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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21660/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbato impugnava l'ordinanza del GIP che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva rideterminato la pena a suo carico (1 anno e 4 mesi di reclusione e €4.000 di multa) e aveva rigettato richieste accessorie. Il ricorso per cassazione articolava due censure: 1) vizio di motivazione e errata valutazione sulla non concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che sussistevano le condizioni per concederla; 2) violazione dell'art. 78 D.P.R. n.115/2002 per il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese processuali a favore dell'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del GIP che aveva escluso la sospensione condizionale per la non occasionalità della condotta di traffico di stupefacenti e per la successiva condanna riportata dal Barbato (anche se poi depenalizzata), che il giudice poteva legittimamente considerare ostativa. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi dell'art.133 c.p. ma può indicare quelli ritenuti prevalenti. Il secondo motivo è stato ritenuto non scrutinabile in cassazione perché la questione della liquidazione delle spese processuali esula dal perimetro del giudizio rescissorio/rinviato e doveva essere proposta con opposizione al provvedimento di rigetto, non in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la Corte ha richiamato anche orientamenti (e la decisione della Corte Costituzionale n.186/2000) sul criterio di colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Norma richiamata per il rinvio in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena a seguito di rinvio per questioni esecutive.

  • art. 78 D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese per l'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto la contestazione impropria in sede di cassazione e da proporre con opposizione al provvedimento di rigetto.

  • art. 133 c.p.

    Disposizione sui criteri di individualizzazione della pena e sugli elementi che il giudice può considerare; la Corte ha affermato che il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi dell'art.133 ma può indicare quelli prevalenti ostativi alla sospensione condizionale.

  • art. 164, co. 2, n. 1 c.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla valutazione dell'anteriorità delle condanne: la precedente condanna va valutata rispetto al momento in cui il giudice decide sulla sospensione condizionale, includendo anche condanne sino a quel momento sussistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e ad una somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000,00.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000 (giurisprudenza)

    Richiamata come riferimento in tema di responsabilità/colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate/inammissibili.

Massime di principio

  • In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art.133 c.p.; può limitarsi a indicare quelli che ritiene prevalenti e ostativi alla concessione del beneficio (es. non occasionalità della condotta, modalità del reato, precedenti).
  • Precedenti condanne anche per fatti poi depenalizzati possono essere valutati dal giudice come elemento ostativo alla sospensione condizionale, se contribuiscono a formare una prognosi negativa sulla futura condotta del reo.
  • In sede di esecuzione la posizione del condannato va valutata unitariamente tenendo conto di tutte le pene irrogate sino al momento della decisione, indipendentemente dall'immediata eseguibilità di ciascuna.
  • Questioni relative alla liquidazione delle spese processuali o al patrocinio a spese dello Stato, se discusse in sede esecutiva, devono essere impugnate con i rimedi specifici (es. opposizione al provvedimento di rigetto) e non necessariamente con ricorso in cassazione quando il tema esula dal perimetro di giudizio indicato dalla sentenza di rinvio.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare la condanna al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende; pertanto le doglianze in cassazione devono essere centrate su vizio di diritto o violazioni di legge evidenziabili e non su una semplice riconsiderazione dei fatti.

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