Regolamento (UE) 2026/665
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/665 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 per quanto riguarda le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per le statistiche sulla tematica dettagliata produzione industriale, che definiscono la disaggregazione della classificazione dei prodotti industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione della Commissione aggiorna l’elenco Prodcom, ossia la classificazione dettagliata dei prodotti industriali utilizzata per le statistiche europee sulla produzione industriale. La modifica sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 con un nuovo elenco, allineato agli sviluppi tecnologici e ai cambiamenti strutturali della produzione. L’applicazione decorre dalle trasmissioni dati relative ai periodi di riferimento a partire dal 1o gennaio 2025, mentre l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Aggiorna l’elenco Prodcom e le specifiche tecniche per i requisiti dei dati sulle statistiche della produzione industriale, sostituendo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per le trasmissioni dei dati alla Commissione europea (Eurostat) relative a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2025. Riguarda le statistiche europee sulla produzione industriale e, in particolare, la disaggregazione della classificazione dei prodotti industriali nell’elenco Prodcom. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non prevede esclusioni soggettive o territoriali ulteriori nel dispositivo fornito.
Aggiornamento dell’elenco Prodcom per le statistiche sulla produzione industriale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/665 della Commissione interviene sul quadro statistico europeo relativo alla produzione industriale, aggiornando l’elenco Prodcom e le specifiche tecniche con cui gli Stati membri trasmettono i dati a Eurostat. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2019/2152, che impone un’indagine statistica armonizzata sulla produzione industriale.
I considerando evidenziano che l’elenco dei prodotti è indispensabile per la comparabilità tra Stati membri, per il raccordo con i dati sul commercio estero e per il confronto con la classificazione CPA; l’aggiornamento mira inoltre a riflettere gli sviluppi tecnologici e i mutamenti strutturali della produzione industriale.
Base giuridica e funzione del regolamento
La base giuridica richiamata è l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152, relativo alle statistiche europee sulle imprese. Il regolamento di esecuzione non istituisce un nuovo obbligo sostanziale di produzione statistica, ma aggiorna il contenuto tecnico del sistema di rilevazione, in modo da mantenere allineata la classificazione Prodcom alle esigenze informative di Eurostat e degli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 con il nuovo allegato. Quest’ultimo contiene l’elenco completo delle voci Prodcom, articolate per codice NACE/CPA, descrizione del prodotto, unità fisica e tipo di produzione.
L’allegato è molto esteso e copre un ampio spettro di settori industriali, tra cui, a titolo esemplificativo:
- estrattivo e minerali;
- alimentare e bevande;
- tessile e abbigliamento;
- legno, carta e stampa;
- chimica, gomma e materie plastiche;
- metalli, macchine e apparecchiature;
- mezzi di trasporto;
- mobili e altri manufatti;
- servizi industriali di lavorazione, riparazione e installazione.
Le voci contrassegnate con "*" nel nuovo allegato indicano cambiamenti rispetto all’elenco Prodcom 2022. La legenda finale dell’allegato precisa inoltre il significato dei tipi di produzione:
- S: produzione commercializzata e produzione in subfornitura da indicare in valore e in volume; se manca l’unità di volume, va indicato solo il valore;
- T: produzione effettiva da indicare in volume; anche produzione commercializzata e in subfornitura da indicare in valore e volume;
- I: servizi industriali; va indicata la tariffa corrisposta e non il volume;
- V: produzione effettiva da indicare in volume, senza richiesta di produzione commercializzata o in subfornitura.
Decorrenza applicativa
L’articolo 2 stabilisce una decorrenza specifica: il regolamento si applica alle trasmissioni dei dati alla Commissione (Eurostat) riguardanti ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2025. Ciò significa che il nuovo tracciato statistico opera retroattivamente rispetto alla data di adozione/pubblicazione, almeno per la parte relativa ai periodi di riferimento coperti.
Entrata in vigore e portata vincolante
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Profili pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori coinvolti nella produzione di statistiche industriali e per i consulenti che assistono imprese manifatturiere o associazioni di categoria, il punto centrale è l’aggiornamento del catalogo delle voci rilevanti ai fini della trasmissione dati a Eurostat. Occorre verificare se le proprie classificazioni/prodotti rientrano tra le voci modificate o introdotte e se cambiano unità di misura o tipologia di produzione da rilevare.
Sul piano operativo, l’adeguamento interessa soprattutto:
- la mappatura tra prodotti e codici Prodcom/CPA/NACE;
- la predisposizione dei sistemi di raccolta dati;
- la coerenza tra dati di produzione, commercio estero e classificazioni settoriali;
- la verifica delle voci segnalate come modificate rispetto al 2022.
L’atto non introduce sanzioni autonome né disciplina procedure di controllo ulteriori rispetto al sistema statistico già vigente nel quadro del regolamento (UE) 2019/2152.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato Prodcom
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 della Commissione con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Il nuovo allegato ridefinisce in dettaglio la lista Prodcom, con voci, descrizioni, unità fisiche e tipo di produzione, includendo numerose codificazioni aggiornate e segnalando con "*" le voci modificate rispetto all’elenco Prodcom 2022.
Decorrenza dell’applicazione ai flussi statistici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento si applica alle trasmissioni dei dati alla Commissione (Eurostat) riguardanti ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2025. La previsione ha quindi effetto operativo sulle rendicontazioni statistiche a partire da tale data, anche se l’atto è adottato e pubblicato successivamente.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità statistiche
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2019/2152, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1. I considerando chiariscono che gli Stati membri devono effettuare un’indagine statistica sulla produzione industriale; che tale indagine deve basarsi su un elenco di prodotti; che l’elenco è necessario per il raccordo con i dati del commercio estero e per il confronto con la CPA; e che un elenco comune a tutti gli Stati membri è essenziale per la comparabilità dei dati.
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