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Sentenza

Sentenza n. 6923/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministeri appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rigetto dell’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per la specializzazione sul sostegno. Il TAR aveva ritenuto che la mancanza dell’attestazione dell’autorità spagnola, comprovante la possibilità di esercitare in Spagna la professione di insegnante di sostegno, non fosse di per sé ostativa al riconoscimento e che l’Amministrazione dovesse svolgere un’istruttoria concreta, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla corrispondenza tra il percorso spagnolo e quello richiesto in Italia, eventualmente disponendo misure compensative. I Ministeri hanno appellato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, violazione e falsa applicazione del d.m. 30 settembre 2011, difetto di motivazione, travisamento e violazione dell’art. 115 c.p.c. Hanno sostenuto che il documento prodotto non fosse un titolo ufficiale o un attestato di competenza idoneo ad accedere alla professione nello Stato d’origine, ma un mero attestato di frequenza privo di valenza abilitante e che sussistessero rilevanti differenze tra la formazione estera e quella italiana.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso originario. Il Collegio ha ritenuto che il titolo prodotto non fosse riconoscibile secondo il regime generale della direttiva 2005/36/CE, perché non risultava essere un attestato di competenza o un titolo di formazione prescritto dalla Spagna per accedere alla professione di insegnante di sostegno ed esercitarla nel relativo territorio, ma un mero attestato di frequenza di un corso privo di valenza ufficiale. In particolare, l’Amministrazione aveva rilevato l’assenza di un esame finale nazionale o comunque previsto dalla legge per il conseguimento di una qualifica professionale, l’assenza di un tirocinio idoneo, la mancanza di crediti formativi universitari secondo il sistema ECTS, lo svolgimento del corso prevalentemente o interamente in modalità e-learning senza adeguata prova delle attività pratiche e la natura di titolo proprio dell’università, non ufficiale in Spagna. Il Collegio ha inoltre ribadito che la sola frequenza di un corso di specializzazione sul sostegno non produce in Italia effetti abilitanti e che la libertà di circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire al titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d’origine. In ogni caso, l’Amministrazione aveva effettuato anche una comparazione concreta tra il percorso estero e la formazione prevista dall’ordinamento italiano, rilevando differenze incolmabili con motivazione ritenuta ragionevole e immune da vizi. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Disciplina la domanda di riconoscimento in Italia della qualifica o del titolo di formazione professionale conseguito in altro Stato membro.

  • artt. 11 e 13 direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento secondo il regime generale presuppone che il titolo sia un attestato di competenza o un titolo di formazione idoneo, nello Stato d’origine, ad accedere alla professione e a esercitarla; un mero attestato di frequenza privo di valenza ufficiale non soddisfa tale presupposto.

  • art. 13, comma 5, d.m. 249/2010

    La sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno non produce, in Italia, effetti abilitanti.

  • art. 13, comma 1, d.m. 249/2010

    la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università; ... devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado

    Individua caratteristiche essenziali della formazione italiana per la specializzazione sul sostegno, utilizzate come parametro di comparazione con il percorso estero.

  • d.m. 30 settembre 2011

    È richiamato quale disciplina nazionale della formazione per la specializzazione sul sostegno e della relativa comparazione con il percorso conseguito all’estero.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato dagli appellanti, ma la sentenza non sviluppa una specifica autonoma applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento professionale previsto dalla direttiva 2005/36/CE, il documento rilasciato nello Stato d’origine deve costituire un attestato di competenza o un titolo di formazione ufficiale che abiliti, secondo l’ordinamento di tale Stato, all’accesso e all’esercizio della professione; un mero attestato di frequenza di un corso universitario o parauniversitario privo di valenza ufficiale non è sufficiente.
  • La libertà di circolazione dei professionisti non impone allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione estero un valore abilitante o professionale superiore a quello riconosciutogli nello Stato membro d’origine.
  • La sola frequenza di un corso di specializzazione sul sostegno non determina, nell’ordinamento italiano, l’abilitazione all’insegnamento quando la disciplina nazionale esclude espressamente tale effetto.
  • L’Amministrazione può negare il riconoscimento di un titolo estero quando, sulla base di un’istruttoria concreta e adeguatamente motivata, accerti che il documento non è ufficiale nello Stato d’origine oppure che il percorso formativo presenta differenze sostanziali rispetto ai requisiti della formazione italiana, tali da non poter essere colmate mediante misure compensative.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, la comparazione non deve arrestarsi alla denominazione o all’elenco apparente degli insegnamenti, ma deve considerare la natura ufficiale del titolo, gli effetti giuridici nello Stato d’origine, la presenza di esami professionalizzanti, i crediti formativi, il tirocinio e le modalità effettive di svolgimento della formazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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