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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9819 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Q.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. L’istanza riguardava una precedente sentenza con cui era stata ritenuta legittima una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione dei redditi del 2002 e alla rideterminazione di oneri deducibili. Il ricorrente sosteneva, da un lato, che il collegio della revocazione fosse composto anche da giudici che avevano pronunciato la sentenza impugnata e, dall’altro, che la CTR avesse erroneamente ritenuto non prodotti alcuni documenti attestanti l’effettività e la deducibilità delle spese sostenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha stabilito che l’eventuale incompatibilità dei giudici che avevano partecipato alla precedente decisione non comporta automaticamente la nullità della sentenza, dovendo essere fatta valere mediante ricusazione nei termini previsti dall’art. 52 c.p.c. Ha inoltre confermato che la contestata valutazione dell’idoneità e del valore probatorio dei documenti costituisce, al più, un errore di giudizio o di diritto, non un errore di fatto revocatorio. L’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista materiale o in un errore percettivo immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, decisivo e non frutto di valutazioni giuridiche o probatorie. Q.M. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.800, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo quando la decisione sia fondata su un errore percettivo o una svista materiale riguardante un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti e rilevabile senza valutazioni interpretative o probatorie.

  • Art. 52 c.p.c.

    L’incompatibilità o la mancata astensione del giudice deve essere fatta valere dalla parte mediante ricusazione, nelle forme e nei termini previsti, e non può essere dedotta genericamente come causa automatica di nullità in sede di impugnazione.

  • Art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può riguardare, tra l’altro, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento; tali vizi non coincidono con l’errore di fatto che legittima la revocazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6

    La disposizione è richiamata con riferimento all’obbligo di astensione nel processo tributario, la cui violazione deve essere valutata secondo le regole applicabili alla ricusazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    La norma disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, rendendo applicabili i relativi motivi, tra cui l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • Art. 51 c.p.c.

    Individua le ipotesi di astensione del giudice; la mancata astensione non determina automaticamente la nullità della decisione, se la parte non attiva tempestivamente il procedimento di ricusazione.

  • Art. 158 c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizi relativi alla costituzione del giudice non è stata riconosciuta nel caso concreto, poiché la situazione dedotta integrava, secondo la Corte, un’eventuale causa di ricusazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale: non consente di rivalutare le prove, contestare il ragionamento del giudice o denunciare una diversa interpretazione della legge.
  • Per integrare errore di fatto deve esserci una divergenza oggettiva e immediatamente verificabile tra ciò che risulta dagli atti e ciò che la sentenza afferma, relativa a un fatto decisivo e tale da poter modificare l’esito della decisione.
  • Se il giudice ha esaminato i documenti ma ne ha ritenuto insufficiente il valore probatorio, si tratta normalmente di errore di giudizio, non di errore revocatorio.
  • La contestazione della partecipazione del medesimo giudice a una precedente decisione deve essere proposta mediante ricusazione nei termini di legge; la mancata ricusazione non può essere normalmente trasformata in un motivo di nullità della sentenza successiva.
  • Nel processo tributario, la mera produzione di documenti non garantisce che essi siano ritenuti sufficienti: occorre dimostrarne pertinenza, attendibilità e idoneità a provare concretamente il diritto alla deduzione o detrazione.
  • Quando la censura riguarda la motivazione, la valutazione delle prove o l’applicazione delle norme, occorre utilizzare il mezzo di impugnazione appropriato, senza qualificare impropriamente la contestazione come errore di fatto.

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