Sentenza n. 1242/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento dei decreti del Trattamento di Fine servizio con i quali l'INPS ha quantificato il trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti (n. 27334 del signor Barbaro Mario; n. 46892 del signor Borgione Cristoforo; n 8413 del signor Pilia Silvestro; n. 113040 del signor Pugliese Fabrizio; n. 14238 del signor Ricci Giuseppe; n. 111960 del signor Ruiu Romano); nonché al fine di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell'attribuzione dei sei scatti stipendiali, di cui all'art 6-bis del D.L. n.387 del 1987 e, conseguentemente, ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla riliquidazione del Trattamento di fine servizio, tenendo conto della corretta applicazione del 2 comma all'art 6-bis del D.L. n.387 del 1987; - con ogni ulteriore diritto a favore dei ricorrenti compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento, degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, nei termini di cui all'art. 2946 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti INPS di quantificazione del trattamento di fine servizio, con mancato computo dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio e chiesto l'accertamento del diritto alla corretta applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, con conseguente riliquidazione dell'indennità di buonuscita e corresponsione degli accessori. Gli interessati erano appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito il difetto di interesse e la prescrizione quinquennale, sostenendo nel merito che il beneficio non fosse applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare e che la base di calcolo del trattamento di fine servizio non comprendesse i sei scatti stipendiali. È stata inoltre prospettata la rilevanza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo ai sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, e del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente Fabrizio Pugliese ha rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del ricorrente che aveva rinunciato. Quanto agli altri ricorrenti, ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, poiché l'azione di accertamento era diretta a far valere un diritto sorto al momento del congedo e la mancata inclusione dei sei scatti risultava dai prospetti TFS. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, richiamando il principio secondo cui il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo del pagamento rateale. Nel merito, ha accolto il ricorso ritenendo che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, che cessino a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. La norma successiva integra l'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 e consente il computo dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è stato ritenuto decadenziale, non essendo qualificato come perentorio né essendo prevista una conseguenza decadenziale. L'INPS è stato quindi condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987
Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, comprese l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, e consente il computo dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio spetta anche a chi cessa a domanda dopo avere raggiunto i requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è decadenziale.
art. 21, comma 1, legge n. 232/1990
Ha sostituito l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, costituendo il testo applicabile al riconoscimento dei sei scatti.
art. 38 d.P.R. n. 1032/1973
L'elenco delle voci della base contributiva non impedisce il computo dei sei scatti, poiché l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è norma successiva e integrativa.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
Ha abrogato, per quanto rilevante, l'art. 11 della legge n. 231/1990 e la disciplina da esso sostituita relativa ai sei scatti per il personale militare.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma espressamente l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
I sei aumenti periodici di stipendio [...] sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
Disciplina i sei scatti ai fini del trattamento pensionistico e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre alla disciplina degli accessori sui crediti previdenziali, consentendo il riconoscimento dei soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione semplificata del giudizio per manifesta fondatezza.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare con qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione, senza distinzione tra ordinamento civile e ordinamento militare.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rileva anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio, poiché tale disposizione integra la disciplina previgente della base contributiva.
- Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, in assenza di un'espressa qualificazione normativa e di una chiara previsione della relativa conseguenza.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sulla diversa disciplina del loro computo nella liquidazione del trattamento di fine servizio.
- Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale.
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