nell’allegato IV, ma l’ingresso di cavalli registrati era stato sospeso dal 7 settembre 2020 a seguito di un focolaio di peste equina (African horse sickness, AHS). Dal giugno 2021 non risultano nuovi focolai e nel 2023 la WOAH ha ripristinato lo status di paese indenne da AHS. La Commissione ha inoltre verificato che le informazioni tecniche trasmesse dalla Malaysia dimostrano l’avvenuta eradicazione dell’AHS e l’esistenza di controlli veterinari adeguati.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. Nell’allegato, la voce relativa alla Malaysia viene sostituita con una formulazione che reintroduce l’autorizzazione all’ingresso per i "cavalli registrati", con classificazione nel gruppo sanitario E e con indicazione dei codici applicabili (EQUI-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP). La tabella riporta inoltre la data del 7.9.2020 e la data 25.3.2026.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore equino, la conseguenza pratica è la riapertura del canale di importazione per i cavalli registrati dalla Malaysia nei limiti e alle condizioni risultanti dall’elenco aggiornato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco per la Malaysia

L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato: la voce relativa alla Malaysia, nell’allegato IV, parte 1, è sostituita per reintrodurre l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati provenienti da tale paese terzo. La nuova voce indica il codice MY, il gruppo sanitario E, la categoria "Cavalli registrati" e i requisiti/codici EQUI-X, EQUI-RE-ENTRY-30 ed EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, con data di applicazione 25.3.2026 e riferimento al 7.9.2020.

Fondamento sanitario della modifica

La Commissione prende atto che dal giugno 2021 non sono stati segnalati focolai di AHS in Malaysia e che nel 2023 la WOAH ha ripristinato lo status di paese indenne da AHS. Sulla base delle informazioni tecniche fornite dalla Malaysia, la Commissione conclude che il paese ha eradicato con successo l’AHS e può mantenere adeguati controlli di sanità animale.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazione di animali vivicommercio di animalisicurezza alimentare

Testo integrale

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