Sentenza n. 686/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; successivo provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro e diniego del permesso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da una società. Dopo il suo ingresso in Italia, il datore di lavoro si era reso indisponibile all’assunzione e non era stato sottoscritto il contratto di soggiorno. Il ricorrente aveva quindi chiesto alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007. Non avendo ricevuto risposta, aveva proposto ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione della predetta circolare e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso, notificato al ricorrente, con cui ha revocato il nulla osta e negato il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e domandando la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la Prefettura aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso e non sussisteva più l’inerzia contestata. Il giudice non ha ancora deciso nel merito i motivi aggiunti contro la revoca del nulla osta e il diniego del permesso. Ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario, rilevando che, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo atto e che l’intero giudizio deve proseguire secondo tale rito. La domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano, rispettivamente, l’azione avverso il silenzio e il relativo rito; il ricorso iniziale è stato proposto sulla base di tali disposizioni.
art. 117, comma 5, c.p.a.
se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito
La sopravvenienza di un provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio consente la sua impugnazione con motivi aggiunti e impone la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito applicabile al nuovo provvedimento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione per effetto dell’adozione del provvedimento espresso richiesto.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono state invocate dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, ma la sentenza non ne esamina il merito perché dichiara improcedibile l’azione sul silenzio.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il provvedimento espresso sopravvenuto nel giudizio sul silenzio può essere impugnato con motivi aggiunti; l’intero giudizio prosegue con il rito previsto per l’impugnazione del nuovo provvedimento.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio non comporta una decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento espresso sopravvenuto, che deve essere esaminato nell’ambito dei motivi aggiunti.
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