Circolare n. 46 del 6/12/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sul finanziamento agevolato introdotto per i contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012, con particolare attenzione ai titolari di reddito di lavoro dipendente. Viene precisato che le ritenute IRPEF e le relative addizionali, se ricomprese nel periodo interessato, possono essere considerate tra i tributi finanziabili e che il dipendente può chiedere al datore di lavoro di accedere al finanziamento tramite sostituto d’imposta. Se il datore aderisce, recupera le somme dal dipendente dal luglio 2013 secondo il piano di ammortamento; se non aderisce, il dipendente può accedere direttamente al finanziamento agevolato. Restano ferme le regole sui limiti di trattenuta e gli obblighi di certificazione e indicazione in CUD e 770.
Finanziamento agevolato per il pagamento di tributi, contributi e premi in favore dei soggetti colpiti dal sisma di maggio 2012: chiarimenti per i lavoratori dipendenti
Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori: chiarimenti
La circolare fornisce ulteriori precisazioni applicative sul sistema di finanziamento agevolato previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Il focus principale riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente e la possibilità di includere nel perimetro del finanziamento anche le ritenute fiscali regolarizzabili entro il 16 dicembre 2012.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si colloca nel solco della precedente circolare n. 45/E del 26 novembre 2012, che aveva già affrontato questioni interpretative sul finanziamento introdotto dall’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Viene richiamato anche il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, che amplia la platea dei beneficiari e chiarisce ulteriormente il funzionamento dell’istituto.
Regolarizzazione dei sostituti d’imposta
Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, i sostituti d’imposta che, dal 20 maggio 2012, non hanno riversato le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e sulle relative addizionali già operate, oppure non hanno effettuato e versato tali ritenute successivamente a quella data, devono regolarizzare entro il 16 dicembre 2012. Il pagamento avviene senza sanzioni né interessi.
Dopo il versamento, le ritenute devono essere operate nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180.
Pagamenti sospesi e scadenze
Il comma 6 dell’articolo 11 stabilisce che entro il 16 dicembre 2012 devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria che risultavano sospesi in base ai decreti ministeriali 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Soggetti ammessi al finanziamento
L’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012 riconosce ai titolari di reddito di impresa, limitatamente ai danni subiti in relazione alla propria attività, la possibilità di chiedere alle banche operanti nei territori del cratere un finanziamento assistito da garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi e degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Il decreto-legge n. 194 del 2012 chiarisce che fra i titolari di reddito di impresa sono già compresi i titolari di reddito di impresa commerciale e estende il finanziamento anche:
- ai titolari di reddito di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole, per i tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell’articolo 11, oltre che per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
- ai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per i tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Interpretazione estensiva per i lavoratori dipendenti
La circolare precisa che, per i titolari di reddito di lavoro dipendente, i tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 comprendono tutti i tributi in scadenza nel periodo, incluse le ritenute la cui regolarizzazione è prevista entro il 16 dicembre 2012.
L’Amministrazione ritiene coerente tale lettura con la finalità della disciplina: il sistema di finanziamento è concepito per coprire tutte le somme dovute dai soggetti interessati, e non sarebbe logico escludere proprio le ritenute, soprattutto in presenza di una specifica previsione di rateizzazione/finanziamento per i lavoratori dipendenti.
Modalità di accesso tramite datore di lavoro
Per i lavoratori dipendenti, il finanziamento agevolato può essere richiesto tramite il datore di lavoro, purché ricorrano i requisiti previsti. La medesima soluzione può essere adottata anche per i redditi assimilati al lavoro dipendente, se è prevista un’erogazione periodica.
Il dipendente deve presentare una richiesta specifica al datore di lavoro, che può decidere liberamente se aderire o meno.
Caso di adesione del datore di lavoro
Se il datore di lavoro aderisce alla richiesta, il sostituto d’imposta può accedere al finanziamento anche per la regolarizzazione delle ritenute. Le somme vengono poi recuperate nei confronti del dipendente a partire dal mese di luglio 2013, secondo il piano di ammortamento previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012.
Caso di mancata adesione o mancanza dei requisiti
Se il datore di lavoro non intende aderire alla richiesta oppure non possiede i requisiti per beneficiare del finanziamento agevolato, deve informarne il dipendente. In tal caso, il dipendente può provvedere ai versamenti delle imposte nei termini previsti dalla normativa e accedere direttamente al finanziamento agevolato ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2012.
In questa ipotesi, il sostituto d’imposta certifica esclusivamente le ritenute effettivamente operate.
Limiti di trattenuta e adempimenti dichiarativi
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012: se il dipendente non effettua alcuna richiesta al sostituto d’imposta e non intende richiedere direttamente il finanziamento agevolato, le trattenute devono comunque rispettare il limite di un quinto della retribuzione.
Le operazioni eseguite e i versamenti effettuati devono essere indicati nel modello CUD e nel modello 770.
Vigilanza
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’operato degli uffici per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella circolare.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare integra i chiarimenti già forniti con la n. 45/E del 26 novembre 2012 sul finanziamento per tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori introdotto dall’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194. L’obiettivo è favorire l’uscita dall’emergenza per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Regolarizzazione dei sostituti d’imposta
L’articolo 11, comma 5, prevede che i sostituti d’imposta che, dal 20 maggio 2012, non hanno versato le ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo e sulle relative addizionali già operate, oppure non le hanno effettuate e versate successivamente, regolarizzino gli adempimenti entro il 16 dicembre 2012 senza sanzioni e interessi. Dopo il versamento, le ritenute devono essere operate nei limiti dell’articolo 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180.
Pagamenti sospesi entro il 16 dicembre 2012
Il comma 6 dell’articolo 11 stabilisce che entro il 16 dicembre 2012, senza sanzioni e interessi, devono essere effettuati i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dai decreti ministeriali 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Ampliamento soggettivo del finanziamento
L’articolo 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 estende il finanziamento anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole, per i tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell’articolo 11, nonché per altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, il finanziamento è ammesso per i tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Interpretazione sui tributi finanziabili per i dipendenti
La circolare chiarisce che, per i titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’ambito dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 rientrano tutti i tributi in scadenza nel periodo, comprese le ritenute la cui regolarizzazione è prevista entro il 16 dicembre 2012. Tale lettura è giustificata da un’interpretazione logico-sistematica e dalla volontà di non escludere le ritenute da un sistema di finanziamento che riguarda complessivamente tutte le somme dovute.
Accesso al finanziamento tramite datore di lavoro
I titolari di reddito di lavoro dipendente, se in possesso dei requisiti, possono accedere al finanziamento agevolato tramite il datore di lavoro. La stessa modalità può essere adottata anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se è prevista un’erogazione periodica. Il dipendente deve presentare una richiesta specifica al datore di lavoro, che resta libero di aderire o meno.
Esito della richiesta e recupero delle somme
Se il datore di lavoro aderisce, il sostituto d’imposta può accedere al finanziamento anche per la regolarizzazione delle ritenute e recupera dal dipendente le somme a partire da luglio 2013, secondo il piano di ammortamento previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012. Se il datore non aderisce o non ha i requisiti per il finanziamento, deve comunicarlo al dipendente, che potrà versare le imposte nei termini previsti e accedere direttamente al finanziamento agevolato ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2012.
Limiti di trattenuta e obblighi documentali
Resta fermo il limite delle trattenute nel rispetto di un quinto delle retribuzioni nelle ipotesi in cui il dipendente non presenti alcuna richiesta al sostituto d’imposta e non intenda chiedere direttamente il finanziamento. Le operazioni eseguite e i versamenti effettuati devono essere indicati nel modello CUD e nel modello 770.
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