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Circolare

Circolare n. 42 del 9/11/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’impatto del decreto sviluppo sulla documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA. Viene confermato che la scheda carburante resta il regime ordinario, ma non è più necessaria se gli acquisti sono effettuati esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria. La disciplina è alternativa e richiede comunque una documentazione minima idonea a collegare l’acquisto al soggetto e al rifornimento. Sono esclusi dal nuovo regime i pagamenti effettuati nell’ambito di contratti di netting.

Soppressione della scheda carburante per acquisti di carburante con carte elettroniche

Documentazione degli acquisti di carburante e abolizione della scheda carburante in caso di pagamento elettronico

La circolare illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 70/2011 in tema di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA presso impianti stradali di distribuzione. L’intervento normativo ha affiancato al regime ordinario della scheda carburante un sistema alternativo, basato sull’uso esclusivo di carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina degli acquisti di carburante per autotrazione ha natura speciale rispetto alle ordinarie regole di certificazione delle operazioni previste dal D.P.R. n. 633/1972. La base normativa è rinvenuta nell’articolo 2 della legge n. 31/1977, che ha demandato a decreti ministeriali la definizione di forme documentali sostitutive della fattura. In attuazione di tale previsione sono intervenuti il D.M. 7 giugno 1977 e, successivamente, il D.P.R. n. 444/1997, che ha disciplinato in modo più puntuale la scheda carburante, anche con finalità di semplificazione.

La scheda carburante rileva sia ai fini IVA, in quanto dalla sua regolare tenuta dipende il diritto alla detrazione dell’imposta, sia ai fini delle imposte dirette, per la deduzione del costo di acquisto. La disciplina originaria si coordina con il divieto per i gestori degli impianti di emettere fattura per le cessioni di carburante, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Novità introdotte dal decreto sviluppo

L’articolo 7, comma 2, lettera p), del decreto-legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del D.P.R. n. 444/1997. La nuova disposizione stabilisce che i soggetti IVA che acquistano carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 non sono tenuti alla scheda carburante.

La circolare precisa che tale semplificazione non coinvolge il sistema delle carte fedeltà collegate ai contratti di netting. In questi casi, il rapporto tra gestore e società petrolifera è riconducibile alla somministrazione di beni ex articolo 1559 c.c. e non alla disciplina delle cessioni di carburante regolata dal D.P.R. n. 444/1997.

Ambito soggettivo e modalità di applicazione

Il nuovo regime opera solo quando gli acquisti di carburante sono effettuati esclusivamente tramite i mezzi di pagamento elettronici indicati. Se il contribuente utilizza anche altri sistemi di pagamento, come il contante, resta obbligatoria la scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante del periodo d’imposta.

I due sistemi documentali sono tra loro alternativi e la scelta deve essere unitaria per il singolo soggetto d’imposta. Non rileva, ai fini dell’opzione, la presenza di più veicoli impiegati nell’attività. La carta di pagamento non deve essere necessariamente riservata all’acquisto di carburante e può essere utilizzata anche per altre spese; se, però, nel medesimo contesto sono acquistati anche beni o servizi diversi, il rifornimento deve risultare da una transazione distinta.

Per le persone fisiche esercenti arti e professioni e per gli imprenditori individuali non è richiesto che la carta sia collegata esclusivamente all’attività svolta, poiché non esiste un obbligo generale di conto dedicato.

Requisiti dell’emittente della carta

L’esonero dalla scheda carburante richiede che la carta sia emessa da operatori finanziari rientranti tra i soggetti obbligati alla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973. La circolare richiama, tra gli altri, banche, Poste Italiane S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio.

Poiché l’obbligo di comunicazione non si applica ai soggetti non residenti, la circolare conclude che le carte devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato oppure dotati di stabile organizzazione in Italia.

Documentazione minima e controlli

Pur perseguendo finalità di semplificazione, la nuova disciplina non elimina l’esigenza di disporre di elementi documentali idonei a verificare la spettanza della detrazione IVA e della deduzione del costo. È quindi necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività e che dall’estratto conto o dalla documentazione dell’emittente risultino i dati essenziali dell’acquisto, in particolare:

  • la data del rifornimento,
  • il soggetto presso cui il carburante è stato acquistato,
  • l’importo corrisposto.

La circolare osserva che una documentazione più analitica, capace di collegare ogni singola operazione a uno specifico veicolo, facilita l’attività di controllo. Sono citati, a titolo esemplificativo, gli strumenti di pagamento aziendali che riportano la rendicontazione distinta per ciascun automezzo.

Ambito di esclusione: rapporti di netting

Viene ribadito che le nuove regole non si applicano ai sistemi di “carte fedeltà” connessi a contratti di netting. In tali rapporti il gestore dell’impianto si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, che paga mediante tessere magnetiche rilasciate dalla società petrolifera stessa. Questo schema negoziale non è assimilabile alle cessioni di beni oggetto della disciplina sulla scheda carburante.

Conclusione operativa

La circolare conferma dunque la soppressione dell’obbligo di scheda carburante solo in presenza di pagamenti esclusivamente elettronici e documentati in modo tale da garantire il collegamento tra operazione, soggetto acquirente e rifornimento. In assenza di tali presupposti, continua ad applicarsi la disciplina ordinaria della scheda carburante.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della modifica

La circolare ricostruisce la disciplina della documentazione degli acquisti di carburante, dalla legge n. 31/1977 al D.M. 7 giugno 1977 e al D.P.R. n. 444/1997, che ha regolato la scheda carburante. Il decreto-legge n. 70/2011 ha introdotto, con il comma 3-bis dell’articolo 1 del D.P.R. n. 444/1997, un’ipotesi di esonero dalla scheda carburante per gli acquisti effettuati esclusivamente tramite carte di pagamento elettroniche emesse da operatori finanziari qualificati.

Ambito soggettivo e alternatività dei sistemi di documentazione

L’esonero riguarda i soggetti IVA che acquistano carburante esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate. Se anche solo parte dei pagamenti avviene con mezzi diversi, come il contante, resta obbligatoria la scheda carburante per tutti gli acquisti del periodo d’imposta. I due sistemi sono alternativi e la scelta deve essere unitaria per il medesimo soggetto d’imposta, indipendentemente dal numero di veicoli utilizzati nell’attività.

Utilizzo della carta e condizioni di intestazione

La carta elettronica non deve necessariamente essere usata solo per acquistare carburante: può servire anche per altre spese. Tuttavia, se il rifornimento è effettuato insieme ad acquisti di beni o servizi diversi, il carburante deve essere pagato con una transazione distinta, così da consentirne la separata individuazione. Per persone fisiche esercenti arti e professioni e imprenditori individuali non è richiesto che la carta sia legata esclusivamente all’attività, poiché non sussiste un obbligo generale di conto dedicato.

Requisiti dell’emittente della carta

Le carte devono essere emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973. La circolare richiama banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR, SGR e altri operatori finanziari tenuti a rilevare e conservare i dati identificativi dei clienti e a comunicare i rapporti e le operazioni all’Anagrafe tributaria. Per effetto del richiamo normativo, le carte devono quindi essere emesse da soggetti residenti in Italia o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Esclusione del sistema di netting

Le novità non si applicano alle carte fedeltà collegate ai contratti di netting. In tali rapporti, il gestore dell’impianto effettua cessioni periodiche o continuative verso la società petrolifera e l’utente paga con tessere magnetiche rilasciate dalla società petrolifera. La circolare ribadisce che questo rapporto è qualificabile come somministrazione di beni e non come cessione di beni rientrante nella disciplina della scheda carburante.

Documentazione minima richiesta

Pur con finalità di semplificazione, la soppressione della scheda carburante non elimina la necessità di una documentazione idonea a dimostrare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione del costo. Occorre che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività e che dall’estratto conto emergano elementi essenziali quali data, esercente presso cui è avvenuto il rifornimento e importo. La documentazione può essere anche più dettagliata, ad esempio se consente di associare la transazione a uno specifico veicolo.

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