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Circolare

Circolare n. 45 del 26/11/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sul finanziamento agevolato destinato ai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi obbligatori sospesi, nonché degli importi correnti dovuti tra il 1° dicembre 2012 e il 30 giugno 2013. Vengono illustrati i requisiti soggettivi, la procedura per accedere al finanziamento, le regole sulla "sede operativa", l’estensione a imprese con sedi fuori cratere ma operatività nel cratere, la sospensione per gli intermediari, l’accesso di soci e collaboratori, e il regime del credito d’imposta riconosciuto ai finanziatori. La circolare chiarisce inoltre aspetti pratici sulle modalità di pagamento, sulla data della perizia e sulla ripresa dei versamenti dal 16/17 dicembre 2012.

Sisma maggio 2012: finanziamento per tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori ex art. 11 d.l. 174/2012

Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori ex art. 11 d.l. 174/2012

La circolare chiarisce l’applicazione del finanziamento agevolato previsto per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, disciplinando i rapporti tra sospensione dei versamenti, accesso al finanziamento garantito dallo Stato e modalità operative di presentazione delle domande e dei pagamenti. Vengono inoltre risolti dubbi interpretativi su soggetti ammessi, sede operativa, perizia, intermediari e regime del credito d’imposta ai finanziatori.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama innanzitutto l’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che dispone la ripresa, entro il 16 dicembre 2012, dei pagamenti sospesi senza sanzioni e interessi, relativamente a tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori sospesi in base ai decreti ministeriali 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Il comma 7 dello stesso articolo 11 prevede, per i titolari di reddito d’impresa che possiedono i requisiti per i contributi di cui all’articolo 3 del d.l. 74/2012 o all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012, la possibilità di richiedere alle banche operanti nei territori del cratere un finanziamento assistito da garanzia dello Stato, per pagare i tributi, contributi e premi sospesi, nonché gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

L’articolo 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, chiarisce che tra i titolari di reddito d’impresa rientrano anche i titolari di reddito di impresa commerciale e amplia l’accesso al finanziamento ai titolari di reddito di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del d.P.R. 633/1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un’abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

I provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate del 22 e 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 hanno approvato il modello di comunicazione dei dati e individuato tempi e modalità di trasmissione.

Procedura per accedere al finanziamento

La procedura operativa è articolata in più passaggi:

  • entro il 30 novembre 2012, trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento, direttamente o tramite intermediario, con indicazione dei pagamenti sospesi e della previsione mensile degli importi correnti da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
  • entro il 30 novembre 2012, presentazione alla banca aderente alla convenzione Cassa depositi e Prestiti/ABI della copia del modello, della ricevuta telematica e di un’autodichiarazione ex art. 47 d.P.R. 445/2000;
  • per ciascuna scadenza dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, presentazione alla banca del modello di pagamento normalmente compilato;
  • in caso di maggiore fabbisogno rispetto a quanto indicato nel primo modello, invio telematico di un nuovo modello in sostituzione del precedente e presentazione alla banca della relativa copia e ricevuta entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intendono utilizzare le maggiori risorse.

L’autodichiarazione deve attestare:

  • il possesso dei requisiti per accedere ai contributi previsti dal d.l. 74/2012 o dal d.l. 95/2012;
  • per imprese, lavoratori autonomi e attività agricole, che i danni subiti dagli eventi sismici, come comprovati dalle perizie, sono tali da condizionare ancora una piena ripresa dell’attività.

Per i lavoratori dipendenti tale seconda attestazione non è richiesta.

Sede operativa e ambito soggettivo della sospensione

Ai fini della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, la nozione di "sede operativa" viene individuata nel luogo adibito all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali situato nelle zone colpite dagli eventi sismici. La circolare precisa che il riferimento è alla sede in cui viene effettivamente svolta l’attività di lavoro autonomo o di impresa.

Viene richiamata, in via interpretativa, la circolare n. 10/E del 19 marzo 2009 relativa al sisma che colpì le province di Campobasso e Foggia, che già aveva limitato il concetto di sede operativa al luogo in cui le obbligazioni afferiscono alle attività svolte nei comuni colpiti.

Imprese con sedi fuori dal cratere e sedi operative nel cratere

È chiarito che le imprese aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative al suo interno possono accedere al finanziamento agevolato, limitatamente alle somme sospese e agli importi correnti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

La possibilità di accesso resta comunque subordinata al possesso dei requisiti previsti per i contributi di cui all’articolo 3 del d.l. 74/2012 e all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012.

Sospensione connessa agli intermediari e ricadute per i clienti assistiti

L’articolo 8, comma 4, del d.l. 74/2012 proroga fino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni colpiti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

La circolare precisa che la sospensione si estende agli adempimenti dei clienti non operanti nel territorio quando:

  • le scritture contabili sono presso l’intermediario;
  • i documenti sono stati consegnati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi;
  • è in corso un rapporto di assistenza negli adempimenti fiscali.

Per individuare i soggetti interessati, nelle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011 va indicato il codice "4" nella casella "Eventi eccezionali".

Soci, associati e collaboratori di imprese familiari

La circolare ritiene ammissibili al finanziamento anche i soci e gli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza e i collaboratori di imprese familiari. La ragione è che tali soggetti sono titolari della medesima tipologia di reddito prodotta dalla società, associazione o impresa cui partecipano o collaborano.

Credito d’imposta riconosciuto ai finanziatori

Gli interessi relativi ai finanziamenti e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, agli interessi e alle spese dovuti.

La circolare esclude che a tale credito si applichi:

  • il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione previsto dall’art. 1, comma 53, della legge 244/2007;
  • il divieto di compensazione in presenza di ruoli di cui all’art. 31, comma 1, del d.l. 78/2010.

Il motivo è che il credito non costituisce un’agevolazione concessa al finanziatore, né un rimborso di imposte, ma il ristoro da parte dello Stato degli interessi e delle spese di gestione del finanziamento agevolato.

Modalità di pagamento dei tributi, contributi e premi

I soggetti che richiedono il finanziamento devono presentare alla banca, alle scadenze previste, i modelli di versamento compilati secondo le ordinarie modalità. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 novembre 2012 stabilisce che i modelli vadano presentati esclusivamente in formato cartaceo, per garantire tempestività, assistenza diretta e corretta imputazione al conto corrente vincolato.

La circolare precisa tuttavia che, se la banca dispone di sistemi informatici in grado di assicurare la tempestiva e corretta imputazione al conto vincolato, non vi è motivo per limitare la presentazione alla sola forma cartacea.

Perizia e momento di redazione

La perizia che comprova i danni può essere redatta anche successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione necessaria per l’accesso al finanziamento, purché nei tempi coerenti con la richiesta dei contributi. La soluzione si fonda sul fatto che la norma richiama le perizie "occorrenti" per l’accesso ai contributi, non quelle già esistenti al momento della domanda.

Ripresa dei versamenti sospesi e versamenti correnti

La disposizione primaria dell’articolo 11, comma 6, del d.l. 174/2012 prevede che i versamenti sospesi riprendano il 16 dicembre 2012, slittato al 17 dicembre poiché il 16 cade di domenica.

La circolare chiarisce però che tale previsione riguarda solo i versamenti sospesi, mentre i versamenti correnti che scadono dal 1° dicembre 2012, momento in cui la sospensione cessa di operare, devono essere eseguiti alle rispettive scadenze. Il d.P.C.M. 31 ottobre 2012, per i soli soggetti che accedono al finanziamento garantito dallo Stato, consente comunque di differire al 17 dicembre 2012 i versamenti normalmente previsti tra il 1° e il 16 dicembre 2012, così da consentire l’avvio della procedura e la presentazione della domanda alla banca e del modello all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2012.

Punti principali

Procedura di accesso al finanziamento

Entro il 30 novembre 2012 il soggetto interessato deve trasmettere telematicamente il modello di comunicazione dei dati per il finanziamento, indicando i pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi correnti da versare fino al 30 giugno 2013. Entro la stessa data va presentata alla banca aderente alla convenzione Cassa depositi e Prestiti/ABI la copia del modello, la ricevuta telematica e un’autodichiarazione sui requisiti e sui danni subiti. Per ogni scadenza di pagamento dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 occorre presentare alla banca il modello di pagamento ordinario; è possibile chiedere un’integrazione del finanziamento con nuovo modello telematico, da consegnare alla banca entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui servono le maggiori risorse.

Nozione di sede operativa e ambito soggettivo

Per "sede operativa" si intende il luogo adibito all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali situato nelle zone colpite dal sisma; la circolare precisa che rileva solo la sede in cui si svolge l’attività di lavoro autonomo o di impresa. La sospensione dei termini tributari riguarda quindi i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano residenza o sede operativa nel cratere.

Imprese con sedi fuori cratere e sedi operative nel cratere

Le imprese che hanno sede fuori dal cratere ma una o più sedi operative al suo interno possono accedere al finanziamento agevolato, limitatamente alle somme sospese e agli importi correnti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, purché possiedano i requisiti previsti dalle norme sui contributi per il sisma.

Sospensione per intermediari e ricadute sui clienti

La proroga al 30 novembre 2012 degli adempimenti per professionisti, consulenti, CAF e soggetti assimilati che operano nei comuni colpiti si estende anche alle aziende e ai clienti non operanti nel territorio, se le scritture contabili o i documenti per la dichiarazione sono presso tali intermediari, oppure se è in corso un rapporto di assistenza fiscale. Nelle dichiarazioni relative al 2011, per individuare i soggetti interessati, va indicato il codice "4" nella casella "Eventi eccezionali".

Soci, associati e collaboratori di imprese familiari

La possibilità di accedere al finanziamento è riconosciuta anche ai soci e agli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza e ai collaboratori di imprese familiari, poiché titolari della medesima tipologia di reddito prodotta dai soggetti cui partecipano o con cui collaborano.

Credito d’imposta ai finanziatori: limite dei 250.000 euro

Il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori per interessi e spese di gestione dei finanziamenti non è un’agevolazione in senso proprio, ma un rimborso da parte dello Stato. Per questo motivo non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto dall’art. 1, comma 53, della legge 244/2007 per le compensazioni dei crediti d’imposta.

Credito d’imposta ai finanziatori e presenza di ruoli

Il credito d’imposta previsto dall’art. 11, comma 10, del d.l. 174/2012 è escluso anche dal divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo disciplinato dall’art. 31, comma 1, del d.l. 78/2010, perché non costituisce rimborso di imposte ma restituzione di interessi e spese connessi al finanziamento.

Modalità di pagamento e formato cartaceo

I modelli di versamento devono essere presentati alla banca alle rispettive scadenze secondo le ordinarie modalità e, in linea generale, in formato cartaceo. La circolare spiega che ciò serve a garantire tempestività e correttezza dell’operazione; resta tuttavia possibile una gestione diversa se la banca, con i propri sistemi informatici, assicura l’esatta imputazione al conto vincolato.

Perizia e autodichiarazione

La perizia che comprova i danni può essere redatta anche successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione, purché nei tempi coerenti con la richiesta dei contributi. La norma, infatti, fa riferimento alle perizie "occorrenti" per accedere ai contributi, e non a quelle già esistenti al momento della domanda.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi devono essere ripresi il 16 dicembre 2012, data spostata al 17 dicembre poiché il 16 cade di domenica. La circolare chiarisce però che i versamenti correnti dovuti dal 1° dicembre 2012 non sono sospesi e vanno effettuati alle scadenze ordinarie; il d.P.C.M. 31 ottobre 2012 consente solo ai soggetti che accedono al finanziamento di differirli al 17 dicembre 2012 per agevolare l’avvio della procedura.

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