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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38004/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la ruralità di un fabbricato sito in comune di Gambugliano, ritenendolo invece abitazione di lusso ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, lett. c), del d.l. 557/1993 e degli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 2 agosto 1969. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, valorizzando il calcolo della superficie al netto delle murature, la collocazione in zona agricola e le modeste finiture e dotazioni impiantistiche. La CTR del Veneto aveva confermato, ritenendo l'immobile rurale e sottolineandone lo stato di fatiscenza e l'assenza di caratteristiche di lusso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme citate: secondo la ricorrente, il D.M. 2 agosto 1969 qualifica come di lusso l'abitazione che presenti anche una sola delle caratteristiche indicate dagli artt. 1-7, tra cui il superamento dei 240 mq di superficie utile complessiva; solo in via residuale, se nessuna di tali caratteristiche sussiste, rileva l'art. 8 con il criterio delle quattro caratteristiche della tabella allegata. Lamenta quindi che la CTR abbia erroneamente ritenuto necessario il superamento di quattro caratteristiche e abbia dato rilievo allo stato dell'immobile e alla sua ubicazione, elementi ritenuti irrilevanti. La Corte accoglie il ricorso, affermando che il superamento di una sola delle caratteristiche degli artt. 1-7 del D.M. 1969 è sufficiente a qualificare l'immobile come di lusso e che, ai fini del calcolo della superficie, non può adottarsi un criterio estensivo che escluda l'intera superficie non calpestabile o applichi analogicamente criteri dettati per altre discipline agevolative; vanno esclusi solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto perché aveva erroneamente interpretato il D.M. 2 agosto 1969, considerando necessario il possesso di almeno quattro caratteristiche della tabella allegata e svalutando il dato del superamento della superficie utile complessiva oltre 240 mq. La Corte ha precisato che la presenza di una sola delle caratteristiche previste dagli artt. 1-7 del decreto, compreso il superamento della soglia di superficie, è sufficiente a qualificare l'immobile come abitazione di lusso e, quindi, a escluderne la ruralità. Ha inoltre escluso che, per il calcolo della superficie, possano applicarsi criteri analogici più favorevoli tratti da altra normativa. La causa è stata rinviata alla CTR del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla celebrazione del contraddittorio in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 14-bis e 14-ter, d.l. 201/2011

    Norme invocate nel motivo di ricorso insieme alla disciplina catastale per contestare la decisione di merito.

  • art. 9, comma 3, lett. c), d.l. 557/1993

    Disposizione che esclude la ruralità per i fabbricati abitativi aventi caratteristiche di lusso previste dal D.M. 2 agosto 1969 o caratteristiche proprie delle categorie A/1 e A/8.

  • art. 9-ter d.l. 557/1993

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina sulla ruralità dei fabbricati.

  • art. 7 D.M. 2 agosto 1969

    Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel complesso delle caratteristiche che qualificano un'abitazione come di lusso.

  • art. 6 D.M. 2 agosto 1969

    Secondo la Corte, il superamento di 240 mq di superficie utile complessiva è una caratteristica autonoma e sufficiente a integrare la qualità di abitazione di lusso; nel calcolo vanno esclusi solo gli spazi espressamente indicati dal decreto.

  • art. 8 D.M. 2 agosto 1969

    È norma residuale: opera solo quando manchino le caratteristiche degli artt. 1-7 e richiede la presenza di oltre quattro caratteristiche della tabella allegata.

  • artt. 1-7 D.M. 2 agosto 1969

    Individuano le singole caratteristiche che consentono di qualificare un'abitazione come di lusso; è sufficiente il possesso di una sola di esse.

  • L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51

    Richiamata per escludere l'applicazione estensiva di criteri di superficie previsti da altra disciplina agevolativa.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un immobile come abitazione di lusso, la presenza anche di una sola delle caratteristiche previste dagli artt. 1-7 del D.M. 2 agosto 1969 è sufficiente; l'art. 8 opera soltanto in via residuale quando tali caratteristiche manchino del tutto.
  • Nel calcolo della superficie utile complessiva rilevante ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 non è consentito applicare per analogia criteri più restrittivi o più favorevoli previsti da altre discipline fiscali o urbanistiche; la superficie va considerata secondo la specifica previsione del decreto, con esclusione soltanto degli elementi espressamente indicati.
  • In materia di agevolazioni o esclusioni fiscali, le disposizioni che delimitano i benefici non sono suscettibili di interpretazione analogica estensiva.
  • Lo stato di fatiscenza dell'immobile o la sua ubicazione in zona agricola non possono sovrapporsi ai criteri normativi tipizzati per escludere la qualificazione di lusso, quando ricorra una delle caratteristiche oggettive previste dalla disciplina applicabile.

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