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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/491

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/491 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina e alla Thailandia nell’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di equini e che rettifica gli allegati XIII e XVIII del medesimo regolamento per quanto riguarda le voci relative al Paraguay e agli Emirati arabi uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati e di determinati prodotti lattiero-caseari di camelidi

Normativa europea32026R0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di determinate partite di equini, introducendo per Argentina e Thailandia la condizione specifica del "Programma per la surra". Contestualmente corregge due omissioni materiali nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404: la garanzia supplementare per il Paraguay relativa alle carni fresche di ungulati e l’indicazione delle zone degli Emirati arabi uniti autorizzate per taluni prodotti lattiero-caseari di camelidi. Le modifiche si fondano sulle valutazioni positive dei programmi di sorveglianza e sull’esigenza di coerenza con i precedenti regimi di autorizzazione.

Modifica l’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso di equini, e rettifica gli elenchi relativi a carni fresche di ungulati e a prodotti lattiero-caseari di camelidi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti che disciplinano l’ingresso nell’Unione di partite di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. In particolare incide sulle partite di equini dall’Argentina e dalla Thailandia, sulle partite di carni fresche di ungulati dal Paraguay e sulle partite di prodotti lattiero-caseari di camelidi dagli Emirati arabi uniti. Il regolamento opera nell’ambito del SEE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e modifica/rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica e rettifica degli elenchi UE per equini, carni fresche e prodotti lattiero-caseari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/491 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’atto aggiorna l’allegato IV per gli equini e corregge due errori negli allegati XIII e XVIII, nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Contesto normativo e finalità

La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, l’ingresso nell’Unione di partite di animali e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati per le specifiche specie e categorie. Il regolamento 2021/404 costituisce il testo di riferimento per tali elenchi; il presente intervento serve ad allineare gli allegati alla situazione sanitaria aggiornata e a correggere omissioni materiali emerse nei precedenti elenchi.

Equini: Argentina e Thailandia e rischio surra

Per le partite di equini, l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/692 richiede, in via generale, l’assenza di casi delle malattie elencate per il periodo minimo previsto; per la surra (Trypanosoma evansi) il periodo base è di almeno 24 mesi, ma può essere ridotto se ricorrono le condizioni specifiche dell’allegato IV, parte B. Il regolamento dà atto che Argentina e Thailandia hanno presentato programmi di sorveglianza valutati positivamente dalla Commissione, idonei a dimostrare l’assenza di infezione negli stabilimenti di origine degli equini nei sei mesi precedenti la spedizione.

Per l’Argentina, la Commissione prende atto della notifica del 9 settembre 2025 relativa alla presenza della surra sul territorio dal 21 giugno 2025 e consente quindi l’ingresso solo sulla base della condizione specifica "Programma per la surra". Per la Thailandia, già autorizzata per i cavalli registrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/899, il nuovo atto conferma e aggiorna l’autorizzazione, anch’essa subordinata al medesimo programma di sorveglianza.

Rettifica del Paraguay: carni fresche di ungulati

L’allegato XIII del regolamento 2021/404 viene rettificato per la voce Paraguay. La Commissione spiega che, per errore, era stata omessa la garanzia supplementare "A" già prevista nel previgente regolamento (UE) n. 206/2010. La rettifica ristabilisce dunque la coerenza con il regime precedente per l’ingresso di partite di carni fresche di ungulati, con riferimento alla voce "BOV" e alle condizioni di trattamento indicate nella tabella rettificata.

Rettifica degli Emirati arabi uniti: prodotti lattiero-caseari di camelidi

L’allegato XVIII è corretto per riallineare l’elenco dei paesi terzi o zone autorizzati all’ingresso di partite di prodotti lattiero-caseari sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. La rettifica riguarda gli Emirati arabi uniti, in cui era stata omessa la zona AE-1; la parte 2 dell’allegato è sostituita per precisare che tale zona comprende gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai. La correzione assicura la continuità con il precedente regolamento (UE) n. 605/2010.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua portata è quindi immediata sul piano operativo per le autorità veterinarie e per gli operatori coinvolti nelle importazioni interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV per equini da Argentina e Thailandia

L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato per autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini provenienti da Argentina e Thailandia con la condizione specifica "Programma per la surra". Per l’Argentina la voce è sostituita per includere cavalli registrati, equidi registrati, altri equini non da macello ed equini da macello, gruppo sanitario D, e i codici EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP. Per la Thailandia la voce è sostituita per i cavalli registrati, gruppo sanitario E, con i medesimi codici e con il "Programma per la surra"; sono indicati anche i riferimenti temporali 6.4.2020 e 9.6.2025.

Descrizione della condizione specifica "Programma per la surra"

Nell’allegato IV, parte 3, è aggiunta la definizione del "Programma per la surra": si tratta di un programma di sorveglianza della surra (Trypanosoma evansi) riconosciuto dalla Commissione e attuato nel paese terzo, territorio o zona per dimostrare l’assenza di infezione nello stabilimento di origine degli equini nei sei mesi precedenti la spedizione nell’Unione, conformemente all’allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Rettifica dell’elenco per il Paraguay

L’allegato XIII, parte 1, è rettificato per la voce relativa al Paraguay, al fine di reinserire la garanzia supplementare "A" coerente con il precedente regime del regolamento (UE) n. 206/2010. La voce rettificata riguarda la categoria bovini (codice BOV), con trattamento indicato come "Frollatura, pH e disossamento", esclusione delle frattaglie e data 17.4.2015.

Rettifica dell’elenco per gli Emirati arabi uniti

L’allegato XVIII è rettificato per la voce relativa agli Emirati arabi uniti, includendo la zona AE-1 per i camelidi con il codice DAIRY-PRODUCTS-ST. La parte 2 dell’allegato è sostituita per precisare che la zona AE-1 comprende gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai, in coerenza con il regime precedente del regolamento (UE) n. 605/2010.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentarecommercio esterocertificazione veterinaria

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