Cassazione Penale, Sentenza n. 41337/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna a 14 anni per omicidi aggravati (premeditazione e motivi abietti), reati connessi di armi e ricettazione. Denuncia vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, nonostante la sua collaborazione con la giustizia e il presunto cambiamento di vita e comportamento processuale posteriori ai reati; deduce dunque che la decisione sulla determinazione della pena è carente e illogica.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.): i motivi riproponevano argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice d'appello e non affrontavano le ragioni espresse nella motivazione impugnata. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante per la collaborazione (art. 8 d.l. 13/05/1991, n.152). Essendo la questione limitata all'entità della pena, le parti civili non avevano interesse a controdedurre; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata altresì respinta la domanda di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma che definisce il reato di omicidio; utilizzata per inquadrare il tipo di delitti contestati all'imputato.
art. 577 cod. pen., primo comma, n. 3
Richiama le aggravanti (tra cui premeditazione e motivi abietti) applicate alle condanne per omicidio.
art. 61 cod. pen., primo comma, n. 1
Rinvio alle circostanze aggravanti previste dal codice penale; qui utilizzata per spiegare il regime aggravatorio ritenuto dal giudice.
art. 112 cod. pen., primo comma, n. 1
Norma richiamata nel contesto dell'imputazione; indicazione di partecipazione o concorso nel reato ove pertinente.
art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)
Prevede la circostanza attenuante per la collaborazione con la giustizia; nella fattispecie è stata riconosciuta al ricorrente per l'ampia collaborazione resa, con precisione sui fatti e sui coautori/mandanti.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o non specifici; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso perché mancava la necessaria specificità e il confronto con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna della parte inadempiente al pagamento delle spese del procedimento; qui usato per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al criterio per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per qualificare il ricorso come non colposo ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico: è necessario indicare punti determinati della decisione impugnata e spiegare concretamente in cosa la motivazione sia viziata; riproporre argomentazioni già escluse dal giudice di merito senza confronto diretto con la motivazione conduce all'inammissibilità.
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante specifica (es. collaborazione) non obbliga il giudice a concedere automaticamente le attenuanti generiche; il giudice può valutare la gravità e la reiterazione dei fatti pregressi e ritenere prevalenti le aggravanti.
- La semplice dichiarazione di cambiamento di vita o condotta post factum non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorre che detta trasformazione sia valutata in rapporto alla gravità e alla continuità delle condotte criminose precedenti.
- Quando il motivo di ricorso riguarda unicamente l'entità della pena, le parti civili possono risultare prive di interesse a controdedurre su questioni di legittimità e le istanze di liquidazione delle loro spese possono essere respinte.
- La Corte di legittimità verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito: se la motivazione è congrua e non illogica, il ricorso sulla determinazione della pena difficilmente viene accolto.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la possibilità di mitigazione di tale condanna richiede elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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