Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/497

Regolamento delegato (UE) 2026/497 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Normativa europea32026R0497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro unionale di gestione del tonno rosso in attuazione della raccomandazione ICCAT 25-04 e di ulteriori esigenze tecniche di controllo. Le modifiche riguardano in particolare il trasferimento del contingente annuale non utilizzato, le finestre temporali della pesca con reti a circuizione, la trasmissione delle informazioni sulle infrazioni e le norme minime di videoregistrazione delle operazioni. Il regolamento interviene anche sui modelli documentali e sulle procedure di rilascio, trasformazione e prelievo.

Modifica il regolamento (UE) 2023/2053 sulla gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, aggiornando quote riportabili, campagne di pesca, comunicazioni sulle infrazioni e norme di videoregistrazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, ai pescherecci dell’Unione, alle tonniere con reti a circuizione, alle tonnare, agli impianti/aziende di allevamento e ai soggetti coinvolti nelle operazioni di trasferimento, ingabbiamento, rilascio, trasformazione e prelievo di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Incide anche sulle procedure di ispezione e di follow-up nell’ambito del programma di ispezione congiunta ICCAT. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Il regolamento delegato (UE) 2026/497 modifica il regolamento (UE) 2023/2053 per allineare il diritto dell’Unione alla raccomandazione ICCAT 25-04 e per aggiornare alcune regole di controllo e tracciabilità. Il considerando evidenzia che le misure ICCAT sono funzionali alla conservazione a lungo termine delle risorse e possono essere vincolanti per l’Unione; il regolamento viene adottato anche per la sua incidenza diretta sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche dei pescherecci dell’Unione.

Contesto e finalità

L’intervento normativo nasce dall’esigenza di recepire nel quadro unionale le modifiche approvate in sede ICCAT, in particolare sulla gestione del contingente non utilizzato, sulle campagne di pesca con reti a circuizione e sulla comunicazione delle infrazioni nell’ambito del programma di ispezione congiunta. Parallelamente, la Commissione aggiorna le norme tecniche di videoregistrazione contenute nell’allegato X per rafforzare i controlli sulle operazioni di trasferimento, ingabbiamento e rilascio.

Quota annuale e riporto al periodo successivo

All’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053, la percentuale massima del contingente annuale che uno Stato membro può chiedere di trasferire all’anno successivo è fissata nel 20 %. La richiesta deve essere inserita nel piano annuale di pesca e di gestione della capacità, da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell’Unione per l’approvazione ICCAT. Si tratta quindi di una facoltà condizionata e formalizzata nell’ambito della programmazione annuale.

Campagna di pesca con reti a circuizione

L’articolo 17 viene modificato per confermare che la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 19 maggio al 1° luglio di ogni anno. In deroga, per il Mar Cantabrico (zone CIEM 27.8.b e 27.8.c) la campagna di pesca a fini di allevamento si svolge dal 26 maggio al 31 agosto.

È inoltre introdotta una deroga specifica per la Spagna: nel piano di pesca annuale per il 2026, la Spagna può chiedere che le tonniere con reti a circuizione partecipanti al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso alle Isole Canarie siano autorizzate a pescare dal 15 marzo al 30 maggio nella zona FAO 34. La disposizione è formulata come facoltà subordinata alla presentazione della richiesta nel piano annuale.

Elenchi dei pescherecci

L’articolo 26, paragrafo 1, viene integrato prevedendo che il termine per la presentazione degli elenchi dei pescherecci possa essere inferiore a un mese per l’elenco di cui alla lettera b) quando la presentazione è dovuta a modifiche del tipo di nave. La norma introduce quindi una flessibilità procedurale limitata a questo specifico caso.

Modifiche agli allegati: verifiche, dichiarazioni e follow-up

Il regolamento modifica gli allegati VIII, IX, X, XII e XV ter del regolamento (UE) 2023/2053. Le modifiche agli allegati VIII e XV ter riguardano soprattutto le dichiarazioni di trasformazione, prelievo e rilascio e la relativa verifica o firma da parte dell’osservatore o dei soggetti operativi interessati.

Per l’allegato IX, viene aggiunto un meccanismo di pubblicazione delle informazioni relative ai rapporti di ispezione con presunte infrazioni: il segretariato ICCAT deve rendere disponibili tali dati in modo sicuro e con accesso limitato, pubblicando anche gli aggiornamenti sulle misure di follow-up adottate dalla PCC di bandiera. L’appendice stabilisce inoltre un elenco standardizzato delle informazioni da comunicare, comprensivo di esito dell’ispezione, conferma dell’infrazione, misure adottate e osservazioni.

Norme minime di videoregistrazione

L’allegato X è sostituito integralmente e detta regole minime per le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento, ingabbiamento e rilascio. La videoregistrazione deve mostrare all’inizio o alla fine il numero ICCAT dell’autorizzazione o dell’ordine di rilascio e il numero delle gabbie, deve mantenere visibili data e ora per tutta la durata, non può contenere interruzioni o tagli e deve coprire l’intera operazione.

La registrazione deve inoltre consentire di determinare il numero e, se del caso, il peso dei tonni rossi coinvolti. Una copia deve essere conservata a bordo o presso l’operatore della tonnara/azienda per tutto il periodo autorizzato per le operazioni. Al termine, il supporto elettronico originale va consegnato immediatamente all’osservatore regionale ICCAT e/o all’osservatore nazionale, che devono apporre subito le proprie iniziali per prevenire manipolazioni.

Gli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell’azienda devono adottare misure per evitare sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle registrazioni originali.

Videoregistrazioni non sufficienti e ripetizione delle operazioni

Se la qualità della videoregistrazione non consente di determinare numero e, se del caso, peso degli esemplari, l’operazione deve essere ripetuta. Per i trasferimenti, la ripetizione avviene secondo l’articolo 43 bis relativo ai trasferimenti volontari e di controllo; se il pesce proviene da una tonnara, il tonno già trasferito può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario viene annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale ICCAT.

Per gli ingabbiamenti, la ripetizione deve avvenire secondo l’articolo 49, paragrafi 2 e 3, e deve comportare lo spostamento in un’ulteriore gabbia dell’azienda, vuota, di tutti gli esemplari presenti nella gabbia ricevente. Per i rilasci, la separazione dei pesci da rilasciare va ripetuta secondo il protocollo di cui all’allegato XII.

Rilascio, trasformazione e prelievo: documentazione e tempi

Nell’allegato XII, il punto 7 è riscritto per attribuire all’osservatore regionale ICCAT il compito di verificare e, se del caso, firmare la dichiarazione di rilascio. L’operatore cedente o l’operatore dell’azienda deve poi presentare la dichiarazione alle proprie autorità entro 48 ore dall’operazione, ai fini della trasmissione al segretariato ICCAT.

L’allegato XV ter è sostituito con un nuovo modello di dichiarazione di trasformazione e di prelievo, che include dati essenziali quali data del prelievo, azienda o tonnara, numero di gabbia, numero di esemplari, peso vivo e peso trasformato, numeri eBCD associati, dettagli delle navi ausiliarie, destinazione del tonno prelevato e verifica/firma dell’osservatore ICCAT o della PCC.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Trasferimento del contingente non utilizzato

L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053 è sostituito: uno Stato membro può chiedere di trasferire all’anno successivo una percentuale massima del 20 % del proprio contingente annuale. La richiesta deve essere inclusa nel piano annuale di pesca e di gestione della capacità da inserire nel piano dell’Unione ai fini dell’approvazione ICCAT.

Campagna di pesca con reti a circuizione

L’articolo 17, paragrafo 1, fissa il periodo ordinario di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 19 maggio al 1° luglio di ogni anno. Per il Mar Cantabrico (zone CIEM 27.8.b e 27.8.c), la campagna di pesca a fini di allevamento si svolge in deroga dal 26 maggio al 31 agosto. La Spagna può inoltre chiedere, nel piano di pesca annuale per il 2026, che le tonniere partecipanti al progetto pilota per l’allevamento alle Isole Canarie siano autorizzate a pescare dal 15 marzo al 30 maggio nella zona FAO 34.

Presentazione degli elenchi dei pescherecci

All’articolo 26, paragrafo 1, è previsto che il termine per la presentazione degli elenchi dei pescherecci possa essere inferiore a un mese per l’elenco di cui alla lettera b) se la presentazione deriva da modifiche del tipo di nave.

Aggiornamento degli allegati tecnici e documentali

Sono modificati gli allegati VIII, IX, X, XII e XV ter del regolamento (UE) 2023/2053. Gli interventi riguardano: verifica e firma delle dichiarazioni di trasformazione, prelievo e rilascio; comunicazione e pubblicazione delle informazioni relative alle presunte infrazioni e alle misure di follow-up; nuove norme minime di videoregistrazione; aggiornamento del modello di dichiarazione di trasformazione e di prelievo.

Videoregistrazione delle operazioni

L’allegato X è riscritto integralmente e stabilisce standard minimi per le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento, ingabbiamento e rilascio: visibilità dei numeri di autorizzazione e delle gabbie, indicazione continua di data e ora, registrazione senza interruzioni dell’intera operazione, qualità sufficiente per determinare numero e, se del caso, peso dei tonni, conservazione della copia a bordo o presso l’operatore e consegna immediata del supporto originale all’osservatore ICCAT o nazionale con apposizione delle iniziali.

Gestione delle videoregistrazioni non conformi

Se la qualità della videoregistrazione non consente di determinare numero e, se del caso, peso dei pesci, l’operazione deve essere ripetuta: trasferimento secondo l’articolo 43 bis, ingabbiamento secondo l’articolo 49, paragrafi 2 e 3, rilascio secondo il protocollo dell’allegato XII. Per i trasferimenti da tonnara, il tonno già trasferito può essere rinviato alla tonnara e il trasferimento volontario è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale ICCAT.

Comunicazione delle infrazioni e follow-up

L’allegato IX è integrato con un obbligo di pubblicazione sicura e ad accesso limitato sul sito ICCAT dei rapporti di ispezione che indicano presunte infrazioni, nonché delle successive informazioni sul follow-up adottato dalla PCC di bandiera. È inserita un’appendice con il set minimo di dati da comunicare, tra cui numero del rapporto, PCC coinvolte, data, tipo di peschereccio/attrezzo, risultato dell’ispezione, conferma o meno dell’infrazione, stato del follow-up, misure adottate e osservazioni.

Rilascio e documentazione di trasformazione/prelievo

L’allegato XII, punto 7, prevede che l’osservatore regionale ICCAT verifichi e, se del caso, firmi la dichiarazione di rilascio; l’operatore cedente o dell’azienda deve presentarla alle autorità entro 48 ore dall’operazione per la trasmissione al segretariato ICCAT. L’allegato XV ter sostituisce il modello di dichiarazione di trasformazione e di prelievo.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse alieutichecooperazione internazionalecontrolli e ispezionivideoregistrazione e tracciabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.