Regolamento (UE) 2026/491
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/491 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina e alla Thailandia nell’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di equini e che rettifica gli allegati XIII e XVIII del medesimo regolamento per quanto riguarda le voci relative al Paraguay e agli Emirati arabi uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati e di determinati prodotti lattiero-caseari di camelidi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di determinate partite di equini, introducendo per Argentina e Thailandia la condizione specifica del "Programma per la surra". Contestualmente corregge due omissioni materiali nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404: la garanzia supplementare per il Paraguay relativa alle carni fresche di ungulati e l’indicazione delle zone degli Emirati arabi uniti autorizzate per taluni prodotti lattiero-caseari di camelidi. Le modifiche si fondano sulle valutazioni positive dei programmi di sorveglianza e sull’esigenza di coerenza con i precedenti regimi di autorizzazione.
Modifica l’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso di equini, e rettifica gli elenchi relativi a carni fresche di ungulati e a prodotti lattiero-caseari di camelidi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti che disciplinano l’ingresso nell’Unione di partite di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. In particolare incide sulle partite di equini dall’Argentina e dalla Thailandia, sulle partite di carni fresche di ungulati dal Paraguay e sulle partite di prodotti lattiero-caseari di camelidi dagli Emirati arabi uniti. Il regolamento opera nell’ambito del SEE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e modifica/rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica e rettifica degli elenchi UE per equini, carni fresche e prodotti lattiero-caseari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/491 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’atto aggiorna l’allegato IV per gli equini e corregge due errori negli allegati XIII e XVIII, nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Contesto normativo e finalità
La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, l’ingresso nell’Unione di partite di animali e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati per le specifiche specie e categorie. Il regolamento 2021/404 costituisce il testo di riferimento per tali elenchi; il presente intervento serve ad allineare gli allegati alla situazione sanitaria aggiornata e a correggere omissioni materiali emerse nei precedenti elenchi.
Equini: Argentina e Thailandia e rischio surra
Per le partite di equini, l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/692 richiede, in via generale, l’assenza di casi delle malattie elencate per il periodo minimo previsto; per la surra (Trypanosoma evansi) il periodo base è di almeno 24 mesi, ma può essere ridotto se ricorrono le condizioni specifiche dell’allegato IV, parte B. Il regolamento dà atto che Argentina e Thailandia hanno presentato programmi di sorveglianza valutati positivamente dalla Commissione, idonei a dimostrare l’assenza di infezione negli stabilimenti di origine degli equini nei sei mesi precedenti la spedizione.
Per l’Argentina, la Commissione prende atto della notifica del 9 settembre 2025 relativa alla presenza della surra sul territorio dal 21 giugno 2025 e consente quindi l’ingresso solo sulla base della condizione specifica "Programma per la surra". Per la Thailandia, già autorizzata per i cavalli registrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/899, il nuovo atto conferma e aggiorna l’autorizzazione, anch’essa subordinata al medesimo programma di sorveglianza.
Rettifica del Paraguay: carni fresche di ungulati
L’allegato XIII del regolamento 2021/404 viene rettificato per la voce Paraguay. La Commissione spiega che, per errore, era stata omessa la garanzia supplementare "A" già prevista nel previgente regolamento (UE) n. 206/2010. La rettifica ristabilisce dunque la coerenza con il regime precedente per l’ingresso di partite di carni fresche di ungulati, con riferimento alla voce "BOV" e alle condizioni di trattamento indicate nella tabella rettificata.
Rettifica degli Emirati arabi uniti: prodotti lattiero-caseari di camelidi
L’allegato XVIII è corretto per riallineare l’elenco dei paesi terzi o zone autorizzati all’ingresso di partite di prodotti lattiero-caseari sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. La rettifica riguarda gli Emirati arabi uniti, in cui era stata omessa la zona AE-1; la parte 2 dell’allegato è sostituita per precisare che tale zona comprende gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai. La correzione assicura la continuità con il precedente regolamento (UE) n. 605/2010.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua portata è quindi immediata sul piano operativo per le autorità veterinarie e per gli operatori coinvolti nelle importazioni interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV per equini da Argentina e Thailandia
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato per autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini provenienti da Argentina e Thailandia con la condizione specifica "Programma per la surra". Per l’Argentina la voce è sostituita per includere cavalli registrati, equidi registrati, altri equini non da macello ed equini da macello, gruppo sanitario D, e i codici EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP. Per la Thailandia la voce è sostituita per i cavalli registrati, gruppo sanitario E, con i medesimi codici e con il "Programma per la surra"; sono indicati anche i riferimenti temporali 6.4.2020 e 9.6.2025.
Descrizione della condizione specifica "Programma per la surra"
Nell’allegato IV, parte 3, è aggiunta la definizione del "Programma per la surra": si tratta di un programma di sorveglianza della surra (Trypanosoma evansi) riconosciuto dalla Commissione e attuato nel paese terzo, territorio o zona per dimostrare l’assenza di infezione nello stabilimento di origine degli equini nei sei mesi precedenti la spedizione nell’Unione, conformemente all’allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Rettifica dell’elenco per il Paraguay
L’allegato XIII, parte 1, è rettificato per la voce relativa al Paraguay, al fine di reinserire la garanzia supplementare "A" coerente con il precedente regime del regolamento (UE) n. 206/2010. La voce rettificata riguarda la categoria bovini (codice BOV), con trattamento indicato come "Frollatura, pH e disossamento", esclusione delle frattaglie e data 17.4.2015.
Rettifica dell’elenco per gli Emirati arabi uniti
L’allegato XVIII è rettificato per la voce relativa agli Emirati arabi uniti, includendo la zona AE-1 per i camelidi con il codice DAIRY-PRODUCTS-ST. La parte 2 dell’allegato è sostituita per precisare che la zona AE-1 comprende gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai, in coerenza con il regime precedente del regolamento (UE) n. 605/2010.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 mar 2026Regolamento (UE) 2026/486
- Regolamento · 4 mar 2026Regolamento (UE) 2026/488
- Regolamento · 4 mar 2026Regolamento (UE) 2026/497
- Regolamento · 4 mar 2026Regolamento (UE) 2026/520
- Regolamento · 4 mar 2026Regolamento (UE) 2026/665
- Regolamento · 4 mar 2026Regolamento (UE) 2026/700
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →