Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19888/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., deducendo la nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di motivazione e sostenendo che le operazioni di conferimento/cessione di beni erano normali operazioni di gestione (effettuate tre anni prima della dichiarazione di fallimento), non distrattive; si eccepisce inoltre che le società acquirenti detenevano partecipazioni e non erano "scatole vuote" e che non è stato verificato il valore delle quote, quindi mancherebbe l'elemento soggettivo del reato. (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., con riferimento alla bancarotta documentale: si sostiene che le scritture contabili sono state consegnate tardivamente ai professionisti e che il curatore è comunque riuscito a ricostruire il patrimonio, per cui non sussisterebbe la fattispecie di sottrazione dolosa della contabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando i rilievi della Corte d'Appello: le cessioni e i conferimenti di immobili (per complessivi Euro 1.150.000) verso società riconducibili all'amministratore (figlio od amministrato dallo stesso) avevano natura depauperativa e mancavano di ragioni economiche idonee a giustificarle, soprattutto alla luce della già grave esposizione debitoria della fallita (oltre 4 milioni di euro nel 2010) e di azioni monitorie dei creditori; il fatto che le società acquirenti fossero persone giuridiche autonome non esclude l'effetto traslativo e l'idoneità della condotta a danneggiare il ceto creditorio. Quanto alla bancarotta documentale, è stato ritenuto accertato che le scritture erano state tenute fino al 26/02/2014 e che la sottrazione/occlusione delle stesse ha impedito l'accertamento da parte degli organi fallimentari, con evidente nocumento per i creditori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non sono state liquidate spese per la rappresentanza e difesa della parte civile, atteso che la sua memoria è stata ritenuta generica e non determinante ai fini decisori.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita gli argomenti che possono essere dedotti in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Ground di impugnazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non viziata in modo da legittimare la cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; da essa discende la condanna alle spese e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende

  • Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli e altro) e Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgarannella ed altro)

    citazioni di giurisprudenza presenti nel testo

    Richiamate per affermare che, in tema di bancarotta per distrazione, il dolo generico è elemento sufficiente e che gli indici di fraudolenza (condizione patrimoniale, coinvolgimento dell'amministratore, ecc.) possono dimostrare la pericolosità della condotta anche se l'atto è anteriore alla dichiarazione di fallimento

  • Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023 (Sacchettino Ciro)

    citazione di giurisprudenza presente nel testo

    Stabilisce che le spese per la rappresentanza e difesa della parte civile sono liquidabili solo se le memorie della parte civile hanno dato un apporto concreto e utile alla decisione; qui la memoria è stata ritenuta generica e non idonea

Massime di principio

  • Il fatto che trasferimenti patrimoniali siano avvenuti prima della dichiarazione di fallimento non esclude la rilevanza penale: se emergono indici di fraudolenza (grave indebitamento, assenza di giustificazioni economiche, coinvolgimento dell'amministratore nelle società riceventi), le cessioni possono configurare bancarotta per distrazione.
  • La qualificazione dell'acquirente come persona giuridica distinta non annulla automaticamente la natura depauperativa dell'operazione: il carattere fraudolento può emergere dalla concatenazione degli atti e dal loro effetto sul patrimonio della società indebitata.
  • Per la bancarotta documentale, la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili è rilevante quando impedisce agli organi fallimentari di ricostruire l'attività e il patrimonio dell'impresa, e tale impedimento può essere valutato come doloso anche se la contabilità è stata mantenuta fino a poco prima del fallimento.
  • In tema di responsabilità penale per bancarotta, l'elemento soggettivo spesso richiesto è il dolo generico; non è necessario provare un dolo specifico diverso dalla volontà di compiere l'atto che si rivela pregiudizievole per i creditori.
  • In Cassazione i motivi di impugnazione per vizio di motivazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche e affermazioni assertive senza confronto con le circostanze concrete risultano inefficaci.
  • Per ottenere la liquidazione delle spese di rappresentanza della parte civile in Cassazione, la relativa memoria deve apportare un contributo concreto e utile alla decisione; memorie generiche possono essere escluse dalla liquidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.