Sentenza n. 1747/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 525/2025 del 20.02.2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro e Previdenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro e Previdenza n. 525/2025, relativa all'accredito di complessivi 2.000,00 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 525/2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000,00 euro, oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 28 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorso è stato inizialmente notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quella competente di Catania; il TAR ha quindi disposto il rinnovo della notificazione, effettuato l'8 aprile 2026. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza al giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito. Il Collegio ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante attestazione di segreteria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, osservando che anche la notificazione rinnovata dell'8 aprile 2026 era intervenuta oltre otto mesi dopo la notificazione della sentenza e, comunque, oltre sei mesi anche considerando la prima notificazione erronea. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Messina, requisito necessario per l'ottemperanza a un titolo del giudice ordinario. Nel merito ha accertato l'inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di accreditare sulla carta elettronica del docente 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, autorizzato a delegare un funzionario apicale, con un ulteriore termine di 60 giorni. Ha respinto la richiesta di ulteriori misure coercitive ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., ritenendo adeguatamente tutelata la ricorrente dalla previsione degli interessi legali e dalla nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 552,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi legali maturano dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La richiesta di ulteriori misure coercitive per il perdurante inadempimento è stata respinta perché la previsione degli interessi legali e la nomina del commissario ad acta sono state ritenute sufficienti a tutelare la posizione della ricorrente.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese processuali seguono la soccombenza nel giudizio di ottemperanza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo.
- Prima di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, eventualmente autorizzandolo a delegare un funzionario, per l'ulteriore fase di esecuzione.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta una tutela sufficiente contro l'ulteriore inadempimento, sicché non è necessariamente dovuta anche l'applicazione di ulteriori misure coercitive quando il credito è già incrementato dagli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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