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Circolare

Circolare n. 48 del 21/12/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo sistematico le novità introdotte dal 1° gennaio 2012 in materia di imposta di bollo su estratti conto, rendiconti dei libretti di risparmio e comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari. Vengono chiariti ambito di applicazione, misura dell’imposta, esenzioni per persone fisiche sotto la soglia di giacenza di 5.000 euro, regole particolari per buoni postali, polizze assicurative e soggetti esteri, nonché i criteri per individuare il soggetto tenuto al versamento e le modalità di pagamento anche in forma virtuale.

Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo su conti, libretti e prodotti finanziari

Imposta di bollo su conti correnti, libretti e prodotti finanziari

La circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 fornisce chiarimenti organici sulle modifiche introdotte dal legislatore in materia di imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari. Il documento ricostruisce il quadro normativo, definisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del tributo, disciplina le ipotesi di esenzione e indica le modalità di calcolo e versamento.

Quadro normativo e decorrenza

Le modifiche sono conseguenza dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha sostituito i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, e le relative note. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2012 secondo le modalità del DM 24 maggio 2012. La circolare richiama inoltre le ulteriori modifiche introdotte dal decreto-legge n. 16 del 2012, che ha incluso espressamente i depositi bancari e postali nell’ambito del comma 2-ter e ha previsto l’obbligo di acconto per le imprese di assicurazione autorizzate al pagamento in modo virtuale.

Estratti conto e rendiconti dei libretti di risparmio

Per gli estratti conto bancari e postali, nonché per i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali, l’imposta di bollo è fissata in misura annua differenziata in base al soggetto intestatario:

  • euro 34,20 se il cliente è persona fisica;
  • euro 100 se il cliente è diverso da persona fisica.

La circolare precisa che la misura va individuata in base all’intestazione del rapporto. L’imposta si applica anche ai rendiconti dei libretti di risparmio, inclusi quelli postali.

Non rientrano, invece, nell’imposta sostitutiva i documenti inviati a soggetti diversi dalla clientela, nonché i rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria. In tali casi resta applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, l’imposta di bollo ordinaria. È inoltre richiamata l’esenzione assoluta per i conti di base di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto, quando il rapporto è esente da spese in favore delle fasce socialmente svantaggiate.

Determinazione dell’imposta sui conti e sui libretti

L’imposta è calcolata per ciascun rapporto e per ciascun libretto identicamente intestato. La circolare chiarisce che:

  • il tributo si considera dovuto almeno una volta nel corso dell’anno anche se non vi è obbligo di invio o redazione;
  • se l’estratto o il rendiconto copre un periodo inferiore all’anno, l’imposta va rapportata ai giorni effettivi del periodo rendicontato;
  • qualora il risultato del calcolo sia inferiore a 1 euro, si applica comunque il minimo di 1 euro previsto dall’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972.

Le banche e Poste Italiane possono, in via facoltativa, continuare a riferirsi ai periodi mensili, trimestrali o semestrali previsti dalla prassi preesistente, ma per rapporti aperti o cessati in corso d’anno il calcolo deve essere fatto sui giorni effettivi.

La circolare dedica particolare attenzione ai libretti di risparmio al portatore, ai rapporti intrattenuti tramite società fiduciarie e ai libretti postali nominativi emessi prima del 1° gennaio 2004. Per questi ultimi, in assenza di movimentazioni e di una chiara individuazione dell’intestatario, l’imposta è applicata in via presuntiva come se il titolare fosse una persona fisica, con successiva riliquidazione se l’effettivo intestatario venga in seguito individuato.

Esenzione per persone fisiche con giacenza media non superiore a 5.000 euro

Per le persone fisiche è prevista un’esenzione dall’imposta di bollo quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai libretti, considerati complessivamente, non supera 5.000 euro. Ai fini del confronto vanno considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati intrattenuti con:

  • la medesima banca;
  • Poste Italiane S.p.A.;
  • Cassa depositi e prestiti.

La giacenza media è definita come la media dei saldi contabili giornalieri del singolo rapporto nel periodo rendicontato. La verifica del limite va fatta al termine del periodo di rendicontazione e, se il limite è superato, l’imposta si applica a tutti i rapporti del cliente presso il medesimo intermediario.

La circolare chiarisce che i rapporti intrattenuti tramite fiduciaria non vanno cumulati con quelli intestati direttamente alla persona fisica; viceversa, più rapporti intestati al medesimo fiduciante tramite la stessa fiduciaria devono essere considerati unitariamente. Inoltre:

  • i libretti al portatore concorrono alla verifica della soglia, prendendo a riferimento il soggetto censito al momento dell’emissione o successivamente come portatore;
  • i conti di base esenti non concorrono al calcolo della soglia;
  • i conti con giacenza media negativa non sono assoggettati all’imposta e non entrano nel cumulo.

Prodotti finanziari: ambito di applicazione dell’imposta proporzionale

Per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari si applica l’imposta proporzionale prevista dal comma 2-ter dell’articolo 13:

  • 1 per mille per il 2012;
  • 1,5 per mille dal 2013.

L’imposta è dovuta con un minimo annuo di euro 34,20 e, per il solo 2012, con un massimo annuo di euro 1.200. La nota 3-ter stabilisce che la comunicazione si considera inviata almeno una volta l’anno anche quando non sussiste un obbligo formale di invio o redazione; in assenza di rendicontazioni l’imposta si applica al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla cessazione del rapporto.

Rientrano nell’ambito applicativo i prodotti finanziari definiti dal TUF, inclusi gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, nonché i depositi bancari e postali rappresentati da certificati. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, valori mobiliari, quote di OICR e strumenti finanziari derivati.

Prodotti assicurativi e buoni postali fruttiferi

La circolare precisa che sono rilevanti anche i prodotti assicurativi individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF, ossia le polizze unit linked e index linked e le operazioni di capitalizzazione dei rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali.

Per tali prodotti, l’imposta si applica al momento del rimborso o del riscatto, assumendo il valore di riscatto o di rimborso della polizza.

Quanto ai buoni postali fruttiferi, l’imposta è dovuta solo se il valore complessivo di rimborso supera 5.000 euro. La verifica va fatta sul valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali. Sono considerati unitariamente tutti i buoni intestati al cliente presso Poste Italiane, con esclusione dei buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, per i quali il valore non rileva ai fini della soglia di esenzione. Per questi buoni cartacei, l’imposta è comunque dovuta al rimborso ed è calcolata per ciascun anno applicando l’aliquota proporzionale al valore nominale, con importo minimo di euro 1,81 e senza applicazione del minimo di euro 34,20.

Polizze emesse da imprese estere operanti in Italia

Per le polizze stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, l’imposta può essere assolta direttamente dall’impresa estera o tramite rappresentante fiscale, purché l’impresa richieda l’autorizzazione al pagamento virtuale e abbia esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.

Se tali condizioni non ricorrono, ma la polizza è detenuta tramite società fiduciaria residente o tramite intermediari residenti, l’imposta è dovuta da questi ultimi. Se entrambi i presupposti sono astrattamente presenti, la circolare afferma che l’imposta è applicata dalla società di assicurazione estera. Durante il periodo in cui si applica l’imposta di bollo, non è dovuta l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

Modalità di calcolo per i prodotti finanziari

L’imposta si calcola sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso risultante dalla comunicazione. Se tali valori non esistono, si assume il costo di acquisto desumibile dalle evidenze dell’intermediario. Per i contratti derivati, eventuali valori negativi non rilevano.

In assenza di rendicontazione, l’imposta va determinata al 31 dicembre di ogni anno; se il rapporto inizia o termina in corso d’anno, il tributo va rapportato ai giorni del periodo rendicontato. L’importo proporzionale è arrotondato ad euro 0,10 per difetto o per eccesso secondo la regola generale, e resta fermo il minimo di 1 euro per ciascuna imposizione dovuta su singolo documento.

La circolare precisa inoltre che, per i buoni postali fruttiferi e per i prodotti non dematerializzati senza stabile rapporto con l’intermediario, l’imposta è determinata anno per anno e applicata al momento del rimborso o del riscatto, memorizzando gli importi riferiti ai singoli anni.

Soglie minime e massime per i prodotti finanziari

Le soglie minime e massime dell’imposta per i prodotti finanziari si applicano considerando l’ammontare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore. Anche in questo caso, la verifica va rapportata alla durata del rapporto: se il rapporto dura meno di un anno, la soglia minima annua va proporzionata ai giorni di durata.

Nel caso di più rapporti contemporanei con lo stesso intermediario, i giorni coincidenti vanno conteggiati una sola volta. Se l’imposta proporzionale risultante è inferiore al minimo ragguagliato, l’ente gestore deve integrare fino al raggiungimento del minimo; se nel 2012 supera il massimo di 1.200 euro, l’imposta è limitata a tale importo.

Soggetti tenuti all’applicazione del tributo

Per ente gestore si intende il soggetto che esercita in Italia attività bancaria, finanziaria o assicurativa, compresi Poste Italiane S.p.A. In presenza di più enti coinvolti, la circolare stabilisce che rileva quello che intrattiene direttamente il rapporto con il cliente in relazione a custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto.

Sono affrontati casi specifici:

  • quote o azioni di OICR collocate direttamente dall’emittente: l’imposta è applicata dall’emittente;
  • quote o azioni collocate indirettamente: l’imposta è applicata dall’intermediario collocatore, mentre le comunicazioni dell’emittente all’investitore non rilevano;
  • prodotti detenuti tramite gestione patrimoniale o deposito titoli: l’imposta è applicata dall’ente gestore presso cui è intrattenuto il rapporto;
  • rapporti tramite società fiduciarie: l’imposta è applicata dall’intermediario o dalla fiduciaria secondo la concreta struttura del rapporto;
  • buoni fruttiferi postali: l’imposta è applicata da Poste Italiane S.p.A.

Per alcuni rapporti di quote o azioni di OICR in essere al 31 dicembre 2011, la circolare ricorda inoltre che, in mancanza di provvista del cliente, l’intermediario può effettuare disinvestimenti per reperire le somme necessarie.

Versamento dell’imposta e acconti

L’imposta può essere corrisposta mediante contrassegno telematico oppure in modo virtuale. Per il pagamento virtuale l’ente gestore deve richiedere apposita autorizzazione agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate.

Gli enti autorizzati sono tenuti al versamento dell’acconto ai sensi dell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972. In via generale l’acconto è pari al 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata; per l’acconto da versare nel 2012 per il 2013, relativo alle comunicazioni del comma 2-ter, la misura è ridotta al 50%. Il versamento è dovuto entro il 16 aprile di ciascun anno, con regole specifiche per i soggetti che ottengono l’autorizzazione in un arco temporale particolare tra marzo e aprile 2012.

La circolare precisa infine che dai versamenti dovuti possono essere scomputati i crediti residui dell’imposta di bollo, comprese le eccedenze dell’addizionale soppressa dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994.

Chiusura

Il documento si conclude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare sull’osservanza dei principi e delle istruzioni fornite, assicurando l’uniforme applicazione della disciplina sull’imposta di bollo da parte degli uffici periferici.

Punti principali

Riforma normativa e decorrenza

La disciplina dell’imposta di bollo è stata modificata dall’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, con effetti dal 1° gennaio 2012 e attuazione tramite DM 24 maggio 2012. Le modifiche hanno riguardato sia gli estratti conto e i rendiconti dei libretti di risparmio, sia le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, con soppressione dell’addizionale previgente e razionalizzazione del prelievo.

Estratti conto e libretti di risparmio

Per i rapporti intestati a persone fisiche l’imposta annua è pari a 34,20 euro; per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a 100 euro. L’imposta si applica anche ai rendiconti dei libretti bancari e postali, con calcolo rapportato ai giorni rendicontati se il periodo è inferiore all’anno. È previsto un regime di esenzione per le persone fisiche quando la giacenza media complessiva non supera 5.000 euro, considerando unitariamente i rapporti con il medesimo intermediario. Non si applica l’imposta sostitutiva in caso di rapporti non intestati a clienti, rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria, conti di base esenti e altri casi di esenzione assoluta.

Criteri di calcolo per i rapporti di deposito

L’imposta è dovuta per ciascun rapporto e per ciascun libretto identicamente intestato, senza cumulo tra rapporti distinti. Per i periodi inferiori all’anno l’importo va riproporzionato, con minimo di 1 euro. Le banche e Poste Italiane possono continuare, facoltativamente, a usare i periodi mensili, trimestrali o semestrali previsti dalla prassi, ma nei casi di apertura o chiusura infrannuale il calcolo va fatto sui giorni effettivi. Sono fornite precisazioni specifiche per libretti al portatore, per rapporti tramite società fiduciarie e per libretti postali nominativi emessi prima del 1° gennaio 2004.

Esenzione per persone fisiche sotto 5.000 euro

La circolare chiarisce che, per le persone fisiche, l’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza complessivo dei rapporti considerati unitariamente non supera 5.000 euro. La verifica va fatta a ogni rendiconto, considerando tutti i conti e libretti intestati al medesimo soggetto presso lo stesso intermediario, Poste Italiane o Cassa Depositi e Prestiti. I conti con giacenza media negativa non sono assoggettati a imposta e non concorrono al calcolo della soglia. Sono esclusi dal cumulo i conti di base esenti.

Comunicazioni relative a prodotti finanziari

Per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari si applica un’imposta proporzionale dell’1 per mille nel 2012 e dell’1,5 per mille dal 2013, con minimo annuo di 34,20 euro e, solo per il 2012, massimo annuo di 1.200 euro. L’imposta si calcola sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso; in assenza di tali valori si usa il costo di acquisto. La comunicazione si considera comunque inviata almeno una volta l’anno anche se non esiste obbligo di invio.

Prodotti particolari: polizze, buoni postali e altri strumenti

Sono inclusi tra i prodotti finanziari anche i depositi bancari e postali rappresentati da certificati, le polizze unit linked, index linked e le operazioni di capitalizzazione, nonché i buoni postali fruttiferi se il valore complessivo supera 5.000 euro. Per i buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 non opera la soglia di esenzione e l’imposta si applica al rimborso senza il minimo di 34,20 euro, ma con importo non inferiore a 1,81 euro. Per le polizze assicurative l’imposta è applicata al riscatto o rimborso.

Soggetti tenuti al versamento

L’imposta è dovuta dall’ente gestore che intrattiene direttamente il rapporto con il cliente: banca, Poste Italiane, intermediario finanziario o impresa di assicurazione, a seconda del rapporto. In presenza di più soggetti coinvolti, rileva il soggetto con rapporto diretto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto. Sono disciplinati anche i casi di società fiduciarie, prodotti detenuti all’estero, OICR e polizze emesse da imprese estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

Versamento e acconti

Il tributo può essere assolto con contrassegno telematico o in modo virtuale. Per il pagamento virtuale è possibile richiedere l’autorizzazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate; gli enti autorizzati versano l’acconto, pari ordinariamente al 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata, con riduzione al 50% per l’acconto 2012 relativo alle comunicazioni del comma 2-ter. Le imprese di assicurazione sono espressamente tenute al versamento dell’acconto. Possono essere scomputati crediti residui ed eccedenze versate a titolo di addizionale soppressa.

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