Ordinanza n. 660/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere commissariali con cui un’IPAB ha dichiarato la crisi irreversibile e l’eccedenza di personale, attivando la liquidazione coatta amministrativa e disponendo la sospensione dei rapporti di lavoro, nonché atti regionali presupposti e note applicative
Esito
La controversia
I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato di un’IPAB, hanno impugnato le delibere del Commissario straordinario con cui l’ente ha preso atto della crisi irreversibile e dell’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 297, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, ha dichiarato l’eccedenza di personale e ha disposto la sospensione dei rapporti di lavoro dal 1° marzo 2024. Sono stati inoltre contestati, nei limiti indicati in epigrafe, una nota regionale relativa alla possibilità di sospendere cautelativamente i rapporti di lavoro e attivare procedure di mobilità, nonché una nota-circolare regionale secondo cui il vuoto normativo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina regionale sull’estinzione delle IPAB sarebbe stato colmato dal legislatore statale. Con motivi aggiunti sono state impugnate ulteriori note del Servizio regionale competente. Tra le censure era dedotta anche la non corretta contabilizzazione dei crediti dell’IPAB nei confronti del Comune di Paternò.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure. Rilevato che la controversia riguarda anche la corretta contabilizzazione dei crediti dell’IPAB verso il Comune di Paternò, ha ritenuto opportuno che il processo si svolgesse nei confronti di tale Comune quale terzo, ordinandone l’intervento ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a. Ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Paternò, ponendo a carico della parte ricorrente la notificazione del ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e il deposito della prova delle formalità entro i successivi quindici giorni. La trattazione del merito è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, c.p.a.
il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento
Il giudice può ordinare l’intervento di un terzo quando ritiene necessario o opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È posto a carico della parte ricorrente l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo mediante notificazione del ricorso e successivo deposito della prova delle formalità eseguite.
art. 297, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Norma richiamata nella delibera commissariale per l’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’IPAB.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia può incidere su una posizione sostanziale riferibile a un soggetto estraneo al giudizio, il giudice amministrativo può ordinare, anche d’ufficio, l’intervento del terzo ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a.
- Disposto l’intervento di un terzo, il giudice può imporre alla parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso entro un termine perentorio e il deposito della relativa prova entro un successivo termine perentorio.
- La necessità di coinvolgere un ente locale nel giudizio può sussistere quando tra le questioni controverse rientra la corretta contabilizzazione di crediti vantati dall’ente ricorrente o dall’amministrazione coinvolta nei confronti dello stesso ente locale.
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