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Ordinanza

Ordinanza n. 1563/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Antonino Tomaselli il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero del turismo sull'istanza del 24 febbraio 2025, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e provvedimento di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha inizialmente proposto azione avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia ministeriale nel procedimento avviato con l'istanza del 24 febbraio 2025, che avrebbe dovuto concludersi entro il 26 marzo 2025. A seguito dell'adozione del provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. Con motivi aggiunti ha impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il provvedimento definitivo di rigetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato il diniego di riconoscimento, ma il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori vizi di legittimità articolati nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione contro l'inerzia. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026. Quanto alla domanda cautelare proposta contro il preavviso e il diniego, l'ha respinta per assenza di adeguato fumus boni iuris, poiché allo stato non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, in particolare l'esercizio in Germania, ove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell'attività per almeno un anno. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo fa venir meno il silenzio e determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione avverso l'inerzia.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenuta impugnazione del provvedimento definitivo comporta la conversione del rito da camerale a ordinario per la prosecuzione della cognizione sull'atto impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Il possesso del requisito relativo all'esercizio per almeno un anno della professione in uno Stato in cui essa non è regolamentata deve essere comprovato documentalmente ai fini del riconoscimento richiesto.

Massime di principio

  • L'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo dopo la proposizione dell'azione avverso il silenzio fa venir meno l'inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.; la controversia prosegue, se il provvedimento è impugnato, con riferimento alla sua legittimità.
  • Quando l'adozione del provvedimento conclusivo rende necessario esaminare l'impugnazione dell'atto mediante motivi aggiunti, il giudice può disporre la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
  • In sede cautelare, il requisito professionale richiesto per il riconoscimento di una qualifica deve risultare, allo stato degli atti, adeguatamente comprovato; in mancanza della documentazione necessaria non sussiste un adeguato fumus boni iuris.
  • Per un interesse di natura meramente pretensiva, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un concreto e attuale periculum in mora; la mera aspirazione all'adozione di un provvedimento favorevole non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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