Cassazione Penale, Sentenza n. 15600/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Processo per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi: imputati accusati di far parte o di essere contigui a una "locale" di 'ndrangheta operativa in Valle d'Aosta; a Carcea era contestato il concorso esterno nell'associazione. I ricorsi contestavano, in massima, la motivazione della Corte territoriale circa: a) la sussistenza e la qualificazione della "locale" (se neoformazione o gemmazione di una struttura preesistente), b) il collegamento funzionale con la "casa madre" calabrese, c) l'elemento della forza intimidatrice/esteriorizzazione del metodo mafioso, d) l'ammissibilità e il valore probatorio di pronunce definitive di altri procedimenti (art. 238-bis c.p.p.) e) la rilevanza del contributo della Carcea come concorrente esterno (verifica ex post della efficacia causale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi parzialmente fondati nei limiti indicati: ha censurato carenze e contraddizioni della motivazione di merito sulla sussistenza del reato associativo (art. 416-bis) e sul collegamento con la "casa madre" e, per talune questioni, ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame. In particolare: - ha accolto il ricorso del Procuratore generale con riferimento alla posizione di Monica Carcea (annullamento con rinvio, da riesaminare la sua posizione alla luce dei principi richiamati); - ha parzialmente accolto i ricorsi di Giachino, Prettico e Raso (annullamento limitato per vizio di motivazione su punti specifici relativi alla configurazione della "locale" e al collegamento funzionale), mentre nel resto ha respinto i loro motivi; - ha disposto che il giudice del rinvio compia un nuovo, completo esame delle prove entro i limiti fissati (osservando i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente e senza ripetere i percorsi logici censurati).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Per la configurabilità del reato di associazione mafiosa sono rilevanti la struttura organizzativa (ruoli, riti di affiliazione, doti), la capacità di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento/omertà; per cellule delocalizzate va provato il collegamento funzionale con la "casa madre" o la riproduzione dei tratti distintivi che lascino presagire pericolo per l'ordine pubblico
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: principio richiamato per individuare il contributo di ciascun soggetto alla realizzazione dell'associazione e dei reati connessi
art. 416-ter cod. pen.
Norma richiamata nei capi relativi a scambio elettorale politico-mafioso e condizionamento del voto; la giurisprudenza richiede prova della natura mafiosa del metodo o del contributo causale al rafforzamento dell'associazione
art. 238-bis cod. proc. pen.
Sentenze irrevocabili di altri procedimenti possono avere valore probatorio nei limiti stabiliti dall'articolo e vanno valutate unitamente alle altre prove del processo; non sostituiscono il dovere del giudice del rinvio di motivare compiutamente
art. 627 cod. proc. pen.
Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice deve riesaminare integralmente il materiale probatorio, ma non può ripetere il percorso logico già censurato dalla Corte di legittimità; è vincolato ai principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente
art. 192 cod. proc. pen.
Utilizzabilità di prove (anche di precedenti procedimenti) a favore della formazione del convincimento del giudice del rinvio nei limiti consentiti dal contraddittorio e dalla natura delle prove
art. 603 cod. proc. pen.
Potere/dovere del giudice di rinvio di disporre assunzione di ulteriori prove se indispensabili per la decisione
legge 203/1991, art. 7 (circostanza aggravante)
Richiamata nella valutazione di precedenti procedimenti; la sua elisione o applicazione nei procedimenti paralleli influenza ma non determina automaticamente la decisione nel giudizio in esame
Massime di principio
- Per reati di associazione mafiosa in territori diversi da quelli "storici" occorre provare o il collegamento funzionale con la casa madre oppure la riproduzione, nella locale delocalizzata, di tratti strutturali tipici (ruoli, riti, doti) tali da far presumere una pericolosità reale per l'ordine pubblico
- Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede, oltre alla contiguità o compiacenza, un contributo concreto, percepibile e valutabile ex post, che abbia una incidenza causale sul mantenimento o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio deve riesaminare liberamente il materiale probatorio ma è vincolato a non ripetere il percorso logico censurato dalla Cassazione e ad uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente
- Sentenze definitive rese in procedimenti paralleli (anche con rito abbreviato) possono essere utilizzate come prova nel giudizio ordinario nei limiti dell'art. 238-bis c.p.p., ma non esonerano il giudice della cognizione dal dare motivazione autonoma e chiara sulla continuità probatoria e sui nessi eziologici
- La mera contiguità o frequentazione con soggetti di mafia non è sufficiente: occorre ricostruire l'effetto concreto delle condotte (anche occasionali) sul potere operativo dell'organizzazione
- Se la motivazione del giudice è contraddittoria rispetto a dati di fatto essenziali (per esempio affermazioni inconciliabili sull'esistenza di un contributo causale), la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame
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