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Circolare

Circolare n. 43 del 16/11/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare al contenzioso tributario le disposizioni del DL n. 74/2012, come estese ai territori di Ferrara e Mantova, in relazione alla sospensione dei processi e dei termini, al rinvio delle udienze e alla gestione della mediazione tributaria. Vengono distinti i casi in cui la sospensione opera direttamente presso le Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova, quelli in cui opera il rinvio d’ufficio delle udienze davanti a uffici giudiziari diversi, e quelli in cui si sospendono i termini in favore dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti. La circolare precisa inoltre che la sospensione vale per entrambe le parti del giudizio, fornisce esempi applicativi e invita gli uffici a usare le istruzioni solo quando strettamente necessario.

Gestione del contenzioso tributario per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012

Gestione del contenzioso tributario per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012

La circolare fornisce istruzioni operative sulla gestione del contenzioso tributario alla luce del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e delle successive estensioni normative ai territori di Ferrara e Mantova. L’obiettivo è chiarire quando operano la sospensione dei processi e dei termini, il rinvio delle udienze e le conseguenze sulla mediazione tributaria, con particolare attenzione alle Commissioni tributarie e agli uffici legali dell’Agenzia.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare si inserisce nel contesto degli interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. L’articolo 6 del DL n. 74/2012 disciplina la sospensione dei processi, il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini; tali misure vengono qui coordinate con le regole del processo tributario.

Sospensione dei processi e dei termini presso Ferrara e Mantova

Per le controversie tributarie pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova, la circolare conferma l’operatività della sospensione di diritto fino al 31 dicembre 2012. Tale effetto deriva dall’estensione applicativa del decreto operata dall’articolo 67-septies del DL n. 83/2012, considerato che nei comuni elencati nel primo elenco non vi erano sedi di uffici giudiziari tributari.

La sospensione riguarda:

  • i processi pendenti alla data del 20 maggio 2012;
  • i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso tali Commissioni.

La deroga non opera:

  • per i procedimenti cautelari, inclusi, nel processo tributario, quelli di cui agli articoli 47 e 47-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e le richieste di misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;
  • per le cause in cui la ritardata trattazione possa arrecare grave pregiudizio alle parti, per le quali è prevista una dichiarazione di urgenza con provvedimento non impugnabile.

La circolare precisa che l’oggettività della sospensione opera indipendentemente dalla residenza o dalla sede delle parti processuali e dei loro difensori.

Rinvio d’ufficio delle udienze fuori da Ferrara e Mantova

Per i processi pendenti davanti a uffici giudiziari diversi da quelli di Ferrara e Mantova, l’articolo 6, comma 3, prevede il rinvio d’ufficio delle udienze fissate tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2012 quando ricorrano entrambe le condizioni seguenti:

  • l’ufficio giudiziario non ha sede nei comuni colpiti dal sisma;
  • almeno una delle parti, oppure il difensore nominato prima del 20 maggio 2012, era residente o aveva sede nei comuni interessati dal sisma.

Le udienze sono rinviate a una data successiva al 31 dicembre 2012. La circolare sottolinea che resta ferma la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio; tale rinuncia equivale a una richiesta di trattazione e deve essere notificata alla controparte costituita e depositata presso la Segreteria della Commissione tributaria.

Sospensione dei termini per i soggetti residenti o con sede nei comuni colpiti

Il comma 4 dell’articolo 6 sospende dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, nonché degli adempimenti contrattuali, per i soggetti che a quella data erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati.

La sospensione incide anche sui termini processuali che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Se il termine inizia a decorrere nel periodo sospeso, il suo inizio è differito al 1° gennaio 2013.

La circolare chiarisce inoltre che il periodo feriale ordinario dal 1° agosto al 15 settembre è assorbito nel più ampio periodo di sospensione disposto dal decreto, richiamando anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul valore "zero" dei giorni sospesi.

Sono forniti esempi applicativi, tra cui:

  • un avviso di accertamento notificato il 10 maggio 2012 a un contribuente residente in un comune colpito: il termine per impugnare si sospende dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e riprende il 1° gennaio 2013 per i giorni residui;
  • un ricorso notificato il 21 maggio 2012 in una controversia di valore superiore a 20.000 euro: il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dal 1° gennaio 2013.

Sospensione nella mediazione tributaria

La disciplina si applica anche alla mediazione tributaria prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotta per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia delle entrate notificati dal 1° aprile 2012.

La sospensione opera sia:

  • sul termine per proporre l’istanza di mediazione;
  • sul termine di conclusione del procedimento di mediazione, pari a novanta giorni dalla ricezione dell’istanza.

La circolare chiarisce che, pur trattandosi di una fase amministrativa, i termini della mediazione sono ricompresi nella sospensione perché l’articolo 6, comma 4, riguarda espressamente termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali. Inoltre, la decorrenza del termine di novanta giorni produce effetti processuali, poiché da essa derivano i termini per la costituzione in giudizio ex articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992.

Se il rigetto o l’accoglimento parziale dell’istanza di mediazione viene notificato nel periodo di sospensione, i termini per costituirsi in giudizio decorrono dal 1° gennaio 2013.

La circolare riporta anche esempi specifici:

  • atto mediabile notificato il 10 maggio 2012: il termine di sessanta giorni per l’istanza è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012;
  • atto mediabile notificato il 21 maggio 2012: il termine per l’istanza decorre dal 1° gennaio 2013;
  • istanza notificata all’Ufficio il 10 maggio 2012: il procedimento di mediazione è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012;
  • istanza notificata il 22 maggio 2012: il termine di conclusione decorre dal 1° gennaio 2013.

Operatività della sospensione per entrambe le parti

La sospensione dei termini opera in favore di entrambe le parti del giudizio, in coerenza con il principio del giusto processo di cui all’articolo 111 della Costituzione. La circolare specifica che essa riguarda:

  • i termini per attività processuali, come costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie;
  • i termini per la proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, inclusi quelli di impugnazione delle sentenze.

Indicazioni operative agli uffici

Gli uffici legali devono applicare le disposizioni eccezionali solo quando strettamente necessario, soprattutto in presenza di margini di incertezza interpretativa. In ogni caso, devono predisporre gli atti nei termini ordinari, rinviando soltanto se necessario la sottoscrizione al momento in cui sia possibile procedere a notifica o deposito.

La circolare avverte infine che le applicazioni informatiche di gestione del contenzioso non considerano tali sospensioni e che, pertanto, lo scadenzario automatico non può essere utilizzato per il calcolo dei termini sospesi. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni fornite.

Punti principali

Ambito normativo e finalità

La circolare interviene sull’applicazione al contenzioso tributario del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, adottato per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Le indicazioni riguardano in particolare la sospensione dei processi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini.

Sospensione dei processi e dei termini davanti alle Commissioni tributarie di Ferrara e Mantova

La sospensione di diritto fino al 31 dicembre 2012 si applica alle controversie tributarie pendenti al 20 maggio 2012 davanti alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova, per effetto dell’estensione operata dall’art. 67-septies del DL n. 83/2012. La sospensione non opera per i procedimenti cautelari né per le cause urgenti in cui la ritardata trattazione possa arrecare grave pregiudizio. Restano sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento presso tali Commissioni.

Rinvio d’ufficio delle udienze in uffici giudiziari diversi da Ferrara e Mantova

Per i processi pendenti davanti a uffici giudiziari situati fuori dai comuni di Ferrara e Mantova, le udienze fissate tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2012 sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 dicembre se almeno una parte o il difensore, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, era residente o aveva sede nei comuni colpiti. È espressamente salva la facoltà delle parti di rinunciare al rinvio, con istanza da notificare alla controparte e da depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria.

Sospensione dei termini processuali per i soggetti colpiti dal sisma

Per i soggetti residenti, con sede operativa o che esercitavano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012. La sospensione copre anche il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, che deve ritenersi assorbito nel periodo più ampio previsto dal decreto. La circolare fornisce esempi sul calcolo dei termini di impugnazione e di costituzione in giudizio.

Mediazione tributaria

La sospensione si applica anche alla mediazione tributaria ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, sia per il termine di presentazione dell’istanza sia per il termine di conclusione del procedimento. Se il termine per presentare l’istanza o il termine per la conclusione della mediazione decorre o inizia a decorrere nel periodo di sospensione, esso è differito al 1° gennaio 2013. La circolare precisa anche gli effetti della notifica del rigetto o dell’accoglimento parziale nel periodo sospeso.

Effetti per entrambe le parti del giudizio

La sospensione dei termini opera a favore di entrambe le parti del processo, in coerenza con il principio del giusto processo. Essa riguarda sia i termini per attività processuali, come costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie, sia i termini per la proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, compresi quelli per l’impugnazione delle sentenze.

Indicazioni operative per gli uffici

Gli uffici legali devono applicare le disposizioni eccezionali solo quando strettamente necessario, soprattutto in presenza di dubbi interpretativi. È raccomandato predisporre gli atti nei termini ordinari, rinviando se necessario solo la sottoscrizione al momento utile per notifica o deposito. Le applicazioni informatiche di gestione del contenzioso non tengono conto della sospensione, quindi lo scadenzario automatico non è utilizzabile.

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